Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49466 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49466 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16.9.2014 emessa nei confronti
di:
X. Francesco, n. a Bari, il g. 8.10.1958
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni Di Leo,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio,
lkokíkkei ‘0 c9b.&95 ■2 Qe<3 Matek ,Q-ke h Q: (1).\100krellel CC+ AAQN - Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 7 gennaio 2014, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al X. in euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 116 D. Lgs. 285/1992 ( ascrittogli al capo C) e lo ha assolto dai reati ascrittigli al capo A) ( artt. 334, comma secondo, 335 e 349 cod. pen., accertati in Caino il 20.7.2011), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e al capo B) ( art. 337 cod. pen., accertato ivi alla data indicata), perché il fatto non sussiste. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Brescia per quanto di sua competenza in ordine alla violazione amministrativa di cui 1 Data Udienza: 10/11/2015 all'art. 213, comma 4, cod. strada, nella quale ha conclusivamente sussunto la condotta ascritta al X. al capo A). Dalla motivazione della sentenza si rileva che la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta di chi circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integri esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 di detto articolo e non anche il delitto di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale con la conseguenza che il concorso deve ritenersi soltanto apparente. Conclusione, questa, conforme al principio di diritto affermato nella reato di resistenza, ha ritenuto che non risulta in alcun modo che la condotta dell'imputato, concretizzatasi nella fuga alla guida dell'automezzo a forte velocità e a fari spenti, abbia messo a repentaglio la vita o l'incolumità dei pubblici ufficiali inseguitori o di altri utenti della strada e che, pertanto, la condotta non è tale da integrare l'elemento della violenza o della minaccia di cui all'art. 337 cod. pen.. 2. Con i motivi di ricorso tempestivamente depositati, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia censura la intervenuta assoluzione del X. dai reati ascrittigli al capo A), limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen., e al capo B) e deduce: 1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 334 cod. pen. e 213 cod. strada, con riguardo all'assoluzione dal reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, poiché la condotta antigiuridica dell'imputato non si è limitata ad una semplice circolazione del mezzo con sola temporanea "sottrazione" della vettura al vincolo reale (secondo quanto affermato dalle S.U. nella sentenza n. 1963/2011) ma si è esplicata in una definitiva sottrazione dell'autovettura sequestrata che realizza la contestata fattispecie di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen.. Ha evidenziato, in particolare, che l'imputato, prima di mettersi alla guida del mezzo, ha, così come contestato nell'imputazione, rimosso definitivamente i sigilli, i nastri segnaletici e gli avvisi di sequestro, sottraendo in tal modo in maniera palese e definitiva il veicolo dal vincolo reale, con modalità ulteriori rispetto a quelle di un semplice uso del mezzo con apparenza del vincolo mediante la permanenza dei sigilli, dei nastri e degli avvisi di sequestro; 2. Violazione di legge penale, in relazione all'art. 337 cod. pen., e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica per l' assoluzione dal reato di resistenza a pubblica ufficiale. Rileva che la condotta di guida dell'imputato, che si è dato alla fuga con l'automezzo ad alta velocità e a fari spenti in ora notturna in centro abitato, integra il contestato reato di resistenza poiché palesa una opposizione al compimento delle attività del pubblico ufficiale attraverso un comportamento pericoloso per l'incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada a prescindere dal mancato coinvolgimento degli agenti stessi, ovvero di altri utenti, in 2 S'entenza a Sezione Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010 (dep. il 28.1.2011). Con riferimento al un incidente. Ancor più contraddittoria e illogica è la conclusione alla quale è pervenuta la Corte, che si è trattato di semplice fuga, dopo avere dato atto che l'imputato si era allontanato a forte velocità e a fari spenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle prospettate, relativamente alla assoluzione del X. dal reato p. e p. dall'art. 334, comma secondo, cod. pen. ascrittogli al capo A) e dal reato di resistenza ascrittogli sub B), con rinvio degli atti, per 2. Ritiene il Collegio che, ai fini della completa e corretta valutazione del primo motivo di ricorso, sia necessario chiarire l'ambito di operatività dell'art. 213, comma 4, cod. strada ritenuto nella sentenza impugnata l'unica norma regolatrice della condotta illecita ascritta al X., muovendo dalla lettura della sentenza delle Sezione Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010 (dep. il 28.1.2011), richiamata sia dalla Corte di Appello che dal ricorrente. La Corte di Cassazione, nel procedere all'analisi della struttura della norma incriminatrice prevista dall'art. 334, comma secondo, cod. pen. e della violazione amministrativa di cui all'art. 213, comma 4, cod. strada ha evidenziato che gli elementi specializzanti contenuti nell'art. 213 cit. sono costituiti dalle circostanze che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che la condotta illecita è costituita dalla circolazione abusiva del veicolo. Ha, inoltre, rilevato che tra le condotte descritte nell'art. 334 cod. pen., l'unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione con la condotta descritta nell'illecito amministrativo è la sottrazione, non ponendosi neppure problema di concorso àpparente per quanto riguarda le altre condotte previste dalla norma codicistica (soppressione, distruzione e dispersione, che nulla hanno a che vedere con la circolazione del veicolo), sottrazione integrata anche dalla semplice amotio del veicolo. Da qui la nota conclusione secondo la quale la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. 3. Nel caso in esame la Corte di appello è pervenuta all'assoluzione del X. sul presupposto che questi il ,ry. 20.7.2011 era stato trovato alla guida della propria autovettura sottoposta a sequestro amministrativo (pagg. 2 e 4 della sentenza indicata in epigrafe), condotta che integra la ritenuta violazione amministrativa, sebbene all'imputato fosse stata contestata la condotta di avere sottratto il veicolo sottoposto a sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 18686/2011 RNR, rimuovendo i sigilli, i nastri segnaletici e gli avvisi di s'equestro. Si tratta, all'evidenza, di una condotta ontologicamente diversa ed ulteriore rispetto 3 nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. a quella integrante la violazione amministrativa di cui all'art. 213, comma 4, cod. strada poiché altro è il vincolo discendente dal sequestro amministrativo, vincolo che, si è detto, costituisce uno dei presupposti specializzanti della violazione amministrativa valorizzato, nel percorso argomentativo sviluppato nella richiamata sentenza S.U. 1963/2011, ai fini del ritenuto concorso apparente tra norme, altra la violazione di un provvedimento ablatorio disposto nell'ambito del processo penale. Si deve inoltre rilevare, essendo pacifico il dato che il X. circolava alla guida del veicolo, che il problema non è tanto quello di verificare le modalità con segnaletici e avvisi di sequestro, integrante il reato di violazione di sigilli per il quale è parimenti intervenuta assoluzione che non ha costituito oggetto di ricorso, al pari dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 335 cod. pen.), quanto la verifica della esistenza del sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale, diverso da quello - il sequestro amministrativo del veicolo - che la Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'assoluzione del X., omettendo tuttavia qualsivoglia motivazione in riferimento alla condotta oggetto di specifica contestazione. 4. Sono fondate anche le censure di manifesta illogicità mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata tenuto conto che la Corte territoriale ha richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria dalla quale emergevano circostanze di fatto sulle modalità della fuga, a fari spenti e in orario notturno, e, quindi, una condotta di guida pericolosa per l'incolumità personale degli agenti inseguitori e/o degli altri utenti della strada, idonee ad integrare l'elemento della violenza o della minaccia di cui all'art. 337 cod. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015 Il Consigliere estensore le quali sarebbe stata realizzata la sottrazione (cioè mediante la rimozione di sigilli, nastri

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA