Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49399 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49399 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIANO STEFANO N. IL 23/09/1967
avverso la sentenza n. 2815/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.

Il 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a
seguito di annullamento parziale, da parte della Corte di Cassazione, assolveva
Stefano Miano dal reato a lui ascritto al capo c), perché il fatto non sussiste e, per
l’effetto, rideterminava la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319, 326 c.p.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Miano, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, nonché alla ritenuta
sussistenza della continuazione interna, trattandosi di un unico reato di corruzione.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
lin tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133
c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a
tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata
in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della
pena, tenuto conto della gravità dei fatti commessi anche alla luce della qualità di
pubblico ufficiale, già ricoperta dall’imputato.
2.In relazione all’ulteriore motivo di censure, il Collegio osserva che la
questione (involgente accertamento in punto di fatto della condotta delittuosa
riguardo l’accordo corruttivo) non risulta essere stata dedotta con l’appello02.4_i
duk., ,1-coitil

3:Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

in un anno e nove mesi di reclusione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
I
ORDINANZA N.3.22/44>

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’ l l marzo 2009.
….—..

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

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