Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49354 del 01/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49354 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DUKA GENC (RINUNCIANTE) N. IL 27/02/1973
avverso la sentenza n. 837/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. —FxAx
clIco úA2e,
che ha concluso per
OLC-Q- AA-C-0 1/70

T V

Data Udienza: 01/12/2015

Considerato in fatto e in diritto
Duka Genc, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Ancona in data 22.9.2014 di condanna alla pena di
giustizia per concorso nel reato di cessione continuata di sostanza stupefacente tipo
cocaina, commesso in Pesaro tra la fine del 2011 e il mese di giugno 2012.
A motivi del gravame ha dedotto insufficienza e carenza della motivazione e
violazione di legge con riferimento all’art.192, terzo comma, c.p.p. e all’art.73, comma V,
D.P.R.n.309/90.

Ne deriva la declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi
dell’art.591, comma primo, lett.d) c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della cassa per le ammende.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiaary tunomissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di C 300,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’i dicembre 2015

Il Cons

tensore

Il Presidente

In data 15.4.2015 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA