Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49315 del 04/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49315 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANZI ARMANDO N. IL 12/01/1963
avverso l’ordinanza n. 153/2014 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
01/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAINO;
2,~
tte/sentite le conclusioni del PG Dott. TL,02.-0
et,\ cZo e, evia/c)

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/11/2014

Ritenuto in fatto
Manzi Armando ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza in data 24.6.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Genova, provvedendo
sull’istanza di riesame proposta dal predetto avverso l’ordinanza applicativa della misura coercitiva
dell’obbligo di dimora del Gip del Tribunale di La Spezia in data 7.2.2014, ha respinto la richiesta
confermando l’impugnata ordinanza.

di procedimento penale a carico del predetto e di altri indagati per i reati di cui agli art. 11, 291 bis e
ter d.lvo 43/1973, Testo unico leggi doganali, 70 L. 633/1972 perché, 1) in concorso tra loro,
introducevano nel territorio dello stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando,
pari a gr 8.012, evadendo i diritti di confine e l’imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione
all’operazione di importazione per un importo pari a 1.436.427.
Con le aggravanti di cui all’art. 291 ter co 1 per aver commesso il fatto adoperando mezzi di
trasporto appartenenti a persone estranee al reato, e di cui all’art. 291 ter co 2 lett c) perché il fatto è
connesso con altro reato contro la fede pubblica ovvero con il reato di cui al capo 2).
2) art 110,48, 479 61 n. 2 perché allo scopo di commettere il reato di cui al capo 1) presentando ai
competenti funzionari della dogana di Salerno i documenti indicati nel capo di imputazione,
facevano si che i predetti funzionari formassero la bolletta di riscossione di diritti ideologicamente
falsa nella parte in cui indica il carico di Kg 20.395 di “filo di ferro” essendo stato in realtà
trasportato nel container il quantitativo di tabacchi esteri lavorati di cui al capo 1).
Il procedimento penale ha preso avvio da un controllo effettuato dalla Polizia Doganale il 7.2.2013
su un container arrivato presso il porto di La Spezia, accompagnato da polizza di carico recante
l’indicazione, quanto al contenuto, di Kg 20.395,00 di filo galvanizzato di alluminio, proveniente
dalla Grecia e diretto alla società DELMOR con sede in provincia di Salerno.
Dal controllo risultava che nel container vi era tabacco estero lavorato del peso suindicato con un

La misura cautelare in questione era stata disposta dal GIP del Tribunale di La Spezia nell’ambito

carico di copertura di mattonelle in ceramica ed altro, finalizzato a celare il tabacco e a consentire il
raggiungimento del peso dichiarato nel documento di trasporto.
Gli operanti procedevano a svuotare il container dal tabacco e a riempirlo con altro materiale fino
alla concorrenza del peso indicato nella polizza di carico e ad inserire un GPS satellitare. Il carico
veniva fatto proseguire fino al porto di destinazione, Salerno. Durante il viaggio venivano attivate
intercettazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso a Apicella Luigi, essendo la società di cui era
legale rappresentante, Apicella Luigi e figli, indicata come “notify” (soggetto da avvisare”) mentre
come destinataria era indicata la DELMOR con sede a San felice Castello (CE). All’arrivo al porto
di Salerno ove il carico veniva sbarcato, i funzionari doganali, tratti in inganno dai documenti di
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trasporto, ovvero il documento di transito comunitario emesso dalla dogana di Elefsina, la città
greca dove era stato imbarcato, il “manifesto delle merci attestante la natura del carico, il peso e le
altre informazioni, redigevano la bolletta A22 di riscossione dei diritti portuali, ideologicamente
falsa, nella parte in cui indicava la merce: filo di ferro di Kg 20.395.
Le operazioni di intercettazione, effettuate durante il trasporto del container dal porto di La Spezia a
quello di Salerno, consentivano di risalire ai destinatari del carico di tabacco e agli altri soggetti

