Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49371 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49371 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data Udienza: 26/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONCI FRANCESCO N. IL 03/03/1962
avverso l’ordinanza n. 38/2015 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lpk&sentite le conclusioni del PG Dott.
i_

n

C\2_

ck1/4:Q.Ak-o

Uditiiidifensor Avv.;

0.\

_

A„,,p e

e ro,

k

-T-2,0,44_c_eA cc) 6e. ,e,_)34„,,„,22.0Lt_,
Q.vs, coL.e.u_

cs_UuJ

a_c_coecLA– 0 Je

9

RITENUTO IN FATTO

1.Nell’ambito delle indagini preliminari concernenti i reati di cui agli artt.
476-479-110 cp, 142 e 181 comma 1 d. Igs. N. 42/04 e 734 c.p., effettuate tra
gli altri anche nei confronti dell’odierno ricorrente Bonci Francesco, delegato e
procuratore della Terna spa, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Avellino con provvedimento 14/11/2014 sottoponeva a vincolo reale
un elettrodotto aereo a 150 KV (in fase di ultimazione) che, partendo dal

(12 tralicci), Teora (9 tralicci), Castelnuoo di Conza e Conza della Campania (19
tralicci).

2.11 Tribunale di Avellino, in qualità di giudice del riesame, con ordinanza
23 dicembre 2014, a seguito di ricorso dell’indagato Bonci Francesco, non
ritenendo sussistente il fumus del reato in contestazione, annullava il decreto di
sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari e, per l’effetto,
disponeva la restituzione del “nuovo elettrodotto aereo a 150 kw” all’avente
diritto.
Nella parte motiva dell’ordinanza, quel Tribunale per il riesame:
-dapprima, ricordava che il Giudice per le indagini preliminari aveva
sostanzialmente prospettato la violazione degli artt. 142 e 181/1 d. Igs. N.
42/2004 per avere gli indagati realizzato l’elettrodotto oggetto di sequestro
senza autorizzazione, in ragione della macroscopica illegittimità
dell’autorizzazione stessa, perché rilasciata senza il necessario parere della
Sopraintendenza, ente preposto alla tutele del vincolo paesaggistico-ambientale,
e, quindi, in violazione degli artt. 147 d. Igs. N. 42/2004 e 12 commi 3 e 4 del
d. Igs.n. 387/2003 (capo b) della imputazione provvisoria contenuta nel decreto
impugnato) e la consequenziale violazione dell’art. 734 cod. pen. (capo c)
dell’imputazione preliminare di detto richiamato decreto; mentre, a fronte di ciò,
la difesa aveva eccepito la legittimità della intervenuta autorizzazione,
sull’assunto che il parere della Sopraintendenza doveva ritenersi acquisito per
silentiunn ai sensi del d. Igs. citato, che espressamente richiama la legge
241/1990;
-quindi, dava atto che era incontestato tra le parti che la procedura
autorizzatoria relativa all’elettrodotto sequestrato era regolata dall’art. 12 commi
3 e 4. d. Igs. n. 387/2003: secondo tale impostazione, la Regione avrebbe
dovuto indire la Conferenza di Servizi coinvolgendo tutte le amministrazioni
interessate, compresa la Soprintendenza, con le modalità stabilite dagli artt. 14
e ss. Legge n. 241/1990, espressamente richiamata dal suddetto art. 12;
2

7

Comune di S. Angelo dei Lombardi (14 tralicci), attraversava i comuni di Lioni

- poi, rilevava che la Regione aveva correttamente seguito detta procedura
autorizzatoria, invitando le Amministrazioni coinvolte alla Conferenza di Servizi
con nota 5/07/2010, che era stata ritualmente ricevuta dalla Sopraintendenza,
conferenza che era stata regolarmente tenuta in data 14/7/2010 ed all’esito
della quale era stato emanato il dd n. 440/2011 del 7/10/2011;
– quanto all’assunto accusatorio sostenuto dal PM e fatto proprio dal Gip,
osservava che entrambi i suddetti organi giudiziari avevano fatto discendere
dall’incontestata premessa dell’applicazione alla fattispecie in esame del d. Igs.

espresso alcun parere in seno alla Conferenza di Servizi, parere che sarebbe
stato invece necessario e che non sarebbe stato in alcun modo superabile con la
deliberazione conclusiva della Conferenza stessa; senonché, detto assunto non
veniva condiviso dal Tribunale per il riesame, in quanto, da un lato, il citato art.
12 espressamente prevede che anche i pareri degli Enti preposti alla tutela del
paesaggio devono essere espressi nella Conferenza di servizi, e, solo nel caso di
dissenso espresso all’interno della Conferenza, la stessa non può concludersi
positivamente richiedendo il successivo passaggio del coinvolgimento del
Consiglio dei Ministri; e dall’altro la Sopraintendenza non aveva nel caso in
esame espresso alcun dissenso, essendosi limitata a trasmettere il giorno della
Conferenza di servizi (cioè il 14 luglio 2010) una nota, indirizzata per conoscenza
alla Regione, nella quale chiedeva alla Società Ferrero la relazione paesaggistica
ex d. Igs. n. 42/2004 ed al Comune di Castelnuovo di Conza la relazione tecnica
illustrativa.
In definitiva, secondo la prima ordinanza del Tribunale per il riesame di
Avellino, nel caso di specie doveva intendersi formato formato il silenzio assenso,
non essendosi presentata la Soprintendenza alla Conferenza di servizi per
prospettare eventuali esigenze di ulteriore istruttoria della pratica sotto il profilo
paesaggistico-ambientale e non costituendo la suddetta nota dissenso espresso
all’interno della Conferenza.
Quanto precede tanto più che la Soprintendenza: a) già dal 16 marzo
2010 era a conoscenza della realizzazione dell’elettrodotto; b) fin dai primi di
luglio del 2010 aveva acquisito tutta la documentazione richiesta ai comuni
attestante la sussistenza di vincoli paesaggistici sull’area oggetto di intervento;
c) neanche dopo la notifica del verbale conclusivo della conferenza aveva mai
espresso alcun dissenso; d) non aveva impugnato il successivo dd 440.
D’altronde, secondo quel collegio:
– neppure l’asserita falsa attestazione 23/6/2010 di insussistenza dei
vincoli da parte del Comune di Conza varrebbe a confortare l’assunto
accusatorio, in quanto detto Comune in sede di successiva Conferenza di Servizi
3

n. 387/2003 la illegittimità del dd 440/2011, non avendo la Sopraintendenza

aveva dichiarato che l’elettrodotto passava ad una distanza inferiore a 80 metri
da fabbricazioni ed attraversava un bosco di querce secolari, di talché la
Soprintendenza, quale ente preposto al vincolo, se si fosse presentata alla
Conferenza di servizi, avrebbe potuto compiere le valutazioni del caso;
– non era revocabile in dubbio l’incolpevole affidamento della Terna spa
sulla regolarità della procedura autorizzatoria, in ragione dell’univoco e costante
orientamento giurisprudenziale relativamente al procedimento da seguire per il
rilascio dell’autorizzazione unica regionale in materia di fonti rinnovabili;

alla tesi (sostenuta in udienza camerale dal PM ) di illegittimità della procedura di
autorizzazione unica attesa l’entità dell’intervento (che, in tesi di accusa, non era
da considerarsi opera connessa a fonti rinnovabili della Ferrero, ma opera di
ottimizzazione e completamento della maglia di distribuzione della rete elettrica
nazionale).

3.Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Avellino
proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale.

4.La

Sezione terza di questa Corte con sentenza dell’08/04/2015

16625/15 annullava l’ordinanza del Tribunale del riesame, con rinvio alla stessa
AG in diversa composizione.
Osservava la Corte regolatrice che il Tribunale del riesame aveva ritenuto
applicabile, per la realizzazione dell’elettrodotto in sequestro la procedura
autorizzatoria contemplata dall’art. 12 del d. igs 387/2003, ritenendola
regolarmente espletata, omettendo ogni riferimento alla procedura prevista
dall’art. 1 sexies del di 293/03, convertito nella legge 290/03, come modificato
dalla legge 293/04, anche a fronte di espresso richiamo operato dal PM.
Sotto altro profilo, la Corte censurava l’ordinanza impugnata anche nella
parte in cui, ritenuta la regolarità della procedura autorizzatoria ex art. 12 cit.,
aveva escluso la consequenziale violazione dell’art. 734 c.p., cosi affermando che
il reato previsto dall’art. 734 sia collegato all’esistenza o validità del titolo
abilitativo.

5.11 Tribunale del riesame di Avellino, in sede di rinvio, con ordinanza
19/07/2015 rigettava l’istanza di riesame presentata da Bonci Francesco e
confermava il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini
preliminari.

4

– non essendo contestato nel decreto impugnato, non poteva darsi rilievo

6. Avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Avellino in sede di
rinvio ha proposto ricorso l’indagato Francesco Bonci.
Il ricorso è affidato a cinque motivi di doglianza.
6.1.Con il primo viene denunciata violazione di legge in relazione agli artt.
623 e 627 per inosservanza dei principi direttivi indicati nella sentenza di rinvio 8
aprile 2015 di questa Corte, e dell’art. 321 c.p.p. per inosservanza del principio
del c.d. giudicato cautelare; nonché vizio di motivazione.
Secondo l’assunto del ricorrente, in ossequio a quanto indicato dalla Corte

