Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49344 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49344 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEDJA ADRIATIK N. IL 30/08/1972
avverso l’ordinanza n. 54/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 24/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Don. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. OCAn, ce – hkk NoroLo i GL,
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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24.11.2014 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha
dichiarato inammissibile l’istanza di concessione del beneficio dell’indulto elargito
con legge n. 241 del 2006 formulata da Dedja Adriatik e Dedja Klodyan, sul
presupposto che si trattava della mera riproposizione di un’istanza già vagliata e
decisa in precedenza.
2. Ricorre per cassazione Dedja Adriatik, a mezzo del difensore, deducendo che
la condanna alla pena per la quale era stato in precedenza applicato l’indulto era
stata revocata a seguito di incidente di esecuzione, con conseguente diritto del

3.

condannato a beneficiare dell’indulto sulla pena attualmente in espiazione.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4
cod.proc.pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’assise
d’appello di Catanzaro perché proceda al relativo giudizio.
2. L’art. 672 comma 1 del codice di rito stabilisce che sull’istanza di applicazione
dell’indulto in sede esecutiva si provveda con le forme dell’art. 667 comma 4,
che prevedono che il giudice dell’esecuzione proceda de plano e senza formalità
a emettere il provvedimento, avverso il quale la parte interessata è legittimata a
esperire il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, e
non già direttamente il ricorso per cassazione, che sarà invece proponibile
soltanto avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento in contraddittorio
instaurato mediante l’opposizione e da celebrarsi nelle forme previste per gli
incidenti di esecuzione dall’art. 666 cod.proc.pen. (Sez. 1 n. 33007 del
9/07/2013, Rv. 257006).
Lo strumento dell’opposizione riveste, infatti, carattere esclusivo, tanto che deve
essere inderogabilmente esperito non solo quando il giudice dell’esecuzione
abbia proceduto de plano (come nel caso in esame), ma anche nell’ipotesi in cui
abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 666
cod.proc.pen.; qualora, infatti, si ritenesse consentito il ricorso immediato a
questa Corte di legittimità, il ricorrente sarebbe concretamente privato della fase
del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale,
diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze
della parte interessata, che può esaminare anche nel merito (ex multis Sez. 1 n.
33007 del 9/07/2013, Rv. 257006).
3.

Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione

avverso l’ordinanza collegiale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di
applicazione dell’indulto, che tuttavia, in forza del principio di conservazione

9,..

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stabilito dall’art. 568 comma 5 del codice di rito, non va dichiarata inammissibile,
ma deve essere riqualificata come opposizione ex art. 667 comma 4
cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248634), con conseguente
trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’assise d’appello di Catanzaro per il corso ulteriore.

Così deciso 1’11/11/2015

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