Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49468 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49468 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALAMIA FRANCESCO N. IL 04/10/1984
avverso la sentenza n. 3061/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
cpo4v6LLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. faoL
G. &T-7-J
che ha concluso per tt._
Agt_ P.leae.ro

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/3/2015 la Corte di Appello di Palermo confermava la
sentenza di condanna pronunciata con giudizio abbreviato a carico di Calamia
Francesco in data 14/10/2011 dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di
Castelvetrano, per il reato di cui all’art. 337 cp.

ciclomotore mentre i Carabinieri procedevano al sequestro amministrativo dello
stesso, condotto dal Calamia che era sprovvisto dìassicurazione.
La Corte respingeva la censura inerente alla configurabilità della diversa
ipotesi di reato di cui all’art. 334, comma terzo, cod. pen., osservando che il
sequestro non si sarebbe potuto considerare ancora perfezionato, in quanto
sebbene fosse stato compilato il verbale, il bene non era stato consegnato al
custode.
La condotta era stata volta a frapporre un ostacolo al regolare compimento
dell’atto di ufficio e non a distruggere il bene sottoposto a vincolo.
Si sarebbe dovuta inoltre confermare anche la pena senza possibilità di
concessione delle attenuanti generiche per la negativa personalità del prevenuto.

2. Presentava ricorso il difensore del Calamia.
2.1. Con il primo motivo chiedeva l’annullamento in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge.
Sarebbe stato semmai ravvisabile il delitto di cui all’art. 334, comma terzo,
cod. pen., in quanto la condotta era stata tenuta dopo la conclusione dell’attività
amministrativa, essendo stato compilato il verbale e ritirato il libretto di
circolazione.
La presa in carico del bene da parte del custode avrebbe dovuto considerarsi
fase esecutiva di attività compiuta, ormai idonea a spiegare i suoi effetti.
Del resto il dolo dell’agente era stato rivolto non a recare nocumento
all’attività di ufficio ma a vanificare le finalità per cui il bene era stato sottoposto
a sequestro.
2.2. Con il secondo motivo chiedeva l’annullamento per particolare tenuità
del fatto in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., deducibile anche dinanzi alla
Corte di cassazione, trattandosi di norma sopravvenuta favorevole, riconducibile
al disposto dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.

2

Il fatto era consistito nella violenza esercitata dall’imputato sul proprio

Sussistevano le condizioni di applicabilità di tale norma, avuto riguardo alle
modalità della condotta, all’esiguità del danno e alla non abitualità del
comportamento, emergenti dalle sentenze di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

ha rilevato che i Carabinieri avevano fermato il Calamia a bordo di un
ciclomotore, accertando che il predetto era sprovvisto di assicurazione.
I militari avevano dunque proceduto al sequestro del mezzo, redigendo il
relativo verbale e nominando il custode.
Risulta dalla sentenza del Tribunale che quest’ultimo aveva provveduto a
inviare un carroattrezzi che stava per sopraggiungere.
In tale frangente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il Calamia
aveva gravemente danneggiato il ciclomotore e si era rivolto ai pubblici ufficiali,
dicendo loro: «adesso potete prenderlo».
1.2. Ha sostenuto la Corte territoriale che la condotta costituiva
manifestazione di violenza sulle cose, comunque idonea ad ostacolare il regolare
svolgimento di un atto di ufficio, posto che l’attività dei pubblici ufficiali non si
era ancora conclusa con la materiale consegna al custode e in quanto il bene era
ancora nella disponibilità del preposto.
Deve a questo riguardo richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale,
pienamente condiviso, secondo cui ai fini dell’integrazione del delitto di
resistenza non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona
del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia posta in essere per opporsi allo stesso
nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche
la violenza sulle cose (Cass. Sez. 6, n. 6069 del 13/1/2015, Malcangi, rv.
262342; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 3682 del 29/9/1997, Dazzini, rv.
208771, ove si pone in luce la necessità che la violenza sia rivolta a turbare,
ostacolare o frustrare il compimento dell’atto di ufficio).
Ma un conto è che la violenza sulle cose sia volta a produrre indirettamente
un effetto impeditivo e oppositivo rispetto ad un atto che il pubblico ufficiale
deve compiere e sta compiendo e un altro è che detta violenza sia rivolta
direttamente contro l’oggetto e si risolva nel danneggiamento dello stesso.
1.3. Nel caso di sottoposizione di un bene a sequestro, l’atto complesso
consiste nel privare il soggetto della disponibilità del bene, che può essere inoltre
affidato in custodia a terzi, e nel documentare convenientemente tale attività.
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1.1. La Corte territoriale, confermando le argomentazioni del primo Giudice,

