Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49366 del 30/09/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49366 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO
nei confronti di:
PAOLINI FRANCESCO N. IL 01/09/1975
avverso l’ordinanza n. 8030/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
15/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lptfe/sentite le conclusioni del PG Dott. C-inp.
r

6~.

Uditi dif sor Avv.;
A

Data Udienza: 30/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ricorre
avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il
medesimo Tribunale – decidendo sull’opposizione proposta nell’interesse della
Giacovelli s.r.I., nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di Paolini
Francesco, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., avverso il decreto di
rigetto della richiesta di restituzione di cose sequestrate –

ha disposto il

dissequestro delle stesse.

verificatosi il 17.8.2014 era stato disposto il sequestro di tre automezzi, tra i
quali l’Iveco Fiat 35 targato AK814Rf, in proprietà della citata società Giacovelli,
pur non essendo questo direttamente coinvolto nella collisione che aveva
riguardato gli altri automezzi; e che anche per accertare le modalità e gli effetti
del coinvolgimento dell’Iveco Fiat 35, dal P.M. era stato incarico ad un
consulente tecnico di svolgere un’indagine tecnica, il cui inizio veniva fissato il
1.12.2014.
Per il ricorrente il giudice, adottando il provvedimento di dissequestro, é
incorso in inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253, co. 1 e 2 e 262, co.
1 cod. proc. pen., assumendo un errato concetto di ‘cosa pertinente al reato’ e
quindi escludendo che il veicolo in proprietà della Giacovelli fosse tale; inoltre
interpretando erroneamente il presupposto del venir meno della necessità del
vincolo per fini di prova, così da ritenere sussistente tale presupposto nonostante
fosse in corso l’accertamento peritale sul veicolo in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. Vale rammentare che ai fini della legittimità del sequestro probatorio
non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle
cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purchè non
astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di
un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 02/04/2014 – dep.
28/07/2014, Visca, Rv. 260339). Tale rapporto, come statuito da altra decisione,
può ben essere rappresentato dalla capacità dimostrativa del reato riconoscibile
alla cosa di cui trattasi (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009 – dep. 27/05/2009,
Bortoli, Rv. 243721).
Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha affermato che il
veicolo del quale ci si occupa in questa sede non era rimasto coinvolto nella
collisione mortale, venendo interessato dal sinistro solo perché sul medesimo
erano caduti dei pali della segnaletica direzionale divelti dagli altri veicoli. E
tuttavia, nulla ha esplicitato a riguardo della possibilità che dall’accertamento

Il ricorrente premette che in relazione al sinistro stradale ad esito mortale

tecnico in corso sul veicolo potessero derivare informazioni utili alla più compiuta
ricostruzione della dinamica dell’incidente, così assumendo – come rilevato dal
ricorrente – una nozione di ‘cosa pertinente al reato’ eccessivamente ristretta,
perché coincidente con quella incentrata su un rapporto strumentale tra la res e
la commissione del reato, in violazione del principio di diritto rammentato al
precedente paragrafo.
3. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo
esame, al Tribunale di Taranto.

annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Taranto.
Così deciso i Roma, nella camera di consiglio del 30/9/2015.

P.Q.M.

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