Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49369 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49369 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
HADERAJ ZAIM N. IL 01/02/1967
LAMCJA PETRIT N. IL 07/06/1973
avverso l’ordinanza n. 1516/2015 TRIBUNALE di FIRENZE, del
21/03/2015
sentita la rel zione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sepitee conclusioni del PG Dott. VaA..eceAc. 4.9 ita
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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Firenze in composizione monocratica con ordinanza 21
marzo 2015, pronunciata ad esito di udienza di convalida, non convalidava
l’arresto di Haderaj Zaim e di Lamcja Petrit, operato dal personale CC della
Stazione di Figline Valdarno in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625
comma 1 numero 2 e 61 n. 5 c.p. e, per il solo Haderaj, anche per il delitto di cui

2.Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il suddetto Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, non avendo il giudicante considerato:
– quanto ad entrambi gli indagati, che il reato di cui al capo A, e cioè il
delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, rappresenta una ipotesi di
reato specificatamente prevista all’art. 380 comma 2 lettera e cpp fra i casi di
arresto obbligatorio; e,
– quanto all’indagato Haderaj, che trattavasi di una resistenza connotata
da oggettiva gravità in quanto finalizzata a sottrarsi all’intervento della polizia
giudiziaria e, quindi, a garantirsi l’impunità per il delitto di furto appena
commesso.

3.11 Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, chiedeva
accogliersi il ricorso in relazione alla posizione di Haderaj quanto al furto.
Al contrario, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, per difetto di
specificità, in relazione al furto, quanto alla posizione del Lamcja; e, in relazione
alla resistenza, quanto alla posizione di Haderaj.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del P.M. è fondato nei termini di seguito indicati.

2.0ccorre premettere che il Giudice della convalida in sede di ordinanza:
-dapprima, ha ricostruito i fatti sulla base di quanto osservato dal
personale operante nel corso di un servizio di prevenzione generale, del
rinvenimento nella tasca posteriore dei pantaloni di Haderaj di un coltello a
serramanico con lama di oltre 10 cm e con tracce di sangue e piume, nonché
della denuncia sporta dal proprietario dei 13 polli sgozzati;
– poi, ha osservato che i due arrestati, sottoposti a fotosegnalamento,
erano entrambi regolari sul territorio nazionale; abitavano con le rispettive

agli artt. 61 n. 2 e 337 c.p..

famiglie a Greve in Chianti; avevano permesso di soggiorno e svolgevano
l’attività lavorativa di muratori;
-infine, ripercorrendo quanto riferito dall’indagato Lamcja in sede di
interrogatorio di convalida e tenuto conto della condotta dallo stesso tenuta al
momento dell’intervento dei militi, è pervenuto alla conclusione che l’indagato
non fosse raggiunto da alcun serio indizio dal quale desumere il concorso nel
reato di furto aggravato, essendo plausibile la versione dallo stesso reso in quella

3. Tanto premesso, essendo comunque preclusa a questa Corte una
diversa lettura degli atti processuali, il ricorso è fondato in relazione al reato di
furto aggravato contestato ad entrambi gli indagati, trattandosi di una ipotesi di
furto aggravato dalla violenza sulle cose, per la quale è obbligatorio l’arresto ai
sensi dell’art. 380 comma 2 lettera e).
Vero è che il regime di obbligatorietà dell’arresto viene meno nel caso in
cui, contestualmente alla contestata aggravante, ricorra la circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) Senonché, nella
impugnata ordinanza non si rinviene alcuna valutazione sull’entità del danno
cagionato alla persona offesa ai fini della legittimità dell’arresto.
Peraltro, la concessione della circostanza attenuante del danno di
speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia
lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante; e, ai fini
dell’accertamento della tenuità del danno è necessario considerare, oltre al
valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio
arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa
abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez. 5, sent. n. 24003
del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201); mentre, nel caso di specie, il valore della
merce sottratta (superiore alle euro 300) e le condizioni del soggetto derubato
(un pensionato, di oltre 70 anni, che si reca due volte al giorno a governare gli
animali e a chiuderli nel pollaio) sono elementi che, in sè astrattamente
considerati, potrebbero essere ostativi al riconoscimento dell’attenuante.
Occorre poi aggiungere, in relazione alla posizione dell’indagato Lamcja
(arrestato esclusivamente in relazione a detta ipotesi di reato), che il Giudice
della convalida non ha convalidato l’arresto del Lamcja, ritenendo verosimile
(alla luce della condotta tenuta al momento del sopraggiungere dell’auto del
personale di PG e del successivo subito controllo) la versione dallo stesso resa in
sede di interrogatorio (laddove aveva sostenuto di essersi limitato ad
accompagnare l’Haderaj a Figline presso un amico, senza sapere che cosa
intendesse fare l’Hadera3). Senonché, al fine della valutazione della le alità
3

sede.

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dell’arresto, il giudicante avrebbe dovuto porsi nella situazione che si era
presentata all’autorità dì PG al momento del controllo: il fatto che in tale
contesto i militi abbiano notato il Lamcja a bordo di una auto, parcheggiata in
ora serale sul ciglio destro della strada a fare spenti e con il motore acceso, ed
all’esterno un uomo, poi indentificato nel coindagato Haderaj, che, alla vista
dell’auto militare, si era accovacciato per non farsi scorgere ed era stato
sorpreso nella disponibilità di due sacchi (contenente complessivamente 13 polli
sgozzati, del valore di oltre 300 euro), sono tutti elementi che legittimamente

4.-Al contrario, il ricorso è inammissibile in relazione al delitto di
resistenza contestato all’indagato Hadera.
Invero, il Giudice della convalida, nell’ordinanza impugnata, dopo aver
premesso che dal verbale di arresto e dalla relazione di PG erano emersi soltanto
spintoni (precisamente si legge nel verbale: “… veniva quindi fermato dal
maresciallo che veniva più volte spintonato dall’uomo, al fine di portare a
termine la propria condotta, ingenerando una breve collutazione. Interveniva
d’ausilio anche l’Appuntato che riusciva a bloccare l’uomo e posizionarlo accanto
all’auto ..”), ha ritenuto gli stessi penalmente non rilevanti: profilo questo che
non è stato neppure preso in esame nel ricorso del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, che pertanto, anche su detto punto, si palesa
aspecifico e, quindi, inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito per il delitto di furto aggravato.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

hanno indotto i militi a ritenere che il Lamcja fosse complice dell’Haderaj.

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