Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49373 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49373 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CORDONI ANDREA N. IL 02/12/1980
avverso la sentenza n. 128/2014 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
26/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sontite le conclusioni del PG Dott. r cve,L, LuD
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/12/2015

Considerato in fatto
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre avverso la
sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Fermo che nel definire ex art.444 c.p.p. il
processo a carico di Cordoni Andrea per il reato di cui agli artt.589, commi 1, 2 e 4, c.p.
applicando la sanzione concordata tra le parti, ometteva la irrogazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così violando la
espressa disposizione normativa di cui all’art.222, commi 2 e 2 bis, D.Lgs.n.285/1992 e
succ.modif.

Ritenuto in diritto
1. Il rilievo è fondato. Con la sentenza di patteggiamento infatti vanno applicate le
sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale dell’art.445 c.p.p.
limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca (Sez.Un.,
27 maggio-21 luglio 1998, n.8488).
Ne consegue che con la sentenza ex art.444 c.p.p. deve essere disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista
dall’art.222 C.d.S. e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una
volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo
di tempo eventualmente già scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento
non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può
formare oggetto dell’accordo delle parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla
sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe
applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se
non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque
all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del
fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di
imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata
rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Sez.IV, 27.7.2005, n.27931;
Sez.IV, 8.10.2007, n.36868).
2.

Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va

disposto di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2015

2. Il P.G. ha concluso per raccoglimento del ricorso.

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