L’attività oppositiva può risolversi anche in violenza sulle cose, in quanto
attraverso la stessa si intenda ostacolare l’azione del pubblico ufficiale che sta
redigendo la documentazione o sta privando il soggetto della disponibilità del
bene: deve trattarsi di una ripercussione indiretta della violenza esercitata
sull’attività di ufficio.
La condotta violenta, posta in essere direttamente contro l’oggetto ormai
sottoposto a vincolo, non ha di per sé contenuto oppositivo o impeditivo, ma si
risolve nella vanificazione del vincolo, quali che siano le motivazioni del gesto.

andamento della pubblica amministrazione, costituiscono l’interesse protetto
dall’art. 334 cod. pen., che punisce chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall’autorità amministrativa, distinguendo a seconda che la condotta sia
posta in essere dal custode (primo comma), dal proprietario custode (secondo
comma) o dal proprietario non custode (terzo comma).
Sotto il profilo psicologico, almeno in relazione all’ipotesi di cui al terzo
comma, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella rappresentazione e nella
volontà della sottrazione, distruzione, dispersione o deterioramento di cosa
sottoposta a vincolo.
In tale prospettiva non può ravvisarsi il delitto di resistenza allorché il
privato non custode, sorprendendo il custode o chi comunque legittimamente
dispone del bene, danneggi quest’ultimo, a meno che non si avvalga di violenza
contro la persona ovvero di violenza sulle cose indirettamente volta a
condizionare l’operato del pubblico ufficiale, impedendogli di intervenire a tutela
del bene.
1.4. Nel caso di specie il Calamia ebbe a manifestare la propria volontà di
ritorsione per il sequestro subito, pronunciando la frase sopra riportata.
Ma essa non esprimeva altro che il movente di un’azione comunque rivolta
contro il bene sequestrato, che peraltro, pur danneggiato, si sarebbe potuto
mantenere in sequestro e consegnare al custode.
Ne discende che è ravvisabile il reato di cui all’art. 334, comma terzo, cod.
pen., conformemente a quanto esposto dal ricorrente nel primo motivo.
Ciò comporta l’annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della
pena, essendo comunque irrevocabile il giudizio di penale responsabilità in ordine
al reato, come riqualificato.

2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1. Il ricorrente prospetta l’applicabilità della nuova ipotesi di cui all’art.
131-bis cod, pen., introdotto dal D. Igs. 16 marzo 2015 n. 28.
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La tutela del vincolo e l’assicurazione del bene, nel quadro del buon

La norma invocata prevede che nel caso di reato punito con pena detentiva
non superiore ad anni cinque la punibilità è esclusa se per le modalità della
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133
primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non
abituale.
I due successivi commi rispettivamente prevedono condizioni che ostano al
giudizio di tenuità e definiscono l’abitualità del comportamento.
L’ipotesi della particolare tenuità del fatto dà luogo ad una peculiare causa di

quarto, cod. pen., di talché essa può applicarsi anche ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa.
E’ stato altresì affermato che la questione può essere rilevata anche dinanzi
alla Suprema Corte di cassazione, la quale deve verificare, se del caso anche
d’ufficio, se dalle risultanze processuali e dalla motivazione della sentenza
impugnata risultino, secondo un vaglio di astratta non incompatibilità, le
condizioni di applicabilità dell’istituto (Cass. Sez. 2, n. 41742 del 30/9/2015,
Clemente, rv. 264596; Cass. Sez. 3, 31932 del 2/7/2015, Terrezza, rv. 264449),
in presenza delle quali deve annullare con rinvio sul punto (va peraltro segnalata
Cass., Sez. 2, n. 32989 del 10/4/2015, Lupattelli, rv. 264223, che ha rilevato in
via generale un onere di specifica allegazione da parte dell’imputato).
Deve ritenersi che qualora l’imputato, come nella specie, pur a fronte di una
disciplina sopravvenuta, sia comunque in grado di dedurre la questione con un
tempestivo ricorso per cassazione, non possa sottrarsi all’onere di indicare gli
specifici elementi che giustificano il giudizio di particolare tenuità, onde
consentire alla Cassazione il relativo vaglio in ordine alla non incompatibilità di
quegli elementi con l’ipotesi dedotta.
2.2. Sta di fatto che nel caso di specie il motivo di ricorso si risolve sul punto
in mere clausole di stile, dalle quali non è dato comprendere quali elementi
dovrebbero specificamente valutarsi ai fini del giudizio sulla tenuità, fermo
restando che al contrario sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno posto in
luce la sprezzante intenzionalità -platealmente sottolineata dallo stesso
imputato- della condotta posta in essere, destinata a vanificare il vincolo, non
risultando con evidenza elementi che, pur nel quadro della disposta
riqualificazione, legittimino una valutazione del tema in sede di merito.

P. Q. M.

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non punibilità ed assume valenza sostanziale agli effetti dell’art. 2, comma

Riqualificato il fatto come violazione dell’art. 334 comma terzo, cod. pen.,
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione
della pena.
Così deciso in Roma, il 18/11/2015

Il Consigliere estensore

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