degli atti a sua disposizione, se l’impianto sequestrato fosse soggetto all’una o
all’altra procedura e, solo una volta individuata quella corrispondente alle
caratteristiche dell’impianto, avrebbe potuto affermare la questione concernente
l’esistenza o la validità della necessaria autorizzazione paesaggistica (p. 4);
mentre il Tribunale di Avellino, all’esito del giudizio di rinvio, non avrebbe
accertato in alcun modo se l’impianto gravato dal vincolo fosse sottoposto alla
procedura autorizzatoria statale (art. 1-sexies d.l. 239/2003, convertito in legge
290/03, come modificato dalla legge n. 239/2004) ovvero a quella regionale
(art. 12 d.lgs. n. 387/03).
Sotto altro aspetto, secondo il ricorrente, la pronuncia di rinvio avrebbe
circoscritto la valutazione del giudice ad quem al solo aspetto relativo alla
individuazione della procedura autorizzatoria applicabile per la costruzione
dell’elettrodotto oggetto di indagine; con la conseguenza che in sede di rinvio al
Tribunale del riesame doveva essere precluso ogni ulteriore apprezzamento in
materia di assenso implicito previsto dall’art. 14 ter della legge 241/1990
nell’ambito della conferenza dei Servizi, essendosi formato sul punto giudicato
cautelare.
6.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, anche in
relazione alla mancanza di motivazione.
Secondo l’assunto del ricorrente, il percorso logico argomentativo seguito
nell’ordinanza prende le mosse da un presupposto errato, quale per l’appunto
sarebbe l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 20 comma 4 della legge n.
241/1990. Così operando, il Tribunale avrebbe confuso il silenzio assenso
previsto da detta norma, che è un provvedimento favorevole tacito rilasciato
dall’Amministrazione, con l’assenso di cui all’art. 14 ter comma 7, che
rappresenta invece un modello di semplificazione procedimentale e consente di
considerare acquisito l’assenso delle amministrazioni che, ritualmente invitate,
non hanno partecipato. Prova ne sarebbe il fatto che la Conferenza di Servizi è
del tutto facoltativa ed eventuale nel quadro dell’art. 20 comma 2 della legge

5

regolatrice, il Tribunale avrebbe dovuto preventivamente verificare, sulla base

241/1990 mentre è assolutamente obbligatoria nel quadro dell’art. 12 del d. Igs.
387/2003.
Il Tribunale per il riesame avrebbe errato nel ritenere l’art. 14 ter della
legge 241/90 norma speciale rispetto all’art. 20 della stessa legge. Al riguardo, il
ricorrente osserva che, a seguito della riforma epocale effettuata dal legislatore
nel 2010 (e precisamente con il d. I. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010)
dell’art. 14 ter comma 7, il meccanismo dell’assenso tacito già previsto da tale
norma è stato esteso al caso della mancata espressione in sede di conferenza di

territoriale. Per effetto di tale novella, anche i profili di tutela paesaggistica
debbono confluire ed essere esaminati nella conferenza di servizi nell’ottica di
semplificazione e di concentrazione di tutti gli interessi coinvolti che
contraddistingue l’agire amministrativo in seno alla conferenza di servizi.
Sotto altro profilo il ricorrente rileva che la legislazione in materia di fonti
rinnovabili si è posta l’obiettivo di concentrare in un unico procedimento
l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e le opere di connessione alla rete elettrica ed ogni altro intervento
necessario allo scopo. In questa prospettiva, l’autorizzazione unica, prevista
dall’art. 12 comma 3 del d. Igs n. 387/2003, anche alla luce del disposto di cui al
successivo comma 4, sostituirebbe tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti
necessari, confluendo in essa anche le valutazioni di carattere paesaggistico,
nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite
il meccanismo della Conferenza di Servizi. E’ l’organo competente al rilascio
dell’autorizzazione unica a compiere la valutazione di tutti gli interessi coinvolti,
tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla
Conferenza di Servizi; e solo quest’ultima sarebbe la sede propria ed esclusiva in
cui le diverse amministrazioni interessate devono manifestare l’assenso o il
dissenso rispetto al rilascio del domandato titolo abilitativo alla realizzazione
dell’impianto. Nel caso di specie, la Sovraintendenza, ancorché regolarmente
convocata, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2010; e,
così operando, ha espresso, tacitamente, parere favorevole sul progetto ai sensi
dell’art. 14 ger comma 7 della legge n. 241/1990, in base al quale si considera
acquisito l’assenso dell’Amministrazione che, pur convocata, non ha partecipato
alla conferenza, come per l’appunto era stato ritenuto dal Tribunale per il
riesame di Avellino nella sua prima ordinanza (peraltro, osserva il ricorrente, la
Soprintendenza non aveva impugnato in sede contenziosa l’autorizzazione unica
rilasciata dalla Regione Campania).
Ed ancora, secondo il ricorrente, la procedura ex art. 12 del d.lgs. n.
387/03, nel presentare caratteri di specialità rispetto agli artt. 146 e 159 del
6

servizi della volontà delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica

d.lgs. n. 42/04, prevede una espressa deroga all’ordinario procedimento di
verifica della compatibilità paesaggistica, di cui alle suddette norme del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente inapplicabilità di dette ultime
norme. Al riguardo il ricorrente sottolinea che l’erronea diversa conclusione al
quale è pervenuto il Tribunale del riesame in sede di rinvio trae origine dal
richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e
della Corte costituzionale che non riguardano in alcun modo la speciale
procedura autorizzativa di cui al d. Igs. N. 387/2013 e dunque non sono

di prima ordinanza.
In definitiva la Regione Campania-Servizio Energia, ad esito della
Conferenza dei servizi del 14 luglio 2010, constatata la prevalenza dei pareri
favorevoli, acquisiti “anche in base agli artt. 14 ter, commi 6, 6 bis e 9 e 14
quater comma 1 della legge 241/1990”, ha rilasciato l’autorizzazione unica con
dd n. 440 del 7 ottobre 2011. A voler aderire alla tesi del tribunale del riesame in
sede di rinvio, osserva il ricorrente, tutte le finalità di celerità e di concentrazione
connesse al procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti alimentati ad
energia rinnovabile e delle opere di collegamento dei predetti alla RTN
verrebbero gravemente disattese, dimenticando così che si tratta per espressa
previsione di legge non solo di opere di pubblica utilità ma anche di opere
indifferibili ed urgenti.
6.3.Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge e difetto di
motivazione.
Sia pure in via subordinata, il ricorrente rileva che il Tribunale per il
riesame in sede di rinvio, ammesso e non concesso che abbia implicitamente
riconosciuto l’applicabilità nel caso di specie della procedura statale, resterebbe
comunque il fatto che lo stesso non ha valorizzato alcun elemento per sostenere
che l’impianto fosse soggetto all’autorizzazione statale (in luogo di quella
regionale).
Al riguardo ricorda che il criterio discretivo che comporta l’applicazione
della normativa contenuta nel dl 239/03 (competenza statale) ovvero quella di
cui al d.lgs n. 387/2003 (competenza regionale) è rappresentato
dall’appartenenza o meno dell’elettrodotto alla Rete Elettrica Nazionale (e dal
previo inserimento nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale).
Dirimente in tal senso sarebbe la comunicazione 3 giugno 2015 con la
quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale del Mercato
Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare, rispondeva ad una
specifica richiesta della Società Terna Rete Italia. La realizzazione
dell’elettrodotto di raccordo Goleto – Castelnuovo, peraltro, non solo non sarebbe
7

pertinenti al caso in esame, come già rilevato dal Tribunale del riesame in sede

mai rientrato negli interventi di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale
approvati dal Ministero, ma si sarebbe resa necessaria per collegare stabilmente
alla RTN l’impianto a biomasse di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile della Ferrereo spa.
Pertanto, l’elettrodotto in esame rientrerebbe nella competenza esclusiva
della Regione Campania e, in quanto tale, sarebbe sottratto alla competenza
autorizzatoria di ogni altra amministrazione.
Ma quand’anche si volesse ritenere che la procedura autorizzativa fosse di

l’ipotizzato reato paesaggistico, dirimente sarebbe la circostanza che i Comuni
attraversati dall’elettrodotto e la Sopraintendenza hanno emanato il proprio
parere paesaggistico nell’ambito della conferenza di servizi convocata dalla
Regione (ai sensi del d.lgs 387/2003), all’esito della quale la Regione ha adottato
la determinazione finale tenendo conto delle posizioni prevalenti come prescritto
dall’art. 14 ter comma 6 bis della legge 241/1990.
Quel che conta nella fattispecie, rileva il ricorrente (p. 41) è che
l’autorizzazione paesaggistica, raccolta in conferenza, ci sia e sia legittima, come
peraltro già sostenuto dal Tribunale del riesame nella sua prima ordinanza.
6.4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e difetto
di motivazione con riferimento all’art. 734 cp.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Avellino in sede di riesame ha errato
nel ritenere che, in presenza di un provvedimento dell’autorità amministrativa
cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene ambientale, le
opere autorizzate possono integrare il reato di cui all’art. 734 c.p., perché
l’autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto,
secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio.
In sintesi, secondo il ricorrente, in presenza di un atto autorizzativo
legittimo, non sarebbe configurabile la contravvenzione in esame.
1.5.Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.
42 c.p. in relazione agli artt. 142 e 181 dlgs 42/04 e art. 734 c.p., nonché
violazione dell’art. 321 per inosservanza del principio del giudicato cautelare.
Al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte regolatrice aveva circoscritto
la valutazione del giudice ad quem al solo aspetto relativo alla individuazione
della procedura autorizzatoria applicabile per la costruzione dell’elettrodotto.
Pertanto, il Tribunale di Avellino, in sede di rinvio – nel ritenere, contrariamente
a quanto aveva fatto in sede di prima ordinanza, il colpevole affidamento della
Terna spa sulla regolarità della procedura autorizzatoria – avrebbe violato il
giudicato cautelare già formatosi.

8

competenza statale (e non regionale), deduce il ricorrente, al fine di escludere

Sul punto il ricorrente ribadisce che Terna spa, essendo Gestore della
Rete Elettrica Nazionale, ha come precipuo compito – oltre a quello di garantire
che il sistema elettrico nazionale sia gestito con continuità, sicurezza ed
efficienza – anche quello di connettere alla Rete Elettrica Nazionale tutti i
produttori che ne facciano richiesta (e, in particolare, come nel caso di specie, i
soggetti che producono energia elettrica utilizzando le fonti rinnovabili).
Sottolinea inoltre che le contravvenzioni di cui alle imputazioni provvisorie sono
contestate a soggetti rimasti in estranei alla articolata procedura di approvazione

per il riesame nell’ordinanza impugnata) e sono in essa intervenuti soltanto nella
fase esecutiva, confidando nell’esistenza di una consolidata autorizzazione
regionale (rilasciata ormai da oltre tre anni e da nessun ente mai impugnata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.-Preliminarmente occorre osservare che la Sezione terza di questa
Corte, con sentenza 08/04/2015, ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino sotto un duplice profilo: il primo
concernente la procedura autorizzatoria per le opere oggetto di sequestro; ed il
secondo concernente la contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen.
Quanto al primo dei suddetti profili, secondo la Corte regolatrice, i giudici
del riesame avevano individuato la procedura autorizzatoria per le opere oggetto
di sequestro in quella prevista dall’art. 12 del d. Igs. n. 387/2003, per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (giungendo ad
affermare che l’amministrazione regionale, rilasciando poi l’autorizzazione
richiesta, avesse correttamente valutato la mancata partecipazione della
Sovrintendenza alla conferenza di servizi come assenso tacito ai sensi dell’art. 14
ter della legge n. 241/1990), mentre avevano escluso immotivatamente ogni
rilievo della violazione dell’art. 1 sexies della legge n. 239/2003, pur prospettata
dalla pubblica accusa nel corso dell’udienza camerale. In altri termini, secondo la
sentenza 8/04/2015 della Corte regolatrice, i giudice del riesame avrebbero
dovuto preventivamente verificare sulla base degli atti di indagine a disposizione,
se l’impianto sequestrato fosse soggetto all’una o all’altra procedura di
autorizzazione (quella statuale prevista dal d. I. n. 239/2003 ovvero quella
regionale prevista dal d. Igs n. 387/2003) e, solo una volta individuata quella
corrispondente alle caratteristiche dell’impianto, avrebbero potuto affrontare la
questione concernente l’esistenza o la validità della necessaria autorizzazione
paesaggistica.

9

amministrativa del progetto (come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale

Sotto altro profilo, secondo la sentenza 8/04/2015 della Corte regolatrice,
l’ordinanza del Tribunale di Avellino era viziata, in quanto i giudici del riesame,
con il mero richiamo alla “conseguenziale violazione dell’art. 734 c.p.” e con la
successiva estesa trattazione degli aspetti della vicenda concernenti la regolarità
della procedura autorizzatoria, sembravano lasciar intendere che anche il reato
sanzionato dalla norma codicistica fosse collegato alla esistenza o validità del
titolo abilitativo, mentre la contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen., essendo
reato di danno, si configura con l’effettiva distruzione o alterazione delle bellezze

qualsiasi condotta attiva od omissiva trattandosi di reato a forma libera (cfr., tra
le tante, Sez. 3, sent. n. 48004 del 17/9/2014, Liotta, Rv. 261154). Dunque,
l’esistenza di una autorizzazione amministrativa all’esecuzione dell’intervento in
ipotesi deturpante avrebbe avuto sì rilevanza, ma non rilevanza dirimente,
avendo le Sezioni Unite di questa Corte riconosciuto al giudice penale il potere di
accertamento della sussistenza dell’alterazione o distruzione dei luoghi
indipendentemente da ogni valutazione della P.A (della quale, se intervenuta, il
giudice deve tener conto nella valutazione dell’elemento psicologico o della
gravità del reato: Sez. Unite, sent. n. 248 del 21/10/1992, 1993, Molinari, Rv.
193416). E in seguito è stato precisato (Sez. 3, sent. n. 3125 del 6/2/1996,
Michetti ed altri, Rv. 205002; cfr. altresì Sez. 3, sent. n. 1443 del 17/2/2004,
Murano ed altri, Rv. 227958) che – per quanto , iti in materia di tutela del
patrimonio paesistico e ambientale, in presenza di un provvedimento
dell’autorità amministrativa, cui compete la gestione del vincolo posto a
protezione del bene, le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui
all’art. 734 cod. pen., perché l’autorizzazione amministrativa costituisce un modo
di gestione del vincolo sul luogo protetto, secondo regole alle quali la norma
penale effettua rinvio – ciò non comporta che il giudice penale debba limitarsi a
prendere atto dell’esistenza di un’autorizzazione, essendo suo compito verificare,
a fronte di una compromissione del paesaggio e dell’ambiente derivante da opere
autorizzate dalla pubblica amministrazione, la effettiva esecuzione delle opere
nei limiti in cui è stato autorizzato l’impatto territoriale, nonché la liceità e
legittimità (ma non l’opportunità) dei relativi atti amministrativi in quanto
l’illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della
fattispecie criminosa; e che” …quel che occorre verificare, al fine del giudizio
incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario, è che vi sia stata una
effettiva comparazione tra i beni ed interessi in conflitto e che nella relativa
valutazione non si siano inseriti elementi extra -istituzionali, tali da frustrare il
perseguimento del pubblico interesse in favore di esigenze ad esso estranee,
ipotesi sole nelle quali la palese patologia degli atti in questione ne deter
10

naturali dei luoghi protetti, evento che può essere determinato attraverso

disapplicazione” (sez. 3 sent. n. 14433 del 17/2/2004, Murano ed altri, Rv.
227958). In definitiva, la Sezione terza, nel disporre l’annullamento con rinvio,
aveva osservato che il Tribunale del riesame, sulla base del mero rilascio formale
di una autorizzazione, non poteva esimersi dal verificare la sussistenza del fumus
dell’art. 734 cod. pen., mentre nel provvedimento impugnato difettava ogni
determinazione sul punto.
Queste, in sintesi, le ragioni per cui la Sezione terza di questa Corte ha
annullato l’ordinanza 23/12/2014 disponendo il rinvio al Tribunale di Avellino in

2.- Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che,
nel verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro
preventivo di cui all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non
può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, nella
valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e
coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione
emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 1, sent. n. 1885 del
19/12/2003, 2004, Cantoni ed altro, Rv. 227498; in questo senso cfr. altresì le
sent. n. 10979/2007 e 15448/2012 di questa Sezione, nonché la sent. n.
35786/2012 della Sezione 6). D’altronde la valutazione del fumus connmissi
delicti influisce sulla valutazione del rapporto di pertinenzialità, che deve
ricorrere anche al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti
individuali di proprietà e di uso della cosa.
Orbene, come già precisato da questa Corte (Sez. 5, sent. n. 37695 del
15/07/2008, Cecchi Gori ed altro, Rv. 241632), è indubbio che gli elementi
concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato, richiesti
dall’art. 321 cod. proc. pen. ai fini dell’emanazione del sequestro preventivo, non
devono avere la medesima consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti
dall’art. 273 cod. proc. pen. ai fini dell’emanazione di una misura cautelare;
parimenti indubbio (Sez. 1, sent. n. 4274 del 23/06/1997, Kistenpfennig e altri,
Rv. 208417) è che, in tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del
riesame non deve spingersi sino ad investire la concreta fondatezza dell’accusa.
Pur tuttavia, il controllo del giudice del riesame deve estendersi alla
ragionevole e precisa verifica, alla stregua delle risultanze processuali,
dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una
determinata ipotesi di reato; deve estendersi cioè alla verifica della
corrispondenza della fattispecie astratta di reato, ipotizzata dall’accusa, al fatto
concreto, certo, per cui si procede (Sez. 3, sent. n. 2863del 1/07/1999,
Chiatellino, Rv. 206240).
11

diversa composizione.

D’altra parte – fermo restando che, secondo il combinato disposto degli
artt. 324 e 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è
proponibile soltanto per violazione di legge, di talché non possono essere dedotti
con il predetto mezzo di impugnazione i vizi di motivazione (Sez. 2, sent. n.
3808 deò 4/06/1997, 1998, Baisi, Rv. 209595); e che, quando il ricorso per
cassazione sia consentito soltanto per violazione di legge, detta violazione va
intesa in senso stretto, di talchè in essa può farsi rientrare il caso di assoluta

Rv. 210670; Sez. 6, sent. n. 24250 del 04/04/2003, De Palo, Rv. 225578; Sez.
2, sent. n. 22073 del 21/01/2003, Di Caro ed altri, Rv. 225508) – “in materia di
misure cautelari reali, il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto,
poiché esso cade in un momento processuale – quello delle indagini preliminari caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. Non è pertanto
consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto
accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di
reato. Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità fra
la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione
prioritaria dell’antigiuridicità penale del fatto” (Sez. 5, sent. n. 6252 del
19/11/1998, 1999, Pansini, Rv. 212511).