allo svincolo del carico arrivato al porto di Salerno, dopo l’espletamento delle pratiche doganali, in
costante contatto con suoi uomini di fiducia presenti al porto di Salerno per seguire le varie fasi
delle operazioni, emergendo dal contenuto delle conversazioni la chiara consapevolezza da parte
sua del contenuto della natura della merce importata; Il Manzi, odierno ricorrente, era il destinatario
della stessa, come emerso dalle seguenti risultanze: il 4.3.2012 il contenitore GETU doveva uscire
dal magazzino portuale destinato allo scarico in San Felice Castello (CE) preso la sede della
DELMOR s.n.c., luogo indicato dallo spedizioniere Apicella alla compagnia di navigazione, il
.
trasporto del contamer stato curato dalla compagnia Tarros sud s.r.l. ma eseguito materialmente
dalla Memoli Group s.r.l. di Fisciano (SA). L’autotrasportatore identificato successivamente in
Carmine Borgna, alla guida di una motrice della Memoli, usciva dall’area portuale e giungeva nella
sede della Delmor fermandosi nell’area interna recintata (ad uso parcheggio), ove vi erano ad
attendere il carico tre persone, successivamente identificate in Manzi Armando, Manzi Oreste e
della Morte Clemente; un altro camion della Delmor veniva posizionato frontalmente al camion
guidato dal Brogna con le porte di apertura del telone prospicienti a quelle già aperte del
contenitore; poco dopo il contenitore, vuotato del carico, usciva dalla sede della DELMOR e veniva
riportato dal Brogna presso l’area portuale di Salerno.
Dalle dichiarazioni del Brogna, sentito daila PG in merito al trasporto risultò che ad attendere il
camion nella sede della DELMOR vi erano tre persone identificate in Manzi Armando, Manzi
Oreste e della Morte Clemente; su loro richiesta aveva personalmente rimosso il sigillo ed aperto le
porte del container; immediatamente dopo, prima ancora che venisse iniziato lo scarico, i tre
soggetti presenti alle operazioni avevano rilevato con stupore la mancanza di un ingente carico di
merce, parti a circa 30 quintali. Le tre persone in questione venivano riconosciute in fotografia dal
Brogna Manzi Armando, Manzi Oreste e della Morte Clemente,
Quanto al Manzi, rileva il GIP nell’ordinanza cautelare la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza desumibili dalle seguenti circostanze.
1- il Manzi era la persona che aveva telefonato più volte, da una cabina pubblica, sotto falso nome,
qualificandosi come signor Bisogno, all’agenzia di spedizioni di Apicella, chiedendo di parlare col
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coinvolti nell’operazione illecita, in particolare ad Apicella Luigi, come lo spedizioniere interessato

titolare, in quel momento assente, riferendo all’impiegato di dover ritirare il container proveniente
dalla Grecia e chiedendo informazioni su di esso.
2- Manzi aveva avuto contatti telefonici con Acerra nella fase della spedizione del container.
3- Manzi Armando era presente, insieme al figlio Manzi Oreste e a Della Morte Clemente s.n.c.,
titolare della Delmor s.n.c., all’arrivo del container presso la sede della DELMOR, ed era colui che
all’apertura del container aveva constatato per primo la mancanza della merce attesa.

carico, come uno dei tre uomini presenti nella sede della DELMOR all’arrivo del container, che
hanno presenziato all’arrivo del container e alle operazioni di scarico, rilevando, il Manzi
personalmente, la mancanza del carico atteso.

A sostegno del ricorso il difensore del Manzi deduce i seguenti motivi.
1) erronea applicazione della legge penale con riferimento all’individuazione della competenza per
territorio.
Il ricorrente contesta la competenza per territorio del GIP del Tribunale di La Spezia ritenendo che,
in base ai criteri di cui agli art 8-16 c.p.p., dovendosi la competenza determinare con riferimento
al reato più grave, tale deve ritenersi il reato contestato al capo B), falso ideologico in atto
pubblico, in quanto, essendo aggravato ai sensi dell’art. 476 secondo comma c.p.p., si applica la
pena massima di anni dieci di reclusione, mentre la pena prevista per il reato di contrabbando di cui
al capo A) è di anni sei di reclusione. Discende da ciò che competente, secondo la difesa
dell’indagato, è il GIP di Salerno dove si è consumato il reato di falso, aggravato ai sensi del
secondo comma del’art. 476 c.p.p. dalla qualità di atto fidefacente..
Il ricorrente rileva in proposito che la massima della Corte Suprema citata dal tribunale del
riesame a sostegno della competenza del gip di La Spezia, nella quale si esclude l’efficacia di fede
privilegiata della bolletta doganale, con conseguente riconducibilità del falso contestato al primo
comma dell’art. 476 c.p.. , non è pertinente in quanto essa riguarda un caso in cui la falsità della
bolletta doganale riguarda la provenienza della merce, circostanza non verificabile dagli agenti
doganali i quali non possono che prendere atto di quanto dichiarato dalla parte, senza possibilità di
diretto riscontro.
Nel caso in esame, rileva la difesa, la bolla doganale emessa presso il porto di Salerno presentava la
qualità di atto pubblico di fede privilegiata. E difatti trattasi di documento doganale emesso da
pubblico ufficiale il quale aveva la possibilità di verificare personalmente il contenuto del carico
attraverso l’apertura del container, operazione che gli avrebbe consentito di appurare la non
corrispondenza del carico rispetto a quanto asserito nei documenti di trasporto. L’attestazione del
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4- Il Manzi Armando è stato riconosciuto in fotografia da Brogna, autista del Camion contenente il

p.u. in questo caso riguarda fatti, situazioni verificabili personalmente, attraverso l’attività di
controllo riconducibile alle sue funzioni, costituendo la verifica del carico il compito fondamentale
assegnato agli agenti della dogana che, in base a tale verifica, quantificano il dazio da riscuotere.
Che poi il controllo non venga in concreto effettuato, in quanto rimesso alla valutazione
discrezionale dell’agente doganale, non esclude che il documento redatto dal p.u. conservi la sua
efficacia di atto fidefacente, proprio perché si tratta di attività di controllo diretta, che rientra nei

merci che fanno ingresso nel territorio dello stato.
2- manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza desunti dalle conversazione telefoniche n. 124 e 127 attribuite al Manzi. Trattasi di
due telefonate al numero telefonico dell’agenzia di spedizioni di cui è titolare Apicella Giulio, fatte
nelle stesso giorno a distanza di pochi minuti, utilizzando un telefono pubblico, da soggetto
qualificatosi come signor Bisogno, il quale, nel chiedere di parlare con L’Apicella, assente
dall’ufficio, riferiva all’impiegato di aver chiamato per il container proveniente dalla Grecia, quello
contenente tubi di plastica.
La voce del chiamante è stata attribuita al Manzi da una consulenza tecnica disposta dalla Procura
sulla base della comparazione fra detta voce e quella riguardante altre conversazione telefoniche
intercorse fra Acerra Giovanni e Manzi Armando.
Sostiene la difesa che le conclusioni della ct del PM sono smentite da due dati oggettivi
insuperabili: 1) l’indagato si trovava, al momento in cui sono state fatte le due telefonate, a circa
trenta chilometri dal luogo in cui era ubicata la cabina telefonica in cui sono è stata effettuata la
telefonata, vicino alla quale, invece, è stata registrata la presenza del cellulare dell’Acerra; a tale
conclusione il ct della difesa è pervenuto in base alla collocazione geografica del Manzi desunta dal
posizionamento del cellulare in suo uso 2) gli accertamenti svolti da ct hanno consentito di rilevare
significative differenze di intonazione, cadenza, andamento prosodico e timbro fra le due voci,
quella del chiamante qualificatosi con il cognome Bisogno e quella del Manzi nella conversazione
con Acerra.
2- manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’individuazione fotografica fatta
dall’autotrasportatore Brogna Carmine.
Premesso che nelle prime dichiarazioni rese alla PG il 14.3.2013, il Brogna non aveva fatto una
descrizione delle tratti somatici dei tre soggetti presenti all’arrivo del container limitandosi solo ad
indicarne il sesso e l’età più giovane di uno di essi, circa 19 anni, nell’individuazione fotografica
fatta a distanza di tre mesi dall’incontro con i tre uomini all’arrivo del container, sono state seguite
modalità ostative alla spontaneità del riconoscimento, quale l’inserimento di una sola foto di
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compiti dei predetti ufficiali pubblici, in quanto investiti di poteri fidefacenti nella verifica delle

persona giovane, per giunta all’inizio dell’album in modo da suggestionare il teste, spingendolo a
riconoscere nell’unico giovane effigiato la persona del Manzi Oreste figlio di Armando;
l’accostamento delle tre foto una di seguito all’altra, il mancato utilizzo di fotografie di soggetti
somiglianti, di guisa che non appare, attendibile, sia per detta modalità, sia per gli errori fatti dal
Brogna in sede di attribuzione dell’età al figlio del Manzi (25.26 anni mentre ne aveva 19) e di
attribuzione dell’attività di movimentazione del muletto, scarsamente verosimile posto Manzi

Ritenuto in diritto

Il primo motivo,

concernente la competenza per territorio, da determinarsi sulla base

dell’individuazione del reato più grave, ritenuto essere, secondo la difesa del ricorrente, il reato di
falso ideologico del pu in atto pubblico aggravato ai sensi dell’art. 476 secondo comma c.p, . è
infondato. Contrariamente alle deduzioni della difesa del ricorrente, per le quali si richiama
l’illustrazione contenuta nella parte espositiva, la bolletta doganale è atto pubblico non dotato di
fede privilegiata.
La difesa fonda la tesi della natura fidefacente della bolletta doganale sul rilievo
che rientra nei compiti dell’agente doganale procedere all’ apertura del container e al controllo del
carico contenuto per poi certificare le operazioni effettuate o svolte in sua presenza.
Osserva il Collegio che il presupposto sul quale la difesa fonda la natura fidefacente della bolletta
doganale è errato in quanto l’agente doganale preposto alla ricezione del carico non è tenuto al
controllo dei containers ma solo alla verifica dei documenti di trasporto.
In caso di merce proveniente dall’estero, l’agente doganale si limita a recepire la documentazione
già formata, accettata ai sensi dell’art. 8 d. lgs 374/90 circa il luogo di produzione della merce. E
poiché, in relazione al luogo di produzione, l’agente doganale per forza di cose può solo
verificare la corrispondenza fra la dichiarazione per l’importazione e la documentazione allegata, ne
consegue che l’accertamento dell’ufficiale doganale è limitato alla verifica di detta rispondenza;
discende da ciò che l’attestazione in proposito contenuta nella bolletta doganale, non riconducibile
ad un controllo effettivo sul fatto documentato effettuato direttamente dal PU , ha mero valore
derivato ed è privo di efficacia fidefacente in ordine a tale fatto.
Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche nel caso in cui si discuta sul controllo del
contenuto del carico.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la qualità di fede privilegiata dell’atto
pubblico non discende dalla sola circostanza che l’atto provenga da pubblico ufficiale investito di
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Oreste , lavorando come cuoco, non è capace di tali attività per le quali è richiesto un patentino.

