Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49342 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49342 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUINTO IVAN GIUSEPPE N. IL 26/01/1973
avverso l’ordinanza n. 45/1999 TRIBUNALE di MATERA, del
01/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lettebmaripite le conclusioni del PG Dott. p i e-11,o (p. hey-A, tx„
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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Quinto Ivan Giuseppe, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione
avverso il provvedimento emesso in data 1.10.2014 con cui il Tribunale di
Matera ha rigettato l’istanza di revoca della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accogliendola limitatamente alla sola
imposizione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza; il ricorrente
deduce violazione di legge con riguardo alla sussistenza dei presupposti della
misura, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, e chiede

2. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla
Corte territoriale di Potenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’impugnazione deve essere qualificata come appello, con conseguente

trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Potenza perché proceda al relativo
giudizio.
2. Questa Corte ha più volte affermato il principio che i provvedimenti in materia
di misure di prevenzione personale, emessi dal tribunale all’esito del primo grado
di giudizio, non sono ricorribili immediatamente per cassazione, ma sono
impugnabili esclusivamente col mezzo dell’appello, solo all’esito del quale è
esperibile il ricorso alla Corte di legittimità (Sez. 1 n. 6618 del 28/01/2010, Rv.
246574; Sez. 1 n. 5630 del 20/01/2009, Rv. 242448); il principio è stato
ribadito, per quanto qui interessa, con specifico riferimento al provvedimento con
cui il tribunale abbia rigettato (anche con procedura de plano) la richiesta di
revoca della misura di prevenzione (Sez. 6 n. 39763 del 27/09/2012, Rv.
254001), e a quello che abbia confermato l’eseguibilità di una misura di
prevenzione personale rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione
carceraria del destinatario (Sez. 1 n. 24402 del 9/04/2015, Rv. 263610).
Costituisce, infatti, regola generale che il ricorso per saltum è previsto soltanto
avverso le sentenze, e non anche avverso i decreti e le ordinanze, e a tale regola
non si sottraggono i provvedimenti incidenti sulla libertà personale del
destinatario, avverso i quali può essere proposto ricorso immediato per
cassazione solo qualora non sia esperibile altra forma di impugnazione, oppure si
tratti di provvedimenti impositivi di una misura cautelare personale (art. 311
comma 2 cod.proc.pen.), con la conseguenza che l’interessato avrebbe dovuto
attivare il mezzo di gravame specificamente previsto dalla legge – costituito, ex
art. 10 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011, dalla facoltà di proporre ricorso, anche
per il merito, alla corte d’appello – che preclude il ricorso per cassazione in virtù
del principio dell’osservanza dei gradi della giurisdizione.

l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il principio deve trovare applicazione non solo con riguardo al decreto impositivo
della misura di prevenzione personale, ma anche qualora l’impugnazione
concerna un provvedimento emesso dal tribunale decidendo su un’istanza di
revoca, modifica o aggravamento della misura originaria: mancando una
specifica disciplina nell’ambito dell’art. 11 D.Lgs. n. 159 del 2011, deve farsi
riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina generale dettata dal
precedente art. 10, caratterizzata dal doppio grado di giurisdizione di merito e
dalla proponibilità del ricorso per cassazione per le sole violazioni di legge.

avverso il decreto del Tribunale di Matera, che, in forza del principio di
conservazione stabilito dall’art. 568 comma 5 del codice di rito, non va dichiarata
inammissibile ma deve essere qualificata come appello (Sez. 1 n. 6618 del
28/01/2010, Rv. 246574), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte
territoriale competente.
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come ricorso alla corte di appello, dispone la
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Potenza.
Così deciso 1’11/11/2015

3. Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione

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