Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49331 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49331 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ASTI
nei confronti di:
DELORIER GLORIA N. IL 13/06/1978
avverso l’ordinanza n. 89/2006 TRIBUNALE di ASTI, del 03/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
1ette/sentkt61e conclusioni del PG Dott. 94
.4)-45›.-344.21/4.
– o

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
3/11/2014 ha dichiarato «l’estinzione per decorso del tempo»

dell’ordine di

demolizione di cui alla sentenza 354/2003 del 14/3/2003 del Tribunale di Asti,

l’altro, per il reato di cui all’art. 20 legge 47\1985.
Il Giudice, qualificato come «pena», secondo i principi stabiliti dalla Corte
EDU, l’ordine di demolizione impartito dal giudice, lo ha ritenuto travolto dalla
prescrizione sulla base di quanto disposto dall’art. 173 cod. pen., disponendo la
trasmissione degli atti all’autorità comunale per quanto di sua competenza.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con un unico motivo di
ricorso, la violazione di legge.
Il Pubblico Ministero ricorrente, in particolare, ha ricordato la qualificazione di
sanzione amministrativa di tipo ablatorio accessoria alla sentenza di condanna
attribuita all’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ed ha richiamato
la copiosa giurisprudenza di legittimità in tema.
Illustrando nel dettaglio le peculiarità dell’ordine di demolizione e le
differenze intercorrenti con la confisca prevista per le ipotesi di lottizzazione
abusiva, tali da escluderne la natura di sanzione penale e, conseguentemente, la
soggezione alla prescrizione, ha richiesto l’annullamento dell’impugnato
provvedimento.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Il Tribunale, attraverso un diffuso richiamo alla giurisprudenza della Corte
EDU, ha ritenuto di doversi discostare dal consolidato ed unanime indirizzo

1

irrevocabile il 5/7/2006, con la quale Gloria DELORIER era stata condannata, tra

giurisprudenziale di questa Corte sulla natura dell’ordine di demolizione impartito
dal giudice, testualmente definito, come stigmatizzato dal Pubblico Ministero
ricorrente, «…approccio ermeneutico di limitatissimo profilo sistematico e che
peraltro, a lungo utilizzato in termini identici in materia di confisca ex art. 44
d.P.R. 380101, ha reso l’Italia (giustamente) pluricondannata in sede europea»,
nonché «…assunto vacuo, del tutto privo di argomentazione nel suo essere
fondato sulla ragione, meramente formale, della qualificazione legislativa
dell’ordine di demolizione quale sanzione amministrativa accessoria; ciò che – si

pen., relativo alle sole ‘sanzioni penali’.

2. A tali lapidarie affermazioni, che menzionano sommariamente, nei termini
dianzi riportati, gli esiti di una pluriennale analisi delle disposizioni in materia
edilizia succedutesi nel tempo, il giudice del merito fa seguire una più diffusa
analisi della giurisprudenza della Corte EDU, atta a dimostrare, a suo dire, la
diversa natura di sanzione penale dell’ordine giudiziale di demolizione.
Il ragionamento seguito dal Tribunale, in sostanza, si richiama a quella
giurisprudenza secondo la quale l’ambito di operatività degli artt. 6 e 7 CEDU è
più esteso di quello riferibile ai reati ed alle pene nella loro formale qualificazione
ad opera del diritto interno e riguarda ogni altra misura obiettivamente
qualificabile come penale.
Tale qualificazione va effettuata (v. Corte EDU Engel e altri c. Paesi Bassi,
8/6/1976; Ozteirk c. Repubblica federale tedesca, 21/2/1984), attraverso tre
criteri: la qualificazione giuridica del provvedimento contestato nel diritto
nazionale (cui, peraltro, viene attribuito valore relativo, non dirimente), la natura
stessa di quest’ultimo e la natura e la gravità della «sanzione», criteri ritenuti
peraltro alternativi e non cumulativi (v. Corte EDU, Lutz c. Germania, 25\8\1987),
sebbene sia ammesso un approccio cumulativo se l’analisi separata di ciascun
criterio non porta ad una conclusione chiara sull’esistenza di un’«accusa penale»
(cfr. Corte EDU A. Menarini Diagnostics Sri c. Italia, 27\9\2011).
Sulla base dei principi come sopra sintetizzati il Tribunale ha ritenuto che
l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo sia pertinente all’accertamento di
un fatto reato ed emesso dall’Autorità giurisdizionale penale all’esito di un
processo penale; che costituisca una sanzione di gravità indubbia, caratterizzata
da una evidente finalità repressiva, in quanto è comunque ordinata «se ancora
non sia stata altrimenti eseguita», così formalmente segnalando un aspetto
punitivo indipendente da eventuali ed opposte valutazioni dell’autorità
amministrativa in ordine al manufatto.
Tale assunto risulta, tuttavia, del tutto infondato.

