Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49400 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49400 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCIA ANTONIO N. IL 21/08/1980
avverso la sentenza n. 3186/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.

Con sentenza del 23 settembre 2008 il gup del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Antonio De Lucia colpevole del
reato di cui all’art. 9 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, tenuto conto
della diminuente del rito, lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza De Lucia proponeva, tramite il difensore di fiducia,

riferimento agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità,
non espressivi, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza degli elementi
costitutivi del delitto contestato.’

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Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, lie. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
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travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, trI ttiso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di violare le prescrizioni a lui imposte con il

ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con

provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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