Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49470 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49470 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANGIOVANNI LORENZO VITTORIO N. IL 28/07/1947
avverso la sentenza n. 5440/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L.
che ha concluso per .
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Data Udienza: 26/11/2015

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Udito, per la fte civile, l’Avv
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I

I

35791/15 RG

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RITENUTO IN FATTO
1. Lorenzo Vittorio Sangiovanni ricorre avverso la sentenza 11.5-5.6.15 con la
quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la sua responsabilità, deliberata
dal locale Tribunale il 12.5.89 per reati ex artt. 71 e 74 legge 685/75 consumati (il
secondo in forma tentata) nel febbraio 1988 in Milano (la cessione di tre

droga proveniente dal Brasile, giorno 3), riconoscendogli tuttavia le attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante dell’ingente quantità e riducendogli la pena a
sei anni sei mesi di reclusione ed euro 22.000 di multa.

1.1 Risulta dalla sentenza impugnata che un primo giudizio d’appello era stato
instaurato dal difensore di fiducia del Sangiovanni e si era concluso con l’integrale
conferma nel 1997 (dopo che la posizione dell’imputato, detenuto all’estero, era
stata separata) e la successiva dichiarazione di inammissibilità del pertinente
ricorso per cassazione. Dopo la prima definitività della condanna, era stata
accordata l’estradizione di Sangiovanni a condizione che lo stesso (latitante nel
primo processo) fosse sottoposto ad altro procedimento nel contraddittorio delle
parti e nel pieno rispetto del diritto di difesa. Da qui l’accoglimento il 13.3.14, da
parte della stessa Corte milanese, della richiesta di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 175, comma 2, c.p.p..

2. Ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore, enunciando plurimi motivi
pertinenti:
– la prima ordinanza dibattimentale del 9.2.15 che ha respinto le eccezioni
preliminari sulla procedibilità (quattro motivi: A.1, A.2, A.3 e A.4, relativi anche alla
sentenza laddove questa ha fatto propri i contenuti dell’ordinanza). In sintesi,
secondo il ricorrente poiché una prima e una seconda decisione dell’autorità
giudiziaria spagnola, del 4.7.91 e del 18.10.91, avevano negato l’estradizione non
avendo il nostro Stato dato assicurazione della possibilità di un’integrale
rinnovazione del processo, nessun rilievo diverso poteva essere attribuito al
successivo provvedimento del 5.9.12 (una mera ordinanza osserva il ricorrente) che
invece aveva autorizzato la consegna, avendo fatto riferimento alla sufficienza della
procedura di restituzione nel termine del ricorrente per proporre impugnazione con
procedura idonea a garantire pienamente il suo diritto di difesa. Si sarebbe in altri

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chilogrammi di cocaina, giorno 1; il tentativo di acquisto di altri tre chilogrammi;

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termini determinato un giudicato di diniego di estradizione (per la mancata
impugnazione da parte dello Stato italiano dell’originario diniego), non superabile
dalla seconda procedura, pur conclusasi con la deliberazione di consegna. Neppure
sarebbe stato possibile passare dal criterio più restrittivo del primo provvedimento
(l’integrale rifacimento anche del primo giudizio) a quello più ampio del secondo (la
mera impugnazione della prima decisione di merito). Ciò avrebbe determinato la
mancanza di condizione di procedibilità per i due processi d’appello e comunque il
mancato rispetto delle direttive dell’autorità giudiziaria spagnola, che dovrebbe

– la seconda ordinanza dibattimentale del 9.2.15 (motivo B1) per omessa
motivazione sulle istanze istruttorie difensive (nuova perizia fonica, alla luce delle
innovazioni tecnologiche) e sulla rinnovazione degli esami di Marro, Coimbra Dias,
Moscatiello, Vendola, Crialesi Esposito, Epifania Da Silva ed i testi operanti (la Corte
avendo disposto solo la rinnovazione dell’esame di Marro, poi deceduto prima
dell’udienza fissata per l’incombente); sarebbe apodittico il giudizio della Corte
milanese sulla genericità delle richieste, invece compiutamente illustrate nei motivi
originari e nuovi d’appello;
– la motivazione della sentenza:
. C.1: violazione degli artt. 530.2, 603, 192 c.p.p. in relazione al non aver
revocato la riapertura del dibattimento dopo l’accertata morte di Marro, ammesso
ex art. 197-bis c.p.p., vertendosi sulla necessità del ri-esame (non venuta meno col
decesso e quindi a quel punto divenendo insuperabile l’apprezzamento di
insufficienza del quadro probatorio) e non sull’utilizzabilità di quello originario;
.C2:

