Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49319 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49319 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUTERI SALVATORE N. IL 23/06/1976
BORZI’ SALVATORE N. IL 30/07/1975
avverso la sentenza n. 733/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 09/10/2013

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
I ricorsi sono manifestamente infondati, oltre che generici.
In realtà, contrariamente a quanto si sostiene dai ricorrenti, il giudice, nell’applicare le pene
concordate, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si presentava
evidente l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata, essendo
stati, peraltro, gli imputati arrestati in flagranza di reato.
I ricorrenti, d’altra parte, non indicano le ragioni per le quali ritengono che avrebbe dovuto
applicarsi la predetta norma e non considerano, nel formulare le loro generiche censure, che
al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

Con sentenza del 26 febbraio 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Catania,
sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., ad Auteri Salvatore ed a
Borzì Salvatore -imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull’ aggravante
e sulla recidiva contestate ed applicata la diminuente del rito, la pena di otto mesi di
reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione i due imputati che,
separatamente, ma negli stessi termini, denunciano la violazione della legge penale in
relazione all’omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

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