Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49353 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49353 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data Udienza: 26/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPULA GAVINA N. IL 12/07/1956
avverso la sentenza n. 1543/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OL, ,,,tkoA.,t.;,
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Urbino con sentenza 11/03/2011 dichiarava Capula
Gavina colpevole dei reati di furto consumato e furto tentato, aggravati
dall’abuso di relazioni domestiche, ad essa contestati e, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla contestata aggravante e ritenuta la continuazione tra i
reati, la condannava alla pena di giustizia (dichiarata sospesa). Il tutto con

2.La Corte di appello di Ancona con sentenza 30/05/2014, in parziale
riforma della sentenza impugnata, concedeva all’imputata il beneficio della non
menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza di primo grado e
condannando l’appellante al rimborso delle spese processuali in favore delle
costituite parti civili.

3.Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’imputata, a mezzo di
Difensore di fiducia. Il ricorso veniva affidato a tre motivi di doglianza.
3.1.Con il primo veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare secondo la ricorrente, Casadei Patrizia Josefina, figlia della
persona offesa Casadei Zelio non era soggetto legittimato a presentare la
querela per i fatti di cui all’imputazione, ragion per cui l’azione penale non
avrebbe potuto essere iniziata per difetto di querela. Inoltre la Corte territoriale
sarebbe incorsa in travisamento della prova laddove aveva ritenuto che anche la
Casadei fosse proprietaria del denaro sottratto, avendo Casadei Zelio affermato
che il denaro oggetto del reato proveniva esclusivamente dalla sua pensione ed
ha categoricamente escluso che fosse anche in minima proprietà della figlia. Né
si sarebbe potuto ricondurre anche alla Casadei il denaro sottratto sulla base del
fatto che lo stesso era destinato al sostentamento familiare (e, dunque, anche
della Casadei), avendo la Casadei un proprio nucleo familiare, autonomo rispetto
alla famiglia di origine e convivendo la stessa soltanto saltuariamente con i
propri anziani genitori. D’altronde la persona offesa dal delitto di furto è il
detentore, cioè colui che è stato spossessato della cosa, mentre nel caso di
specie la custodia del denaro era affidata esclusivamente a Casadei Zelio, per
come aveva riferito la stessa di lei figlia Casadei Patrizia.
In definitiva, secondo il ricorrente, vi sarebbe stato travisamento dei fatti
e violazione dell’art. 120 cod. pen. in punto di attribuzione alla Sig.ra Casadei
Patrizia della qualità di persona offesa; e, poiché la persona offesa Casadei Zelio
non aveva sporto querela, l’azione penale non avrebbe potuto neppure essere
iniziata, essendo il furto punibile solo a querela di parte.
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condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

3.2.Con il secondo motivo veniva dedotta violazione dell’art. 530 comma
2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di imputazione del fatto
all’imputata.
In particolare, secondo la ricorrente, i testi non avrebbero potuto essere
considerati attendibili, essendosi costituiti parti civili ed avendo reso dichiarazioni
in parte non sovrapponibili in punto di convivenza della Sig.ra Casadei Patricia
con i di lei genitori ed in punto di provenienza del denaro asseritamente
sottratto, nonché in punto di riconoscimento nella persona dell’imputata del

ancora retribuita per l’attività svolta, circostanza questa che avrebbe dovuto far
ritenere che la ricostruzione dei fatti operata dai testi era a volta a giustificare il
mancato pagamento delle prestazioni lavorative da essa rese in loro favore.
3.3.Con il terzo motivo veniva dedotta la violazione dell’art. 62 n. 4
cod.pen. e vizio di motivazione.
Al riguardo la ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva escluso
la attenuante del danno di speciale tenuità in considerazione delle condizioni
delle persone offese, senza tuttavia riportare le circostanze di fatto sui cui era
basato tale convincimento, anche alla luce del fatto che la somma sparita
ammontava a soli 200 euro.
4. Occorre aggiungere che in sede di odierna udienza il difensore ha
chiesto applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.

2.-Occorre rilevare che tutti e tre motivi di ricorso, sopra riportati, sono
perfettamente sovrapponibili ai tre motivi di appello, quali emergono
dall’intestazione della sentenza impugnata.
Invero, la Corte territoriale, confermando la sentenza del giudice di primo
grado, con motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria ha
ritenuto che:
– Casadei Patrizia era soggetto certamente legittimato a presentare
querela per il furto, in quanto il denaro sottratto, pur gestito da Casadei Zelio,
era comunque appartenente anche alla querelante, in quanto destinato alle
necessità della famiglia presso cui Casadei Patricia viveva gran parte del tempo;
– la prova della penale responsabilità dell’impugnata era costituita dalle
dichiarazioni rese da Casadei Patrizia – ritenute in se assolutamente attendibili,
perché lineari, coerenti e scevre da inutili livori, oltre che concordi con quelle di
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soggetto ritratto nel video. Al riguardo la ricorrente osservava di dover essere

Casadei Zelio – che aveva visionato il filmato (ripreso con la telecamera
posizionata nella camera da letto del Casadei) ed aveva riconosciuto la Capula
nella persona ritratta mentre si appropriava del denaro della cassa familiare;
– l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 non poteva essere concessa, in
considerazione della somma sottratta (pari ad euro 200) ed alle condizioni
economiche delle persone offese, essendo la cassa familiare costituita
essenzialmente dalla pensione di cui Casadei Zelio era titolare.
In definitiva, tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto

espletati giudizi di merito con motivazioni, si ribadisce, logiche ed adeguate), che
è preclusa nella presente sede dì legittimità.

3.- Quanto infine alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.proc.
pen., va in ogni caso sottolineato che la Corte territoriale, nell’esaminare il
trattamento sanzionatorio, ha confermato le attenuanti generiche (già
riconosciute all’imputata dal Giudice di primo grado sulla base della di lei
incensuratezza), ma ha aggiunto che le stesse non potevano essere riconosciute
in misura prevalente sulla contestata aggravante ex art. 61 n. 11 proprio in
considerazione della gravità del fatto: “commesso da persona cui era stata
accordata particolare fiducia, immediatamente tradita (la Capula aveva assunto
la funzione di badante poco tempo prima dei fatti), da parte delle persone offese,
trovatesi nella necessità di affidare a persona estranea alla famiglia una donna
anziana ed invalida al 100%)”. Elementi questi che di per se indicativi della non
sussistenza nel caso di specie della invocata causa di non punibilità della lieve
entità del fatto.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che @ A
ricorrente deve essere condannats,, oltre che al pagamento delle spese
processuali, alla rifusione in favore della cassa delle ammende della somma
indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

diretti ad una rivalutazione di circostanze di fatto (già esaminate in entrambi gli

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