3. Tanto premesso e precisato, il primo ed il secondo motivo di ricorso
sono fondati nei termini di seguito indicati.
Nel caso in esame, il Giudice del riesame, nell’ordinanza impugnata,
emessa in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., nel procedere all’opera di
controllo sopra ricordata, è ricorso alla formulazione di frasi di stile, nelle quali è
stata meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e l’astratta
configurabilità dell’ipotesi tipica, di talché ha esercitato nuovamente un controllo
puramente formale ed apparente di legalità della misura cautelare adottata,
senza indicare (se non in via di mera apparenza) gli elementi posti a base del
convincimento espresso.
Questa Corte, pertanto, nella verifica della compiutezza, nei termini sopra
richiamati, dell’accertamento rimesso al Giudice del riesame, non può non
rilevare che il Tribunale di Avellino, dopo aver esaurientemente riassunto nei
primi 7 fogli del provvedimento impugnato la fattispecie in ogni suo aspetto
concreto e normativo, è poi pervenuto, nei fogli 7 ed 8, ad una singolare
conclusione, che, più che eludere il tema sottoposto a quel Tribunale dalla Corte
regolatrice, segnala una incertezza di fondo sulla soluzione in ordine a qua

12

mancanza di motivazione (Sez. 1, sent. n. 2383 del 28/04/1998, Maggi ed altri,

nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche dell’impianto, la procedura
autorízzatoria da ritenersi applicabile (se quella statuale o quella regionale).
In sintesi, assume il Tribunale che la questione concernente l’esistenza o
la validità della necessaria autorizzazione paesaggistica non cambia, quale che
sia la soluzione a cui si voglia pervenire; ciò in quanto: se la procedura corretta
fosse quella statuale, l’autorizzazione unica non sarebbe stata rilasciata dal
Ministero dello sviluppo, previo concerto con il Ministero dell’Ambiente; se la
procedura corretta fosse quella regionale, nel procedimento di autorizzazione

di silenzio assenso.
Senonché, nel provvedimento impugnato, manca ogni concreta
argomentazione laddove si assume che, ove la procedura di autorizzazione
corretta fosse quella regionale, non ricorrerebbe nel caso di specie un silenzio
assenso da parte della Soprintendenza: la decisione impugnata non spiega per
quale ragione nel caso di specie non dovrebbe trovare applicazione l’art. 14 ter
commi 3 bis e 7 (sul cui contenuto, peraltro, è di recente tornato il legislatore
introducendo, con l’art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, l’art. 17 bis
nell’impianto della legge n. 241/1990)

4.- Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso.
La difesa dell’indagato risulta aver rappresentato al tribunale per il
riesame quali fossero le ragioni per le quali, nel caso in esame, non dovrebbe
trovare applicazione la procedura autorizzativa statale ai sensi dell’art. 1 sexies
del d. I. n. 239/2003 (che, per espressa disposizione dell’art. 52 quinquies del
d.P.R. n. 327/2001, ha riguardo alle infrastrutture lineari energetiche, che
facciano parte della Rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e che
siano state previamente inserite nel piano di sviluppo della Rete di trasmissione
nazionale).
Al riguardo, va sottolineata la comunicazione, allegata alla memoria
difensiva 3 giugno 2015, con la quale il Ministero per lo sviluppo economico,
Direzione generale del mercato elettrico, in risposta ad una specifica richiesta
della società TERNA Rete Italia, sottolineava come l’elettrodotto denominato
Goleto-Castelnuovo di Conza, di connessione alla Rete elettrica di trasmissione
nazionale della centrale bionnasse di proprietà della Ferrero s.p.a., non è indicato
tra gli interventi di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale previsti
dai piani di sviluppo approvato dal medesimo ministero dello sviluppo
economico, trattandosi di Rete di connessione alla Rete elettrica di trasmissione
nazionale, Rete di connessione di competenza regionale.

13

paesaggistica l’inerzia della Soprintendenza non potrebbe mai assumere valenza

Tale comunicazione è richiamata dal Tribunale a pag. 4 dell’ordinanza ed
era dunque uno degli elementi rappresentati al giudicante dalle parti ed in ordine
al quale lo stesso era dunque obbligato a valutare il fumus del reato ai fini della
misura cautelare reale. Eppure tale comunicazione non ha formato oggetto di
alcuna valutazione da parte del Tribunale per il riesame.
Al riguardo, il Tribunale (pp. 6 e 7) si limita ad evocare il parere del
consulente del P.M, parere secondo il quale: a) l’elettrodotto in questione
costituisce opera di “ottimizzazione e di potenziamento” della Rete elettrica di

limitata a consentire la connessione della centrale biomasse della Ferrero), in
quanto detta connessione sarebbe già stata possibile dall’elettrodotto interrato,
realizzato a seguito di autorizzazione rilasciata con decreto 371 del 2010.
Orbene, il Tribunale, evocando il parere del consulente del P.M., ha
aderito allo stesso senza spiegarne le ragioni, tanto più che lo stesso tribunale dà
atto che l’intera procedura autorizzativa era stata attivata e seguita proprio dalla
Ferrero spa, che aveva formulato a Terna richiesta di connessione alla rete di
trasmissione nazionale per un impianto alimentato a biomasse da realizzare nel
comune di Sant’Angelo dei lombardi.
In definiva, nel provvedimento impugnato, il Tribunale per il riesame di
Avellino ha omesso di indicare le ragioni per le quali nel caso in esame occorreva
che l’autorizzazione unica fosse rilasciata dal Ministero dello sviluppo, previo
concerto con il Ministero dell’ambiente.

5.- Fondato è anche il quinto motivo di ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di affermare
che la colpevolezza non può essere esclusa da errore di diritto dipendente da
ignoranza evitabile della legge penale e, quindi, dal mero errore di
interpretazione, ma può essere esclusa da errore di diritto dipendente da un atto
della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco
e costante, da cui l’agente abbia tratto la convinzione della correttezza
dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità propria condotta
(Sez. 3, sent. n. 4951 del 17/12/1999, 2000, Del Cuore, Rv. 216561; Sez. 6,
sent. n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano e altro, Rv. 249451).
Orbene, il provvedimento impugnato contiene una illustrazione
meramente apparente delle ragioni del decidere laddove:
-da un lato, afferma che l’esito positivo della valutazione di compatibilità
paesaggistica esclude l’applicazione delle sanzioni previste per i reati
paesaggistici di cui all’art. 181 del d. Igvo n. 42/2004;

14

trasmissione nazionale; b) detto impianto avrebbe valenza generale (e non

- dall’altro, pur dopo aver qualificato il reato in esame come di pericolo
astratto, assume (p. 12) che la società Terna si sarebbe resa responsabile di
negligenza perché “… doveva prendere conoscenza delle norme regolanti la
materia prima di procedere agli interventi” ; per poi concludere in modo del tutto
tautologico che “la negligenza ravvisata in capo alla società Terna non consente
di ravvisare alcun incolpevole affidamento circa la correttezza della procedura”.

6.- Infine, fondato, in parte qua, è anche il quarto motivo di ricorso.

248/1993 hanno riconosciuto al giudice penale il potere di accertamento della
sussistenza dell’alterazione o distruzione dei luoghi indipendentemente da ogni
valutazione della P.A (negli stessi termini, successivamente, Sez. 4, sent. n.
32125 del 20/03/2004, Falduto ed altri, Rv. 229092).
Non fondato è quindi il motivo di ricorso in esame laddove deduce che la
certa esistenza di un titolo autorizzativo avrebbe efficacia scrinninante rispetto
all’illecito contravvenzionale di cui all’art. 734 cod. pen.
Senonché, il motivo è fondato laddove censura l’apoditticità della
motivazione seguita dal Tribunale per il riesame nell’argomentare la propria
decisione.
Al riguardo, occorre ribadire che:
– per la realizzazione della contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen.,
non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di
un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, ma è sufficiente che, a
causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le
visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura (Sez. 3, sent. n.
10030 del 15/01/2015, Anselmo ed altro, Rv. 263011);
– la contravvenzione in esame, in quanto reato a forma libera, è integrata
da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o
alteri bellezze naturali; e, in quanto presuppone l’effettivo danneggiamento delle
aree sottoposte a protezione, può concorrere con il reato, formale e di pericolo,
previsto dall’art. 181 del d. lgvo n. 42/2004 (che, indipendentemente dal danno
arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in
determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa:
Sez. 3, sent. n. 37472 del 6/5/2014, Coniglio, Rv. 259942);
-l’accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che
costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa, continua ad
essere demandato, anche successivamente alle modifiche all’art. 181 del D.Lgs.
n. 42 del 2004 apportate dalla legge n. 308 del 2004, al giudice penale,
indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte
15

Si è sopra rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte con sent. n.

dell’autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo
all’elemento psicologico o alla gravità del reato (Sez. 3, sent. n. 34205 del
17/6/2010, Vastarini ed altro, Rv. 248369, in fattispecie nella quale è stato
precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante con
riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su beni paesaggistici
di cui all’art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre il 30
settembre 2004, per i quali, ex art. 1, comma trentasette, legge n. 308 del
2004, è prevista l’estinzione anche del reato di cui all’art. 734 cod. pen.).

limitati fini argomentativi richiesti dalla tipologia della decisione impugnata,
assumere, come fa il Tribunale avellinese in sede di rinvio, che ricorre il fumus
del reato di cui all’art. 734 cod. pen., perché “l’opera realizzata (consiste) in un
elettrodotto snotantesi nel territorio di 5 comuni con circa 50 tralicci in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico”, per poi affermare che l’elettrodotto
comporta “una effettiva alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla
speciale protezione dell’Autorità”.

7.- L’accoglimento del ricorso per i profili, sopra esaminati, rende
irrilevante la disamina di ogni ulteriore profilo di lagnanza contenuto nel ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo
esame,,
Così a t so in Roma, il 26 novembre 2015.

Orbene, costituisce motivazione tautologica, non bastevole neppure ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA