Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49351 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49351 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVICH DRENKO N. IL 08/07/1981
avverso la sentenza n. 1608/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
o L,
che ha concluso per
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U-dito,.per.la-parte-eintilergy

vs. )

Data Udienza: 26/11/2015

RLIEAUTO E CONSIDERAR)

1.11 Tribunale penale di Latina in composizione monocratica con sentenza
10/04/2013 dichiarava Halilovich Drenko colpevole del reato di guida di un
autocarro sprovvisto della patente di guida (perché mai conseguita), accertato in
Aprilia il 4 febbraio 2011, e lo condannava alla pena pecuniaria di euro 2.257 di

2.

Avverso la suddetta sentenza presentava appello il Difensore,

chiedendo, in via principale, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il
fatto e, in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche e la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. In punto di diritto, occorre rilevare che, da un lato, le sentenze di
condanna, per le quali è stata applicata la sola pena pecuniaria, sono
inappellabili ai sensi dell’art. 593 ultimo comma cod. proc. pen.; dall’altro che,
quand’anche si volesse qualificare l’appello come ricorso per cassazione, lo
stesso sarebbe inammissibile, in quanto dall’originale dell’atto di appello risulta
che lo stesso è stato depositato in data 15 aprile 2013, cioè quando il Difensore
appellante non era ancora avvocato cassazionista (come risulta dalla relativa
annotazione disponibile sul sito on line del Consiglio Nazionale Forense, che
attesta essere avvenuta l’iscrizione soltanto per la successiva data del
19/4/2013).
Ne consegue che l’appello, anche se riqualificato come ricorso, va
comunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300 in favore della cassa delle
ammende
Cos’ ciso in Roma, il 26 novembre 2015.

ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

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