2

afferma – giustificherebbe l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 173 cod.

3. Nel concentrare, infatti, l’attenzione sull’analisi della giurisprudenza della
Corte EDU, il Tribunale ha del tutto omesso di considerare nel suo complesso
l’articolata procedura relativa alla demolizione degli immobili abusivi delineata
dalla vigente disciplina urbanistica.
L’art. 27 del d.P.R. 380\01 attribuisce al dirigente o al responsabile del
competente ufficio comunale il potere dovere di vigilare, anche secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, sull’attività

alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che il dirigente o il responsabile
dell’ufficio tecnico comunale, «quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
d.lgs. n. 42 del 2004), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello
stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004)
o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate
su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del Titolo Il del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte
Terza del d.lgs. n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del
comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di
180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche
avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si tratta, in tali casi, della c.d. demolizione d’ufficio, la quale non è preceduta
da alcuna attività procedimentale finalizzata all’individuazione di soggetti

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urbanistico-edilizia nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza

responsabili o alla irrogazione di sanzioni, in quanto la norma attribuisce, al
responsabile dell’ufficio tecnico ed agli altri soggetti indicati, la possibilità di
diretta azione per la demolizione del manufatto abusivo durante tutto il corso
della sua esecuzione ed in tutti i casi di contrasto con la disciplina urbanistica e
gli strumenti urbanistici, da eseguirsi con le modalità indicate dall’art. 41 d.P.R.
380\01.
Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, l’art. 27, comma 3 d.P.R. 380\01
stabilisce che, «qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o

cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi
quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza
de/sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».
li successivo comma 4 dispone, inoltre, che «gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il
permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti
gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».
Per le opere eseguite da amministrazioni statali provvede l’art. 28 d.P.R.
380\01, imponendo al responsabile del competente ufficio comunale, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, di informare immediatamente la regione
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal
richiamato articolo 27.

4. Le disposizioni in precedenza ricordate prevedono, dunque, un immediato
intervento demolitorio, effettuato d’ufficio sul solo presupposto della presenza sul
territorio di un immobile abusivo, perché eseguito in assenza di titolo abilitativo o
in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, che prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità,
riguarda esclusivamente l’immobile ed ha, quale unico scopo, la sua eliminazione
ed il ripristino dell’originario stato del territorio.
A ciò si aggiunge, per gli interventi diversi da quelli soggetti a demolizione
d’ufficio, la possibilità di interventi cautelari urgenti di cui all’art. 27, comma 3 e
la particolare procedura di segnalazione dell’abuso da parte della polizia

4

su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di

giudiziaria di cui all’art. 27, comma 4, che vede distinti gli obblighi di
segnalazione all’autorità giudiziaria ed a quella amministrativa per l’adozione dei
provvedimenti di competenza di quest’ultima.
Il successivo art. 31 d.P.R. 380\01 disciplina, inoltre, l’ingiunzione alla
demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali, disposizioni applicabili, secondo quanto
disposto dal comma 9-bis del medesimo articolo, anche agli interventi eseguiti in
base a d.i.a. sostitutiva del permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 3

Accertata l’esecuzione di tali interventi, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale deve ingiungere al proprietario e al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che,
in caso di inottemperanza , viene acquisita di diritto, ai sensi del successivo
comma 3 (il comma 4 stabilisce, inoltre, che l’accertamento dell’inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente).
I successivi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti dalla legge 164\2014,
prevedono anche, in caso di accertata inottemperanza, l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, la
quale, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o
molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma

4-bis e stabilire che siano

periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di
demolizione
I proventi delle sanzioni spettano al comune e sono destinati esclusivamente
alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte
salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
L’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del comune ha, quale finalità,
la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

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d.P.R. 380\01.

Il comma 8 dell’art. 31 individua i poteri sostitutivi del competente organo
regionale in caso i inerzia.
L’art. 31, al comma 9, infine, dispone che, per le opere abusive cui esso si
riferisce, «il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita».

5. Come si evince dal complesso delle disposizioni appena richiamate, la

avente finalità ripristinatorie dell’originario assetto del territorio imposta
all’autorità amministrativa, che deve provvedervi direttamente nei casi previsti
dall’art. 27, comma 2 o attraverso la procedura di ingiunzione.
Si tratta, come osservato anche dalla più attenta dottrina, di sanzioni
amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall’elemento
psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni
incolpevoli, sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone
giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti
degli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del
30\5\2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del
bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12\4\2011; Consiglio di
Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24\12\2008. V. anche n. Cass. Sez. 3, n. 48925 del
22/10/2009, Viesti, Rv. 245918).
La particolarità della demolizione ha portato, sempre in dottrina, anche a
dubitare della riconducibilità della stessa nel novero delle sanzioni
amministrative propriamente dette ed ha indotto ad operare anche una
condivisibile distinzione tra natura «ripristinatoria» della demolizione, natura
«riparatoria»

dell’interesse pubblico leso dell’acquisizione gratuita e delle

sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione e natura

«punitiva»

delle

sanzioni pecuniarie aggiuntive alla riduzione in pristino, nonché quelle
conseguenti all’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

6. Va altresì rilevato che, considerato il complesso delle disposizioni sopra
richiamate, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell’immobile abusivo
adottati dall’autorità amministrativa risultano completamente autonomi rispetto
alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del
processo penale, tanto è vero che si è affermato, ad esempio, come il sequestro
penale dell’immobile non sia ostativo alla demolizione (v., ad es,. Consiglio di
Stato Sez. 6, n. 3626 del 9\7\2013; Sez.4, n. 1260 del 6\3\ 2012. V. anche Cass.
Sez. 3, n. 17188 del 24/3/2010, Marinelli, Rv. 247152; Sez. 3, n. 9186 del

6

disciplina urbanistica individua la demolizione dell’abuso edilizio come un’attività

14/1/2009, RM. in proc. Mancini e altro, Rv. 243098)

7. Per ciò che concerne, in particolare, la demolizione ordinata dal giudice
penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R., 380\01, va rilevato, in primo luogo,
che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della
legge 47\1985 (Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548) e
costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e
non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere

2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non
massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec.
conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv.
205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659).
La disposizione, inoltre, si pone come norma di chiusura del complesso
sistema sanzionatorio amministrativo in precedenza descritto (cfr. Corte Cost.
ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del
30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699)
Quanto alla sua natura, va osservato che trattasi di una sanzione
amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene
giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del
territorio ed ha carattere reale.
Per tali ragioni, l’ordine di demolizione impartito dal giudice può essere
revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con
un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, indipendentemente dal
passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e
altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426;
Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992,
Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768), ad esso
non sono applicabili l’amnistia e l’indulto (Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010
(dep.2011), D’Avino, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, Galotta ed altri,
Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699, cit.).
Il giudice può inoltre emettere l’ordine di demolizione anche nell’ipotesi
dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
indipendentemente dall’accordo delle parti ed esso resta eseguibile
indipendentemente dal decorso del termine previsto dall’art. 445, comma
secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18533 del 23/3/2011, Abbate, Rv. 250291),
dovendosi escludere la sua natura di pena accessoria (Sez. 3, n. 24087 del
07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539; Sez. 6, n. 2880 del 10/06/2002 (dep. 2003),
Gobbi, Rv. 223716; Sez. 3, n. 64 del 14/1/1998, P.M. in proc. Corrado F, Rv.

7

coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep.

210128 ed altre prec. conf.), il che determina anche la inapplicabilità della
sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 34297 del 5/7/2007, Moretti, Rv.
237220; Sez. 3, n. 36555 del 9/7/2002, Prencipe, Rv. 222485; Sez. 3, n. 2294 del
18/6/1999, Neri F, Rv. 215070 ed altre prec. conf.).
In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l’ordine può essere
impartito dal giudice dell’appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F
ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 18509
del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992,

L’eventuale alienazione a terzi dell’immobile abusivo non impedisce, come si
è accennato in precedenza, la demolizione (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014,
Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), Giustino e altri, Rv.
249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213 ed altre prec.
conf.), così come la sua locazione (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv.
226319) e l’ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta
alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci e altri,
Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 (dep. 2000), Barbadoro G, Rv.
215601).
La sua efficacia, poi, si estende all’intero manufatto, comprensivo di
aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna
per il reato edilizio (Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, Amore, Rv. 256431; Sez. 3, n.
21797 del 27/4/2011, Apuzzo, Rv. 250389 ed altre prec. conf.). Esso opera anche
in caso di avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale (Sez. 3, n.
26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, Sentenza n. 37120 del
8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321).

8. La natura dell’ordine di demolizione impartito dal giudice è stata presa in
considerazione anche con riferimento alla questione oggetto del presente
procedimento, concernente la eventuale estinzione dello stesso per il decorso del
tempo.
Si è così stabilito che l’ordine impartito dal giudice, che configura un obbligo
di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non è soggetto alla
prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’art. 28
della I. 689\81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n.
16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione
amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell’art.
173 cod. pen. (Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non ancora massimata;
Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del
10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si

8

P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057).

riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv.
226573).

9. I principi in precedenza menzionati sono pienamente condivisi dal
Collegio, che ad essi intende dare continuità.
Essi non si pongono, inoltre, in contrasto con la giurisprudenza della Corte
EDU che il provvedimento impugnato richiama.
Va a tale proposito rilevato come questa Corte abbia già avuto modo di

dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con le norme CEDU, come
interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud
Fondi c/ Italia (Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello
stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403).
Si è in quell’occasione precisato che proprio considerando le argomentazioni
sviluppate dalla Corte di Strasburgo poteva ricavarsi che la demolizione, a
differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi
dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e
non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di
trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge».
Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata
rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in
una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca
(anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece
espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un
ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli
strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di
inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la
invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un
sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme
urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti
di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto
che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo
scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata
programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le
norme CEDU richiamate dai ricorrenti».

10. Tali considerazioni vanno qui ribadite, ricordando anche come autorevole
dottrina abbia recentemente ricordato, nel commentare la «sentenza Varvara»
(Corte EDU Varvara c. Italia, del 29\10\2013) e la lettura datane dalla Corte

9

affermare la compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro eseguiti

Costituzionale (sent. 49\2015), che le sentenze della Corte europea non vanno
interpretate ricorrendo all’apparato concettuale e linguistico proprio del diritto
interno, in quanto la Corte, quando non utilizza termini che richiamano
espressamente il significato che essi hanno nel diritto nazionale, utilizza nozioni
definite «autonome», rilevando anche come un diverso approccio potrebbe
portare a incomprensioni o distorsioni foriere di gravi conseguenze.

11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla

giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01, diversamente da
quanto sostenuto nell’impugnato provvedimento, non ha affatto natura di
sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non
soltanto

la

qualificazione

giuridica

attribuitagli

attraverso

l’analisi

giurisprudenziale, dianzi ricordata, ma anche il fatto che la demolizione imposta
dal giudice, come si è più volte rilevato in precedenza, non ha finalità punitive.
L’intervento del giudice penale si colloca, come pure si è detto, a chiusura di
una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario
assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del
quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da
abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilità
soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del
manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra
sede le proprie ragioni. L’intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure
scontato, dato che egli provvede ad impartire l’ordine di demolizione se la stessa
ancora non sia stata altrimenti eseguita.

12. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto:

la

demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice
penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti
eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad
un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura
un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha
finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto
che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o
meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la
demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla
giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione
stabilita dall’art. 173 cod. pen.

10

conclusione che l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal

13. Da ciò consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Asti il quale si uniformerà al principio dianzi formulato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.

Così deciso in data 10.11.2015

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