Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49321 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49321 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REBEGA IONUT CATALIN N. IL 15/11/1988
PACHITEI IONUT SAMIR N. IL 14/02/1987
VIDROIU CONSTANTIN MARIAN N. IL 09/05/1981
avverso la sentenza n. 6163/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 09/10/2013

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
In realtà, le dedotte censure si presentano manifestamente infondate, in punto di
determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice altro non ha fatto che
applicare le pene richieste dagli stessi imputati, in ordine alle quali il PM ha rassegnato il
proprio consenso, ritenute congrue e quindi ratificate dallo stesso giudice.
Deve, peraltro, in proposito essere richiamato il principio, affermato da questa Corte (Cass.
n. 18385/04), secondo cui non è consentito all’imputato proporre con il ricorso per
cassazione censure che coinvolgono il patto dallo stesso accettato, e ratificato dal giudice,
tranne che la pena determinata sia stata illegittimamente quantificata.
Situazione certo non ricorrente nel caso di specie e, peraltro, neanche denunciata.
Le stesse censure si presentano, d’altra parte, del tutto generiche, poiché i ricorrenti
omettono di indicare le ragioni per le quali avrebbero dovuto applicarsi pene diverse da
quelle concordate.
Manifestamente infondate sono, altresì, le doglianze concernenti il mancato riconoscimento
del beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui concessione non risulta essere
stata prevista negli accordi.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

Con sentenza del 27 marzo 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Roma,
sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Rebega Ionut Catalin,
Pachitei Ionut Samir e Vidroiu Constantin Marian Itm~elit -imputati del delitto di cui
agli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. – riconosciute le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate ed applicata la diminuente
del rito, la pena di otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati che, separatamente,
ma negli stessi termini, lamentano l’eccessività delle pene a ciascuno inflitte e la mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale delle stesse.

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