Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4939 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4939 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIN YUQIN N. IL 21/07/1973
avverso la sentenza n. 1065/2008 TRIBUNALE di CATANIA, del
10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Catania ha
dichiarato Yuqin Lin responsabile del reato ex artt. 5, lett. d, e 6, L.
283/62, per avere detenuto nei locali del suo esercizio commerciale,
adibito alla vendita di prodotti alementari, carne suina, prodotti ittici e
euro 3.000,00 di ammenda;
-che il difensore della prevenuta avverso detta sentenza ha avanzato
appello, qualificato ricorso per cassazione, ex art. 568, co. 5,
cod.proc.pen., eccependo l’insussistenza del reato, in quanto manca in
atti la prova della alterazione dei prodotti in questione; in ogni caso il
reato è prescritto; vanno concesse le attenuanti generiche, ridotta la
pena nel minimo edittale, con il beneficio di cui all’art. 163 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla Lyn;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di
merito ha evidenziato come le risultanze istruttorie abbiano permesso di
rilevare la sussistenza della contestata violazione in dipendenza del
controllo medico-veterinario a cui è stata sottoposta la merce, dal quale è
risultato che la stessa era inidonea al consumo umano, stante lo stato di
alterazione e la mancanza di tracciabilità;
-che il Tribunale ha esaustivamente giustificato il diniego delle attenuanti
generiche, ritenendone l’imputata immeritevole in dipendenza della
gravità del fatto;
-che la inammissibilità del ricorso, determinata dalla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il compiuto instaurarsi del
rapporto di impugnazione e preclude di ritenere e dichiarare la

pollame in stato di alterazione, e ha condannato l’imputata alla pena di

sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass.S.U.
22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 25/10/2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fr/’ 1-ricorrente al pagamento fr

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