Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49481 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49481 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di:
Diallo Ibrahima, n. in Senegal il 6 agosto 1977, residente a Siracusa, Belvedere S.
Giacomo, 3
avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto del 15 luglio 2014 del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Siracusa, nel procedimento n. 5086/2014 R.G.G.I.P.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vito D’Ambrosio, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
Ritenuto in fatto
1. Diallo Ibrahima veniva tratto in arresto in flagranza di reato per i reati di resistenza ed
altro. Con il provvedimento indicato in epigrafe il giudice convalidava l’arresto perché eseguito
nei casi consentiti dalla legge e comunque al di fuori dei casi di cui all’art. 389 cod. proc. pen.,
e rigettava la richiesta di misura cautelare dando atto che, con riferimento ai reati di cui ai capi
b) e c) “non era consentita l’adozione della misura” e, quanto al reato di resistenza, che il
reato, come contestato, non appariva configurabile non essendo stati riscontrati “positivi atti di
aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio
ufficio e rimanendo al di fuori della fattispecie comportamenti di mera disobbedienza o
resistenza passiva”. Disponeva quindi con lo stesso provvedimento l’immediata liberazione
dell’arrestato se non detenuto per altra causa.
2. Avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del Diallo deducendo:

Data Udienza: 10/11/2015

- la nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione sulla legittimità dell’arresto operato
dalla polizia giudiziaria, sui requisiti di colpevolezza in ordine ai reati contestati e sulla
riconducibilità dei reati ritenuti tra quelli indicati negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.;
– la manifesta illogicità dell’ ordinanza alla luce dei motivi addotti per il rigetto della
richiesta di applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M.. Il giudice per le indagini
preliminari aveva escluso, infatti, la configurabilità, nel comportamento tenuto dal Diallo, della
condotta del reato di resistenza e, viceversa, ritenuto legittimo l’arresto eseguito in relazione al
medesimo reato.

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve ribadirsi che in sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto,
possono farsi valere solo ragioni miranti a far accertare l’illegittimità dell’arresto medesimo, in
quanto eventualmente operato fuori dei casi previsti dalla legge, con riferimento, in
particolare, al titolo del reato, all’esistenza o all’inesistenza della flagranza, all’osservanza dei
termini (Sez. 1, 11/3/1996, n. 1536, Carrer; Sez. 4, 28/1/1999, n. 252, Gervasoni)
3. Nella specie, vengono, invece, dedotte censure connotate da palese genericità, in
presenza di una motivazione succinta ma, non per questo, inesistente, sulla legittimità
dell’arresto, ovvero vizi attinenti la motivazione del provvedimento alla luce delle deduzioni
sviluppate dall’indagato e dalla difesa. In linea con la giurisprudenza richiamata, infatti, il
giudice in sede di convalida ha limitato la sua verifica alla legittimità della misura precautelare
riservando, alla fase di valutazione della gravità indiziaria, l’esame delle deduzioni difensive.
4. Deve ribadirsi che in sede di convalida il giudice è tenuto unicamente a valutare la
sussistenza degli elementi che legittimavano l’arresto con una verifica ex ante, quindi con
esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, anche attraverso
l’apporto della difesa, le quali sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sulla richiesta
cautelare.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p.,
al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della Cassa
delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione
delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro mille, in favore della Casa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA