Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 494 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 494 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALE PIETRO N. IL 25/08/1982
avverso l’ordinanza n. 1864/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 06/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B9NI;
lette/sentite le conclusioni del PG
d/KAD ji-e (bgdio

Uditi difensor

Data Udienza: 03/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con propria ordinanza il Magistrato di sorveglianza di Palermo accordava al
detenuto Pietro Vitale la liberazione anticipata nei limiti di quarantacinque giorni in
riferimento ad un semestre di espiazione di pena detentiva, mentre respingeva
l’istanza di concessione di ulteriori trenta giorni dello stesso beneficio, in quanto la
pena in espiazione era stata irrogata per reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4bis ord. pen.. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 6 novembre

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato la violazione di legge
sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione. Secon0 il ricorrente, il
can

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rigetto dell’istanza e del reclamo successivo non aveva tenuto che la prima era
stata proposta nella vigenza del d.l. nr. 146/2013 che ammetteva tutti
indistintamente i condannati al beneficio della liberazione anticipata speciale;
inoltre, non era pertinente il richiamo all’art. 77 Cost., che riguarda fattispecie
diversa perché nel caso del d.l. n. 146/2013 lo stesso era stato convertito in legge
con modificazioni e numerosi detenuti avevano potuto fruire dell’istituto sol perché
la loro domanda era stata esaminata prima della legge di conversione. E’ stata
anche omessa la considerazione del disposto dell’art. 15, comma 5, della legge nr.
400/1988, secondo il quale le modifiche apportate al decreto legge in sede di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente, cosa non
verificatasi con la legge nr. 10/2014. Nel caso tale interpretazione non fosse
accolta, secondo il ricorrente dovrebbe sollevarsi incidente di incostituzionalità
dell’art. 4 della legge nr. 10/2014 per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. : poiché la
norma ha introdotto un istituto avente finalità compensativa e risarcitoria per le
condizioni di sovraffollamento carcerario, essa dovrebbe essere applicata a tutti
coloro che nel periodo 2010-2015 hanno subito detenzione in condizioni disumane e
degradanti a prescindere dal titolo di reato per il quale stanno scontando pena
detentiva. Pertanto, il divieto riguardante i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis
viola il principio di eguaglianza ed il diritto a non subire trattamenti carcerari
contrari al senso di umanità.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 21 aprile 2015 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

1

2014 rigettava il reclamo del detenuto.

1. In primo luogo va rilevato che il ricorrente non contesta di trovarsi in
espiazione di pena detentiva per reati compresi nel catalogo di cui all’art. 4-bis I.
nr. 354/75, ma pone una questione di diritto che è stata già risolta da questa Corte
con orientamento contrario.
2.11 tema dibattuto riguarda la possibile applicazione della disciplina introdotta
dal D.L. 23 dicembre 2013 nr. 146, che all’art. 4 aveva esteso a settantacinque
giorni per ogni singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista
dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: “Ai condannati

anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei
commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori
del positivo evolversi della personalità”.
2.1 E’ noto che la legge di conversione, nr. 10 del 2014, per effetto delle
modifiche apportate al decreto legge esclude testualmente dall’ambito di
applicazione dell’istituto nella sua maggiore estensione possibile i “condannati per
taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis”. La peculiarità
della vicenda processuale in esame riposa sull’avvenuta proposizione della domanda
di accesso al beneficio penitenziario nel periodo intermedio in cui era vigente il D.L.
nr. 146/2013, quindi in un momento antecedente l’entrata in vigore della legge di
conversione, da parte di soggetto che, per essere stato condannato per delitto
previsto dall’art. 4-bis I. nr. 354/75, non può giovarsi della disciplina di favore
secondo il regime giuridico definitivamente vigente.
2.2 La questione è stata risolta correttamente dal Tribunale, che ha respinto
sul punto il reclamo del Vitale, proponendo un’interpretazione che ha già trovato
positivo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con la sentenza nr.
34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849 (vedi altresì sez. 1, n. 1650 del
22/12/2014, Mollace, rv. 261880), le cui argomentazioni vanno condivise e
riaffermate.
2.2.1 In primo luogo, va escluso che la disciplina sulla liberazione anticipata
rivesta natura penale sostanziale, così come deve negarsi che per individuare la
normativa applicabile si debba avere riguardo al momento della presentazione della
domanda: tale opzione contraddice il precedente postulato, dal momento che,
secondo quanto prescritto dall’art. 5 cod. proc. pen., l’applicazione della regola che
fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda lascia intendere che
si tratti di disposizioni processuali, quali quelle dettate in materia di giurisdizione e
competenza. L’orientamento che assegna natura non sostanziale ad istituti incidenti
sull’esecuzione della pena ha ricevuto autorevoli conferme nella giurisprudenza
costituzionale (C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) ed in quella
2

per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione

sovranazionale della Corte EDU (da ultimo, vedi sent. Grande Camera del
21/10/2013, Del Rio Prada contro Spagna, ric. n. 42750/09), le quali hanno
costantemente negato che in materia di benefici penitenziari, ed in particolare di
liberazione anticipata, valga il principio della irretroattività della legge più
sfavorevole. Al riguardo la Corte EDU ha avuto modo più volte di escludere che
istituti quali la liberazione anticipata, che incidono sulla protrazione o sulle modalità
dell’esecuzione della pena detentiva, abbiano natura di sanzione penale e quindi
ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU, che in nome del principio

sostanziale a svantaggio dell’imputato. Seppur consapevole della difficoltà di
operare una netta distinzione tra la misura che rappresenta una pena e quella che
incide sull’esecuzione e sull’applicazione della pena (si vedano le pronunce della
Grande Camera Kafkaris c. Cipro del 12/2/2008; sez. 3 Gurguchiani c. Spagna del
15/12/2009 e M. c. Germania ric. nr . 19359/04), la Corte EDU ha ammesso “che le
misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali
successivamente all’inflizione della pena definitiva, o nel corso dell’espiazione della
pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena
inflitta dal tribunale del merito”. Ha tuttavia indicato che “per determinare se una
misura adottata nel corso dell’esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di
esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata”, occorre “esaminare
in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto
interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura
intrinseca” e prendere in considerazione “il diritto interno nel suo complesso e la
modalità con cui esso era applicato al momento pertinente”.
Ebbene, la considerazione dell’istituto della liberazione anticipata alla luce dei
criteri interpretativi, suggeriti dalla Corte EDU, induce ad escludere che nella
sequenza normativa, caratterizzata dalla temporanea vigenza del D.L. nr. 146/2013
e dall’intervento modificativo della legge di conversione nr. 10/2014, il fenomeno
abbia incidenza sull’entità delle pene cumulate da eseguire in quanto tale e quindi
determini l’introduzione di disposizioni penali sostanziali.
2.2.2 Piuttosto deve considerarsi quanto avvenuto, non tanto quale fenomeno
di successione nel tempo di leggi di diverso contenuto dispositivo, ma alla luce delle
regole dettate dall’art. 77 Costituzione per il caso del mancato recepimento dei
decreti-legge nella legge di conversione; viene in rilievo il comma terzo, secondo il
quale “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
Né tale disposizione potrebbe ricevere deroga per effetto della I. n. 400 del
1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che “Le modifiche eventualment
3

“nullum crimen sine lege”, proibisce l’applicazione retroattiva del diritto penale

apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che
quest’ultima non disponga diversamente….”: contrariamente a quanto sostenuto in
ricorso, si tratta di disposizione diretta soltanto a stabilire l’entrata in vigore della
legge di conversione il giorno successivo a quello della pubblicazione, in deroga alla
previsione generale che prevede l’ordinaria “vacatio legis”, se non disposto
diversamente (Cass. Civ. sez. 1, n. 4781 del 02/05/1991, Rv. 471926; sez. 3, sent.
n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709).

non convertito è soltanto limitata agli atti ed ai “rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti” e non può in alcun modo essere estesa sino al
riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni
precedenti quando la relativa domanda era ancora “sub iudice” al momento della
conversione del decreto. Inoltre, il giudice costituzionale ha evidenziato che “l’art.
77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di
alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma
dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto di
tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo
specifico precetto (privazione, per il decreto – legge non convertito, di ogni effetto
fin dall’inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato – come
appare anche dagli altri due commi dell’art. 77 Cost. – a maggior rigore nella
riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale”. Dunque,
“indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata
con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non
convertito non ha… attitudine, alla stregua dell’art. 77 Cost., comma 3, e u.c., ad
inserirsi in un fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dall’art. 2
c.p., commi 2 e 3″, ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme
penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di
sfavore, “limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2
c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non convertito, e quindi alla sancita
operatività della norma penale favorevole, se in esso contenuta, relativamente ai
fatti pregressi”.
2.2.3. A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, sottratta
all’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 cod.pen., e dell’art. 25 Cost., così come
ai principi dell’art. 7 CEDU, deve negarsi valore ultrattivo, rispetto a comportamenti
pregressi, alla disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di
conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava un effetto favorevole.
3. Né può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma dell’art. 54 ord.
pen., come modificata dalla legge nr. 10/2014, in riferimento all’esclusione d
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Come osserva, infatti, C. cost. n. 51 del 1985, l'”efficacia” del decreto-legge

condannati per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema
di liberazione anticipata, dal momento che tale regime speciale resta giustificato dal
giudizio di pericolosità connaturato alla natura delle violazioni accertate, che rende
ragionevole l’apposizione di limiti soggettivi di applicazione nell’ambito delle
determinazioni discrezionalmente assunte dal legislatore per ragioni di politica
criminale, giudizio che comunque non preclude a tali categorie di detenuti di
accedere alla liberazione anticipata ordinaria nella ricorrenza degli altri presupposti.
Pertanto, non crea ingiustificate disparità di trattamento e non compromette

Mollace, rv. 261880). Oltre a ciò, va considerato che l’adeguamento alle prescrizioni
dettate dalla nota sentenza Torreggiani c. Italia che ha imposto l’assunzione di
efficaci rimedi per contrastare il sovraffollamento carcerario, è avvenuto mediante
l’introduzione ad opera del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 117, dei rimedi risarcitori in favore dei detenuti e
degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ai quali possono accedere tutti i detenuti senza distinzioni legate al
titolo di reato per il quale hanno riportato condanna.
Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

nemmeno la finalità rieducativa della pena (Cass. sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014,

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