podestà certificata, occorrendo a tal fine che esso abbia un suo particolare contenuto connesso alle
funzioni proprie del pubblico ufficiale, ovvero concerna l’ attestazione di quanto da lui fatto,
rilevato avvenuto in sua presenza o, al più , di quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o
accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire. (Cassa. Sez. 1, n. 49086
del 24/05/2012 Ud. (dep. 18/12/2012) Rv. 25359, Sez. 5, n.15951 del 16/01/2015 Ud. (dep.
16/04/2015) Rv. 26365.

Fermo restando tale rilievo, si deve evidenziare che, nel caso in esame specifico, il funzionario della
dogana non precedette all’ apertura del container, limitandosi al controllo della corrispondenza fra
la documentazione di cui al carico arrivato al porto.
A tale riguardo appare destituita di fondamento la tesi della difesa secondo cui il fatto che, essendo
tale operazione rimessa alla sua discrezionalità , fosse stata omessa in quella specifica occasione,
ciò non incide sulla natura fidefacente del documento doganale trattandosi pur sempre di attività
di controllo rientrante nei compiti del predetto pubblico ufficiale in quanto investito di poteri
fidefacenti nella verifica delle merci che fanno ingresso nel territorio dello Stato.
Se il controllo effettivo del carico non fu fatto dall’ operatore doganale, avvalendosi del margine di
discrezionalità di cui dispone nel decidere o meno se procedere all’ apertura del container, non
può attribuirsi alla bolletta doganale redatta una qualità di fede privilegiata anche in caso di
omesso controllo del contenuto del container. In quanto ciò presuppone l’ attestazione dello
svolgimento di atti effettuati dall’ agente doganale o avvenuti in sua presenza.
Per le suesposte considerazioni il motivo in esame deve pertanto essere disatteso.
Quanto agli altri due motivi di gravame concernenti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
con riguardo alle intercettazioni disposte e al riconosciment9 da parte dell’ autotrasportatore Broga
che portò il container a destinazione (lel piazzale della società , del Manzi come la persona
presente all’ arrivo che per primo constatò la mancanza del carico, osserva la Corte che trattasi di
censure dirette a richiedere una nuova diversa valutazione del quadro indiziario, non consentita in
sede di legittimità .
Appare opportuno richiamare i principi elaborati dalla S.C. sui limiti del controllo di legittimità
della motivazione di provvedimenti in materia di misure cautelari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, hanno delimitato l’ ambito di
intervento della Corte in materia stabilendo che in tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale di riesame, in ordine alla consistenza di gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema
spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti

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L’ agente doganale non è tenuto al controllo intrinseco del carico mediante l’ apertura del
container ma solo alla verifica documentale della corrispondenza della documentazione allegata..

che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass
SU 22.3.2000 nll, conforme Sez. 4, Sentenza n. 22500 03/05/2007, SU n.16 1996 RV. 203621,
n.6402 1997 RV 207944„. sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011 Cc. (dep. 14/10/2011 ) Rv. 250832.

materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito
esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo
dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento” (Cass Sez. 3, n. 40873

21/10/2010,

Sez. 4, n. 2050

17/08/1996).
Fatta questa precisazione sui limiti del sindacato della C.S, si deve comunque rilevare che il
provvedimento impugnato contiene una congrua adeguata motivazione in ordine alla sussistenza
degli elementi indiziari a carico del ricorrente, attraverso il richiamo alle intercettazioni telefoniche,
la cui valenza sul piano del indiziario è confermata dagli accertamenti della PG e dalla consulenza
disposta dal P.M. in ordine alla contestata attribuibilità al Manzi della voce dell’interlocutore,
rafforzata dal riconoscimento del predetto da parte dell’autotrasportatore Brogna, riconoscimento in
relazione al quale i giudici del riesame hanno adeguatamente confutato le deduzioni difensive volte
a negarne l’efficacia indiziaria.
Il ricorso deve pertanto rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19.11.2014

L’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi

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