Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49345 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49345 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
/3

GALLACE ANTONIO N. IL 13/06/1965

e

avverso l’ordinanza n. 281/2015 TRIB. LIBYRTA’ di CATANZARO,
del 14/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
.sentite le conclusioni del PG Dott. Sht\ t1/41
sewhci
1-.YeZ3 iLt 4A LA 110″.

CM’ CAA ■)(dr0

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.05.2015 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l’appello proposto da Gallace Antonio
avverso l’ordinanza emessa il 20.03.2015 con cui il Tribunale di Vibo Valentia
aveva rigettato l’istanza dell’imputato di revoca della misura cautelare della
custodia in carcere applicata nei suoi confronti con ordinanza in data 12.01.2012
del GIP del Tribunale di Catanzaro, per sopravvenuta insussistenza delle
esigenze cautelari, e in subordine di retrodatazione dei termini di custodia alla

Con riguardo all’istanza di revoca della misura coercitiva, il Tribunale rilevava
che il Gallace era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato
di cui all’art. 416 bis cod. pen. con sentenza pronunciata il 20.01.2015 dal
Tribunale di Vibo Valentia, con conseguente irrilevanza, in relazione al titolo del
reato comportante ex art. 275 comma 3 cod.proc.pen. la presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, del
tempo trascorso dalla commissione del reato e dell’incensuratezza dell’imputato.
Quanto all’istanza formulata ex art. 297 comma 3 del codice di rito, il Tribunale
riteneva insussistente un vincolo di connessione qualificata tra il fatto oggetto
della prima ordinanza cautelare risalente all’8.04.2011, costituito dall’omicidio di
Scaramozzino Placido aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991, e il reato
associativo contestato nella seconda ordinanza, oggetto di diverso procedimento
penale stralciato da quello originariamente iscritto il 5.09.2009; riteneva altresì
insussistente il requisito della desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi
della seconda misura coercitiva all’epoca di emissione della prima, che non
poteva trovare fondamento nelle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento
relativo all’omicidio Scaramozzino dal teste di p.g. Cosco Filippo, che aveva
seguito le indagini, a fronte delle nuove acquisizioni investigative che erano state
trasfuse nell’informativa in data 9.06.2011 della squadra mobile di Catanzaro,
confluita nella seconda ordinanza cautelare del 12.01.2012.
2. Ricorre per cassazione Gallace Antonio, a mezzo del difensore, deducendo tre
motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 273, 297 e 127 del codice di rito; deduce la
evidente connessione dei due procedimenti n. 4892/09 e n. 3843/10 della DDA
di Catanzaro nell’ambito dei quali erano state emesse le due ordinanze
applicative della misura cautelare nei confronti dell’imputato, la prima per
l’omicidio Scaramozzino commesso il 28.09.1993 (e relativo occultamento di
cadavere), e la seconda per il reato associativo commesso a partire dal 1990 con
condotta permanente; valorizza al riguardo, oltre alla contestazione nel primo

2.

data della precedente ordinanza emessa 1’8.04.2011 dal medesimo GIP.

procedimento dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, la presenza
tra gli appartenenti al sodalizio mafioso oggetto del secondo procedimento di
tutti i soggetti accusati dell’omicidio, la comunanza delle fonti di prova
rappresentate in entrambi i procedimenti dalle dichiarazioni dei medesimi
collaboratori di giustizia (Taverniti e Loielo), rese in epoca antecedente
l’emissione delle due ordinanze, l’esistenza di un’unica iscrizione iniziale per
entrambi i reati eseguita il 15.09.2009, cui era conseguito lo stralcio del
procedimento relativo all’omicidio, commesso nello stesso territorio in cui

dibattimentali del teste di p.g. isp. Cosco da cui emerge che la scelta di separare
i due procedimenti era stata operata dal pubblico ministero nel perseguimento di
una strategia volta a non rendere ostensibile l’esistenza delle indagini sulla
consorteria mafiosa, e rileva la natura di mero atto riepilogativo dell’informativa
di p.g. del giugno 2011; deduce pertanto l’esistenza di un unico procedimento,
solo formalmente diversificato per esclusiva scelta dell’organo inquirente, con
conseguente irrilevanza del requisito della (denegata) indesumìbilità dagli atti
degli elementi giustificativi della seconda ordinanza.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente sollecita la proposizione di questione di
legittimità costituzionalità dell’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., sotto il profilo
della risalenza temporale della condotta associativa ascritta al Gallace,
ripercorrendo l’evoluzione della giurisprudenza della Consulta sulla presunzione
ivi prevista, via via erosa da plurime pronunce additive.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 275 e seguenti del codice di rito, deducendo la
rescissione del vincolo associativo e l’insussistenza dell’attualità delle esigenze
cautelari, tenuto conto che il gruppo Loielo, partecipato (secondo l’accusa)
dall’imputato, era stato debellato a seguito dell’omicidio dei cugini Loielo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui censura la correttezza
logico-giuridica dell’esclusione di un vincolo di connessione qualificata riconducibile, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen., al
concorso formale, alla continuazione o al nesso teleologico – tra il reato
associativo oggetto della seconda ordinanza di custodia cautelare, emessa nei
confronti del Gallace il 12.01.2012 dal GIP del Tribunale di Catanzaro, e i reati di
omicidio e occultamento del cadavere di Scaramozzino Placido per i quali
l’imputato era stato attinto dalla prima misura coercitiva emessa dal medesimo
GIP in data 8.04.2011.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la mera configurabilità
di un rapporto contingente di strumentalità tra un determinato reato-fine,

operava il sodalizio mafioso; il ricorso riporta ampi stralci delle dichiarazioni

commesso nell’interesse e in vista del rafforzamento della cosca mafiosa di
appartenenza, come l’omicidio di un esponente di un clan rivale, e il reato
associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen., non è idonea – di regola – a integrare
un vincolo rilevante (anche agli effetti dell’art. 297 comma 3 cod.proc.pen.) ai
fini della continuazione o della connessione teleologica tra i due reati, in quanto,
normalmente, al momento della costituzione dell’associazione o dell’adesione ad
essa di un determinato soggetto, i reati-fine sono previsti solo in via generica,
con la conseguenza che la connessione qualificata di cui agli artt. 81 secondo

risulti provato che, fin dalla costituzione del sodalizio o dall’adesione ad esso del
singolo associato, questi abbia già individuato (e deliberato), nell’ambito del
generico programma criminoso, uno o più specifici fatti-reato da lui poi
effettivamente commessi

(ex plurimis: Sez. 1 n. 40318 del 4/07/2013, Rv.

257253; Sez. 1 n. 8451 del 21/01/2009, Rv. 243199; Sez. 1 n. 12639 del
28/03/2006, Rv. 234100).
Ciò è stato in particolare affermato con riguardo al delitto-fine, consumato o
tentato, di cui all’art. 575 cod.pen., per il quale l’insorgenza della determinazione
criminosa è di norma legata a circostanze ed eventi occasionali, comunque non
preventivabili nel momento costitutivo del sodalizio (o del vincolo) associativo
(Sez. 6 n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259481; Sez. 1 n. 13609 del 22/03/2011,
Rv. 249930).
Il giudizio sulla sussistenza o meno, nel singolo caso concreto, degli elementi
costitutivi della connessione qualificata evocata dal ricorrente si risolve, dunque,
in una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae
a censura in sede di legittimità se sorretto da argomentazioni adeguate; e la
motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha escluso che il Gallace, fin dal
momento della sua affiliazione alla cosca di ndrangheta, contestata come
risalente all’anno 1990, avesse già deliberato, quantomeno nelle sue linee
essenziali, l’omicidio dello Scaramozzino, commesso tre anni dopo il 28.09.1993,
non è certamente illogica o contraddittoria, alla stregua dei principi di diritto
sopra enunciati, e supera perciò lo scrutinio di legittimità.
2. E’ invece fondata, nei termini e agli effetti che seguono, la censura, articolata
sempre nel primo motivo di ricorso, che riguarda la denegata desumibilità dagli
atti, al momento dell’emissione, in data 8.04.2011, del primo titolo cautelare
relativo all’omicidio commesso nel 1993, degli elementi giustificativi della
seconda misura coercitiva applicata al Gallace per il reato associativo, la cui
condotta partecipativa, iniziata nel 1990, è stata accertata – secondo quanto
risulta dal testo del provvedimento impugnato – fino al 2005, così che la relativa
permanenza deve ritenersi cessata, agli effetti dell’imputazione cautelare in

