Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49401 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49401 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA MONICA AGOSTINO N. IL 05/10/1949
avverso la sentenza n. 1838/2009 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 16/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 16 novembre 2010 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava

Agostino Della Monica colpevole del reato previsto dall’art. 697 c.p. e lo
condannava alla pena di trecento euro di ammenda.
2.Avverso tale sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato il quale

posti a base dell’affermazione di penale responsabilità e alla dosimetria della pena,
altresì dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva in diritto.

Il ricorso (così qualificata l’impugnazione proposta) è manifestamente
infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di detenere, senza farne
denuncia all’Autorità, ventidue cartucce cal. 22 marca “Fiocchi”..

lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo agli elementi

2.Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, è
manifestamente infondato, avendo il giudice di merito motivato la dosimetria della
pena nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di
legittimità, laddove nessuna richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ebbe a formulare il difensore nelle conclusioni dibattimentali.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

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