riproposizione del motivo B1 con riferimento al mancato successivo

diverso approfondimento del punto. Afferma il ricorrente che dopo l’accertato
decesso di Marro la Corte aveva emesso sentenza “invece di procedere all’audizione
di altri tra i testi indicati dalla difesa, che avrebbero senz’altro potuto chiarire
maggiormente i dubbi sorti nei giudicanti”
.C3:

violazione dell’art. 192 c.p.p., travisamento della prova, motivazione

mancante perché apodittica, comunque contraddittoria e illogica sulla valutazione
dell’attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Marra e della perizia fonica
(tenuto conto della diversità del contenuto di tali dichiarazioni nel tempo e della sua
evasione dopo il primo giudizio; dell’effettivo contenuto della perizia fonica sulla
possibilità di attribuire una sola telefonata a Sangiovanni; dell’illogicità della
ricostruzione degli accadimenti della sera del 2.2.1988: p. 20 ric.);

condurre anche alla rimozione del giudizio di primo grado, celebrato in absentia;

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.C4:

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riproposizione, con riferimento alla motivazione della sentenza, delle

questioni sulla procedibilità e l’esatta osservanza della condizione di rinnovazione
del giudizio;
.C5: violazione degli artt. 74 legge 685/75 e 187 c.p.p. sulla ritenuta ingente
quantità per lo stupefacente ceduto 1’1.2.1988: il suo mancato sequestro e la sola
verosimiglianza sulla qualità argomentata nella sentenza impugnata sarebbero
insufficienti a darne la necessaria prova certa. Così per l’ipotesi tentata.

3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

3.1 Il primo gruppo di motivi (A1/A4) e il motivo C4 (che ripropone il
medesimo tema con riferimento alla conferma in sentenza) sono infondati nei
termini che seguono.
Ogni presunta patologia del provvedimento originario estero che autorizza la
consegna di una persona in relazione ad un determinato fatto di reato può avere
rilievo solo ed esclusivamente all’interno della complessiva procedura che conduce,
nell’ordinamento giudiziario (ed anche politico amministrativo, nel caso
dell’estradizione), alla definitività del provvedimento conclusivo, e, se prevista, in
quella che, sempre all’interno del sistema straniero, ne contesti la corretta
definitività.
Nel caso di specie, il tema del rapporto tra le precedenti sentenze che – in
regime di estradizione – negavano la consegna in relazione all’impossibilità di
assicurare l’integrale rivisitazione del processo di merito fin dal primo grado di
giudizio e il provvedimento che ha invece disposto la consegna – in regime di
mandato di arresto europeo – anche a fronte della sola possibilità di ripetere il
giudizio di impugnazione appartiene esclusivamente alla giurisdizione straniera.
Né è possibile contestare con l’odierno ricorso l’adeguatezza della difesa nella
procedura spagnola di estensione del mandato di arresto europeo che ha condotto
alla deliberazione di consegna: anche tal genere di doglianza avrebbe dovuto essere
proposta esclusivamente all’autorità giudiziaria spagnola; d’altronde, dall’ordinanza
97/12 (allegata al ricorso: paragrafo quarto) risulta che lo stesso Sangiovanni (già
trasferito in Italia per precedente mandato di arresto europeo) è stato sentito
espressamente sul punto (senza che il ricorso anche solo accenni alla evenienza che
l’interessato mai abbia saputo di non essere stato in precedenza estradato per i
medesimi fatti per cui ora è intervenuta la consegna).

RAGIONI DELLA DECISIONE

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Deve poi ricordarsi che il ‘giudicato’ nell’estradizione riguarda sempre lo stato
degli atti, in fatto e in diritto, sicché anche il solo mutamento del contesto
normativo (nazionale o internazionale/europeo) può giustificare un secondo
provvedimento dal contenuto diverso dal primo, senza che abbia alcun rilievo la
qualificazione formale del provvedimento (sentenza, ordinanza), ciò che solo rileva
è l’essere tale provvedimento idoneo a concludere una procedura specificamente
volta all’esame di una richiesta di consegna.
Manifestamente infondata è invece la censura del mancato rispetto delle

prima osservato: “le autorità italiane forniscono come garanzia la possibilità di
restituzione nel termine per presentare ricorso in determinate circostanze, in
conformità al diritto processuale italiano” … “necessario, dato che la persona
richiesta è stata condannata in sua contumacia, sottoporre la consegna alla
condizione che si dia alla persona richiesta un rimedio processuale, grado di giudizio
o nuovo procedimento mediante il quale si garantisca in modo sufficiente l’esercizio
efficace del suo diritto di difesa, se la persona lo richiese, senza che, pertanto,
questa decisione autorizzi in modo automatico l’esecuzione della pena” . ha poi
deliberato, nel dispositivo, che: “…tuttavia si dovrà conferire alla persona richiesta
la possibilità di porre in atto mezzi processuali di impugnazione sufficiente a
garantire l’esercizio efficace del suo diritto di difesa se la persona lo richiese, senza
che, pertanto, questa decisione autorizzi in modo automatico l’esecuzione della
pena”.
La restituzione nel termine per impugnare la prima sentenza di merito (con la
contestuale vanificazione del giudicato e dei due giudizi di impugnazione intervenuti
su attivazione del difensore di fiducia) ha assolto efficacemente tale condizione.

3.2 I motivi secondo (B/B1) e quarto/C2 (che trattano lo stesso punto della
decisione, nelle deliberazioni dell’ordinanza dibattimentale e poi della sentenza)
sono inammissibili perché generici. A fronte dell’apprezzamento specifico della
Corte milanese che la richiesta di rinnovazione in toto del dibattimento fosse stata
formulata in termini generici, la sola deduzione specifica riguardando
l’approfondimento della chiamata in reità, il ricorso svolge contestazione solo
assertiva, con richiamo generico ai motivi d’appello originari e nuovi, senza in
particolare dedurre quali richieste specifiche fossero invece state formulate per
ciascuna prova (anche con i pertinenti capitoli, per le prove orali).

condizioni di consegna. In concreto con l’ordinanza 97/12 l’autorità spagnola ha

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Del resto all’evidenza generico è il (solo) rilievo che “altri” tra i testi indicati
dalla difesa avrebbero “senz’altro potuto chiarire maggiormente i dubbi sorti nei
giudicanti”.
I rilievi che precedono assorbono ogni questione anche sul punto
dell’ampiezza possibile della rinnovazione nel caso concreto (da ultimo, Sez.F.
35984/15).

3.3 Gli altri motivi afferenti la motivazione della sentenza (C1, C3, C5) sono

Con la seconda ordinanza (all. 4 al ricorso) la Corte d’appello ha motivato
l’aver disposto l’esame di Luigi Marro ai sensi dell’art.

197-bis c.p.p., senza alcun

richiamo ai criteri dell’assoluta necessità o dell’impossibilità di decidere allo stato
degli atti (ex art. 603 c.p.p.), bensì prendendo atto, come già prima osservato, che
quello era l’unico tema probatorio che era stato oggetto di deduzione specifica.
Risulta pertanto del tutto legittimo aver poi applicato l’art. 512 c.p.p., una volta
pervenuta la notizia del previo decesso di Marro.
Le doglianze sulla valutazione probatoria (C3) sono inammissibili perché, per
come concretamente formulate, non costituiscono deduzioni specifiche di vizi tra
quelli soli rilevanti ai sensi dell’art. 606, comnna1, lett. E) c.p.p., bensì sollecitazioni
a diversa valutazione del merito probatorio, preclusa in questa sede. La Corte
d’appello, infatti, ha motivato specificamente sui punti dell’attendibilità di Marro
(spiegando anche il punto della diversa ampiezza delle sue dichiarazioni, p. 10/11
che il ricorso ignora); dell’episodio della notte del 2 febbraio e della tesi difensiva di
contatti finalizzati ad appartamento da vendere (p. 11/12); dell’episodio del 1
febbraio e del tema della perizia fonica (p. 13). Le contestazioni difensive attengono
al merito di tali apprezzamenti specifici.
Quanto alla ritenuta ingente quantità, sul punto vi è motivazione specifica
della Corte milanese, non manifestamente illogica o contraddittoria (p.14), le
censure difensive per un diverso apprezzamento appartenendo a precluso merito.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

infondati.

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