4

comma e 61 n. 2 cod. pen. potrà ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui

esame, in epoca antecedente l’emissione della prima ordinanza.
Occorre ricordare che a seguito della sentenza additiva n. 408 del 2005 della
Corte Costituzionale e della pronuncia a Sezioni Unite di questa Suprema Corte
di Cassazione n. 14535 del 19/12/2006, Librato, la regola sulla retrodatazione
dei termini di durata della custodia cautelare stabilita dall’art. 297 comma 3 del
codice di rito, in tema di c.d. contestazioni a catena, deve trovare applicazione
anche nel caso in cui le ordinanze coercitive emesse per più fatti diversi
riguardino reati tra i quali non esiste un rapporto di connessione qualificata, a

desumibili dagli atti al momento dell’emissione di quello cronologicamente
anteriore, nonché – qualora le ordinanze siano state emesse in procedimenti
diversi – all’ulteriore condizione che la separazione dei procedimenti, pendenti
davanti alla stessa autorità giudiziaria, costituisca frutto di una scelta indebita
del pubblico ministero.
Come ha affermato la Consulta, invero, nessuno spazio può residuare in capo
all’autorità giudiziaria in ordine alla scelta del momento dal quale far iniziare a
decorrere i termini della misura cautelare in caso di pluralità dei titoli e dei fattireato cui essi si riferiscono, con conseguente – necessaria – operatività della
retrodatazione automatica in tutti i casi in cui, pur potendo le diverse ordinanze
coercitive essere adottate in un unico contesto temporale, l’autorità giudiziaria
abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione dei singoli provvedimenti,
come avviene nel caso in cui i procedimenti avrebbero potuto essere riuniti e la
loro separazione sia frutto di una mera scelta del pubblico ministero.
In particolare, dalla motivazione della citata sentenza n. 14535 del 2006 delle
Sezioni Unite di questa Corte emerge come un’ipotesi tipica di applicazione della
regola prevista dall’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. sia individuabile nel caso
dell’iscrizione contestuale nel registro delle notizie di reato della medesima
autorità giudiziaria di entrambi i procedimenti nell’ambito dei quali sono stati
richiesti ed emessi in tempi diversi i titoli cautelari, allorchè gli elementi idonei e
sufficienti per emettere anche la seconda ordinanza custodiale fossero già
desumibili ab initio dagli atti di indagine.
Nel caso di specie, dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che i fatti contestati
nei due successivi titoli cautelari emessi nei confronti del Gallace avevano
costituito oggetto in data 5.09.2009 di un’unica iscrizione nel registro previsto
dall’art. 335 cod.proc.pen., da cui era stato poi stralciato il procedimento
riguardante l’omicidio Scaramozzino, iscritto al n. 3438/2010 R.G.N.R., mentre
quello riguardante il reato associativo era rimasto iscritto al n. 4892/2009
R.G.N.R.: la mera diversità formale dei procedimenti penali in cui sono state
adottate le misure coercitive a carico del medesimo indagato non può dunque,

5.

condizione che gli elementi giustificativi del secondo titolo cautelare fossero già

assumere, di per sé, alcuna valenza decisiva al fine di escludere l’applicazione
della regola della retrodatazione dei termini di durata della seconda misura,
emessa il 12.01.2012 per la violazione dell’art. 416 bis cod. pen., al momento di
esecuzione della prima, emessa per i delitti di omicidio e occultamento di
cadavere 1’8.04.2011.
Al fine della verifica dei presupposti di operatività della retrodatazione
automatica dei termini, assumeva invece importanza dirimente la desumibilità (o
meno) dagli atti, già alla data dell’8.04.2011, degli elementi indiziari giustificativi

cui attività era stato successivamente commesso l’omicidio dello Scaramozzino),
con la gravità richiesta dall’art. 273 cod.proc.pen., desumibilità che l’ordinanza
gravata ha escluso con una motivazione intrinsecamente carente, che soffre dei
vizi di manifesta incongruenza logica denunciati dal ricorrente.
Il Tribunale distrettuale si è limitato, al riguardo, a richiamare l’argomentazione
del provvedimento appellato secondo cui nell’ordinanza coercitiva del 12.01.2012
erano confluite le nuove acquisizioni investigative trasfuse nell’informativa definita “corposa” – del 9.06.2011 (successiva di soli due mesi all’emissione del
precedente titolo cautelare) della squadra mobile di Catanzaro, ritenuta idonea a
ricostruire in modo analitico la storia della cosca di appartenenza del Gallace, con
un’affermazione di natura essenzialmente assertiva che non si è adagudatzweattr
confrontata con le deduzioni del ricorrente, secondo cui detta informativa si
risolveva in un mero riepilogo delle risultanze investigative già acquisite fin dal
2009 e che si sostanziavano esclusivamente nelle chiamate in correità operate a
carico del Gallace dai collaboratori di giustizia Taverniti Enzo e Loielo Francesco,
nelle quali si esaurivano le fonti di prova comuni tanto all’omicidio Scaramozzino
quanto al reato associativo, e che avevano dato origine a un unico procedimento,
dal quale – secondo quanto riferito dal teste di p.g. Cosco Filippo nel corso del
dibattimento relativo all’omicidio – la notitia criminis concernente il reato-fine era
stata stralciata e fatta oggetto di separata iscrizione alla quale era stata
attribuita priorità d’impulso processuale, sulla scorta di una scelta investigativa
volta a non rendere immediatamente ostensibile l’esistenza delle indagini
riguardanti la consorteria mafiosa.
Del tutto incongruo e illogico è poi l’assunto dell’ordinanza impugnata secondo
cui le dichiarazioni dell’ispettore Cosco non sarebbero utilizzabili nella presente
sede cautelare perché rese in una sede – quella del giudizio dibattimentale – nella
quale il teste era vincolato, nelle sue risposte, alle domande delle parti, posto
che le stesse riguardavano comunque la conduzione delle indagini e investivano
il tema decisivo del presente procedimento incidentale, avente per oggetto
l’impugnazione di un provvedimento pronunciato su un’istanza

de libertate

della partecipazione del Gallace al sodalizio mafioso (allo scopo di agevolare le

proposta nel corso del giudizio di merito e basata proprio sulle relative risultanze
processuali, che dovevano dunque costituire oggetto di puntuale esame da parte
del giudice della cautela (il quale, pur mantenendo ovviamente la propria libertà
di valutazione su quanto dichiarato dal teste di p.g. al dibattimento, non poteva
tuttavia omettere di confrontarsi coi relativi contenuti dichiarativi).
Sul (solo) punto riguardante la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi
dell’ordinanza cautelare del 12.01.2012 già al momento dell’emissione della
precedente ordinanza dell’8.04.2011, l’ordinanza gravata deve pertanto essere

incorra nei vizi motivazionali sopra censurati.
3. L’annullamento così disposto su un punto potenzialmente idoneo a incidere
sulla stessa efficacia attuale della misura cautelare in corso a carico del Gallace
assorbe il terzo motivo di ricorso e rende (allo stato) irrilevante la questione di
legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente, afferente la questione
(subordinata) sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex artt. 274 e 275 del
codice di rito.
La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell’istituto
penitenziario di appartenenza dell’indagato, ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter
disp. att. cod.proc.pen..

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’esclusione della desumibilità
dagli atti degli elementi giustificativi dell’ordinanza cautelare del 12.01.2012 già
al momento dell’emissione della precedente ordinanza dell’8.04.2011, e rinvia
per nuovo esame sul punto, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di
Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello dei provvedimenti incidentali de
libertate. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrilevante l’eccezione di illegittimità
costituzionale proposta dal ricorrente.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso l’11/11/2015

annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame che non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA