Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4935 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4935 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNALORO GENNARO N. IL 01/11/1985
avverso la sentenza n. 6232/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per i L
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 27/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25/2/2013, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Gennaro Annaloro responsabile del
reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 309/90 perché deteneva
illegalmente a fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo
diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 2, mesi 8 di
reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 17/10/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione l’Annaloro personalmente, con i seguenti
motivi:
-il giudice di merito ha errato nel denegare l’applicazione del co. 5
dell’art. 73, d:P.R. 309/90, sussistendo nella specie i presupposti per la
relativa concessione;
-è evidente il travisamento della prova in cui è incorso il decidente in
relazione alla ritenuta consapevolezza dell’Annaloro della qualità e
quantità di sostanza stupefacente detenuta dal correo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quanto al primo motivo perché
generico, in quanto ripetitivo, sic et simpliciter, della medesima doglianza,
già sollevata in fase di merito e disattesa dal giudicante con esaustivo
discorso giustificativo, in perfetta aderenza al principio affermato dalla
giurisprudenza di legittimità in materia ( Cass. 14/2/2007, Santi; Cass.
8/2/2005, in proc. P.G. c/ Ramsi ).

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haschish e marijuana, e, riconosciute le attenuanti generiche, applicata la

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità, conducente, a mente dell’art. 591, co. 1, lett. c),
3/5/2000, n. 5191).
Di poi, il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla
ritenuta concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto: i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la colpevolezza
dell’Annaloro a seguito di una mirata, compiuta ed esaustiva analisi
valutativa degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, da cui è
emerso che l’imputato coadiuvava, facendo la vedetta, il correo
Celentano, mentre quest’ultimo spacciava da dietro una feritoia,
ponendo, quindi in essere una attività perpetrata con modalità
chiaramente collaudate e professionali, con suddivisione di compiti e
predisposizione di cautele volte a rendere più difficoltoso l’accertamento
del reato.
In ogni caso, l’eccepito travisamento della prova non può costituire
oggetto di esame in questa sede, in quanto la relativa censura non è
stata sollevata in sede di merito.
Occorre, però, prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del di. 272/05,
convertito in legge 49/06.
La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione, nel

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cod.proc.pen., alla inammissibilità ( Cass. 11/10/2004, n. 39598; Cass.

caso in esame, delle fattispecie incriminatrici e del trattamento
sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R.
309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i
reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle Il e IV, allegate alla
legge: infatti le condotte di detenzione illecita di sostanza psicotropa
qualificata droga leggera risultavano, e oggi risultano, punibili con la
diversa e minore da quella prevista dalla citata L. 49/06.
Appare, così, evidente, che il trattamento sanzionatorio, inflitto
all’Annaloro, determinato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, a seguito della riduzione per il rito premiale applicato,
è stata valutato congruo avendo come riferimento i parametri in vigore al
momento della decisione e non quelli, minori, risultanti dalla citata
pronuncia della Corte Costituzionale.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio
l’impugnata sentenza, limitatamente alla pena, affinchè il giudice ad
quem proceda alla rideterminazione di essa, nell’ottica dell’intervento
operato dalla Corte Costituzionale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Napoli; dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così deciso in Roma il 27/11/2014.

reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre la multa, dunque con pena edittale

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