Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49368 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49368 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
KINCHYLO MIKOLA N. IL 19/05/1980
avverso la sentenza n. 855/2013 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. llikA,4Q_ D-6 PRAL,, 02.kk d2Aig-D,
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Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Terni applicava ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. a
Kinchylo Mikola, imputato del reato di cui all’art. 186, co. 7 C.d.s., commesso il
14.10.2012, la pena di mesi due di arresto ed C 800 di ammenda, sostituita la
pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ed ordinando la
sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la

Con il ricorso si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186,
co. 7 C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo Seat Arosa tg. BC047HG alla
cui guida si trovava l’imputato al momento del controllo su strada ed in proprietà
del medesimo, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i
conseguenti provvedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.

3.1. Per assunto non controverso, con la sentenza di “patteggiamento”
vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto,
eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, cod. proc. pen. limitato alle pene
accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti
dall’articolo 240 cod. pen.
Va ricordato che anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33
della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada,
è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione
della pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del
cosiddetto “decreto sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92,
convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del
veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”,
giusta il nuovo testo dell’articolo 224 ter del codice della strada, che ha così
qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione
penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle
Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n.
196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo).
Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza
che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente
(articolo 224 ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo

Corte di Appello di Perugia propone ricorso per cassazione.

appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto
dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.

3.2. Nel caso che occupa, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la
confisca del veicolo Seat Arosa tg. BC047HG, siccome espressamente prevista
dall’art. 186, co. 7 Cod. str. per il caso in cui il veicolo condotto dal reo sia in
proprietà del medesimo. Il ricorrente ha dato dimostrazione del fatto che
l’imputato è proprietario dell’autovettura alla cui guida venne colto, mediante

stesso del 14.10.2012.
L’omessa statuizione comporta l’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla omessa statuizione della confisca del veicolo.
Annullamento che può essere senza rinvio, rinvenendosi nella fattispecie
un’ipotesi nella quale detta sanzione amministrativa accessoria può essere, ex
art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen., direttamente disposta dal
giudice di legittimità, trattandosi di provvedimento consequenziale compatibile
con la cognizione di mera legittimità, avuto riguardo alla accertata appartenenza
del veicolo all’imputato.
Infatti, con la richiesta di applicazione della pena l’imputato accetta anche
gli effetti conseguenti per legge alla stessa, non rientranti nell’oggetto
dell’accordo (in tema di ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi a spese del condannato, previsto dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 – sanzione amministrativa che il giudice deve disporre anche nella
sentenza applicativa di pena concordata – si è affermato che esso “si pone come
atto dovuto per il giudice, non suscettibile di vantazioni discrezionali e sottratto
alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto
nell’operare la scelta del patteggiamento”: Sez. 3, n. 23212 del 10/02/2004 dep. 18/05/2004, P.G. in proc. Magno, Rv. 229461; Sez. 3, n. 47331 del
16/11/2007 – dep. 20/12/2007, Minaudo e altri, Rv. 238532), quali desumibili
dalle acquisizioni che vanno tratte dagli atti del fascicolo del pubblico ministero
(“Nel procedimento relativo all’applicazione della pena su richiesta delle parti il
giudice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
senza possibilità di ulteriori acquisizioni”: Sez. 3, n. 48527 del 05/11/2009 – dep.
18/12/2009, P.G., P.C. in proc. B., Rv. 245409).
Pertanto, stante la celebrazione dello speciale rito, a fronte della presenza
in atti della citata comunicazione della notizia di reato e in assenza di
contestazioni mosse dall’imputato agli assunti del ricorrente, deve darsi per
convenuto tra le parti che il veicolo Seat Arosa tg. BC047HG fosse in proprietà
dell’imputato.

l’allegazione all’atto di ricorso del verbale di sequestro amministrativo dello

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca
ck.
del veicolo – autovettura – tg. BC047HG, confiscaCCZ dispone.
oma, nella camera di consiglio del18.10.2015.

Il Consigliere stensore
Salvatore

ere

Il Presid nte
Vincenz Romis

CORTE SUPPEUA_ L CASSAZIONE
iv seziene Perlì•;_:e,

Così decisa in

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