Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4943 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 4943 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Shkoza Ilir, n. in Albania il 19/08/1985;

avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Macerata in data
30/04/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale U. De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1.Shkoza Ilir ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. presso il
Tribunale di Macerata in data 03/04/2014 di applicazione della pena di anni due
e mesi dieci di reclusione ed euro 12.600,00 di multa per i reati di cui all’art.73
del d.P.R. n.309 del 1990 in relazione alla cessione di quantitativi di cocaina e di
cui agli artt. 624 e 625 n.2, 5 e 7 c.p. lamentando che, essendo la fattispecie
sussumibile in quella di piccolo spaccio, dovrebbe applicarsi il più favorevole
trattamento di cui alla normativa ex lege n. 79 del 2014.

Data Udienza: 11/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
Nella specie la sentenza impugnata ha applicato la pena, concordata tra le parti,
in relazione, tra le altre, alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n.

Va ricordato allora come questa Corte già in passato abbia affermato come,
proprio con riguardo alla ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, non possa essere censurato, in sede di legittimità, il difetto di motivazione
della sentenza di patteggiamento in ordine ad una circostanza attenuante non
richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di
applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma 2, c.p.p.., solo
sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti (cfr., da ultimo, Sez.6, n. 7401 del
31/01/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878). Ora, anche a voler
ritenere che, a fronte dell’intervenuto, nel frattempo, mutamento della natura di
tale ipotesi, divenuta, per effetto delle modifiche normative, fattispecie
autonoma, e non più circostanziata, di reato, la questione devoluta con il ricorso
riguardi la qualificazione giuridica del fatto (la sentenza impugnata è stata, del
resto, pronunciata quando già dette modifiche normative erano intervenute),
resta il fatto che, a fronte della motivazione della sentenza secondo cui la
qualificazione giuridica prospettata dalle parti è risultata corretta, il ricorrente si
è del tutto genericamente limitato ad asserire che la fattispecie in esame
sarebbe “sussumibile nelle ipotesi di spaccio di lieve entità” senza null’altro
aggiungere; né, in ogni caso, appare ricorrere in alcun modo una ipotesi di
“errore manifesto” che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentirebbe
il sindacato anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto adottata in
sentenza di patteggiamento (cfr., Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani,
Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv.
246394).

3.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

309 del 1990.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA