Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49318 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49318 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAIROLI SANTINA N. IL 01/11/1975
avverso la sentenza n. 104/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

18728/2013

Osserva:

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto IstiLmotivi non consentiti.
La questione che viene posta con il presente ricorso è stata sollevata anche nel
giudizio di appello e sulla stessa la Corte di Messina ha formulato attente e puntuali
considerazioni che ne hanno dimostrato l’infondatezza; si fa riferimento alla
comunicazione inviata dall’Enel alla Procura della Repubblica in cui si dava atto della
intervenuta apposizione del sigillo e successiva constazione, in occasione del secondo
accesso, della sua rottura, nonché alla missiva inviata alla medesima Cairoli in cui le si
contestava l’avvenuta rottura dei sigilli del vecchio contatore. Tali documenti hanno
dato prova della contestata manomissione e il presente ricorso che ripropone censure
già opportunamente valutate risulta inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1.000,00.
p.q.m.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna gl.ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di 1.000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9.10.2013

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Messina ha
confermato quella di primo grado salvo che per l’esclusione dell’aggravante del
mezzo fraudolento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata Cairoli Santina.
Deduce violazione di legge per travisamento dei fatti e omessa ammissione di prova
decisiva sulla circostanza che i sigilli al contatore da cui la medesima aveva ricevuto
energia elettrica non erano stati apposti nemmeno in occasione del primo accesso
dell’Enel, onde l’aggravante ex art. 625 n.2 andava esclusa e il reato di furto
dichiarato improcedibile per mancanza di querela.

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