Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49343 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49343 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAIOLINI PIETRO N. IL 22/12/1970
avverso l’ordinanza n. 168/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8.7.2014 la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Pietro Maiolini volta
all’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006,
ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca del beneficio ove concesso.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Maiolini, a
motivazione.
3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
Il codice di rito (art. 672, comma 1 cod. proc. pen. e art. 667, comma 4,
cod. proc. pen.) prevede che per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il
giudice dell’esecuzione procede senza formalità e cioè senza fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti
(de plano)
e che contro tali
provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso
giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui
all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Ciò posto, nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha provveduto sulla
richiesta di applicazione dell’indulto con le forme previste dall’art. 672 cod. proc.
pen., ossia de plano; pertanto, avverso detto provvedimento doveva essere
proposta opposizione, né, in forza del principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione, poteva essere proposto il ricorso per saltum.
E’ consentita, in tal caso, la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla
base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e dei
favor
impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21
aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223,
rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio
2003, n. 34403, rv. 225717).
Il ricorso, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. peli., deve essere,
pertanto, qualificato opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Napoli per il giudizio di opposizione in base al combinato
disposto di cui agli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Napoli per il corso ulteriore.
2
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
Steukena,
4t5 3o5912045-
Così deciso, 1’11 novembre 2015.
4.