Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49312 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49312 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott.Antonio Gialanella che ha chiesto l’annullamento
con rinvio

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2015 il Tribunale della Libertà di Napoli, in

parziale accoglimento dell’istanza di riesame avanzata da Vollono Antonio avverso l’ordinanza
del G.I.P. di Torre Annunziata del 25-6-2015, annullava il suddetto provvedimento coercitivo
quanto al delitto di sequestro di persona contestato al capo c) della rubrica e,
contestualmente, disponeva sostituirsi la misura della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari con riferimento ai fatti di estorsione contestati allo stesso Vollono ai capi d)
ed e).
1.2 In particolare, il Tribunale del riesame, dopo avere ricostruito la vicenda relativa ai fatti
intimidatori ed estorsivi subiti da Imazio Antonio, titolare della ditta IMSA operante per conto
1

Data Udienza: 24/11/2015

della Fincantieri di Castellammare di Stabia, riteneva sussistere gravi indizi di colpevolezza nei
confronti del Vollono, quanto alle pressioni intimidatorie dallo stesso attuate nei riguardi della
parte offesa per ottenere, prima, l’assunzione e, poi, la proroga di contratti di lavoro della
moglie dell’indagato (Coppola Anna) e di altri soggetti presso quella ditta.
1.3 Ad avviso dello stesso giudice del riesame risultava, invece, priva di gravità indiziaria
l’accusa, mossa anche nei riguardi dello stesso Vollono, di essere stato l’istigatore della
condotta di sequestro di persona, attuata materialmente da tale Trannparulo Nicola e da altri

stato privato della libertà e poi minacciato di gravi conseguenze ove non avesse dato seguito
alle richieste di assunzione.
1.4 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
di Torre Annunziata quanto alle determinazioni del giudice del riesame con riguardo al delitto
di sequestro di persona contestato a Vollono al capo c) deducendo:
a) l’omessa valutazione del materiale probatorio poiché il Tribunale del riesame non aveva
valorizzato elementi decisivi costituiti dalle dichiarazioni non veritiere rese in sede di
interrogatorio di garanzia e riguardanti i rapporti tra l’indagato ed il Tramparulo, autore
materiale del sequestro di persona, che avevano negato di conoscersi quando risultavano
invece dipendenti dello stesso cantiere e legati da rapporti di parentela; la contestualità
temporale tra il sequestro di persona e le successive richieste di assunzione di personale da
parte del Vollono alla vittima; il chiaro nesso teleologico esistente tra i suddetti reati;
b) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla alternativa ricostruzione dei
fatti indicata dal Tribunale.
1.5 Con memoria depositata il 9 novembre 2015 l’imputato chiedeva dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero e comunque il rigetto dello stesso.
All’udienza del 24 novembre 2014, le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1

Ed infatti, deve ricordarsi come secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa

Corte, non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di
determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata
estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il
complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di
insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo.
2.2

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Napoli, ha adeguatamente spiegato

quanto al contestato concorso del Vollono nel delitto di sequestro di persona materialmente
portato a termine dal Tramparulo e da altri, che il quadro probatorio non è dotato di gravità
indiziaria visto che la parte offesa Imazio non ha indicato il predetto Vollono tra gli autori del
fatto portato a termine nel febbraio del 2014, e che a fronte di diversi soggetti interessati
2

soggetti sconosciuti ai danni della parte offesa nel febbraio del 2014; in tale data, l’Imazio, era

all’assunzione presso la stessa ditta della vittima è ben possibile che siano stati terzi a volere
ed istigare la consumazione della privazione della libertà personale dell’Imazio e ciò anche
senza il necessario concorso di Vollono.
2.3

Appare evidente, pertanto, che il Tribunale del riesame, con motivazione logica, priva di

aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi
accusatoria la quale appare non fondata e, comunque, priva di decisività. Pertanto, non avendo
il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la doglianza,

quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
2.4

Inoltre, quanto all’omessa valutazione di materiale probatorio dedotto dal pubblico

ministero quale elemento di illegittimità del provvedimento impugnato, si osserva che nessuna
delle circostanze esposte dall’organo dell’accusa appare dotata di portata decisiva e cioè sia
idonea a confutare le specifiche argomentazioni del Tribunale del riesame circa l’assenza di
gravità indiziaria; difatti, sia l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio di garanzia che il dedotto nesso teleologico, per il loro intrinseco carattere
indiretto, non sono muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultano,
di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione.
2.5

Quanto al dedotto vizio di contraddittorietà od illogicità della motivazione, le censure

devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dal giudice del
riesame e la decisione alla quale è pervenuto detto organo devono ritenersi compatibili con il
senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»;

infatti, nel

momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune (Sez.4 n. 47891 del 28/9/2004 Rv. 230568) e ciò perchè
l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu °culi, dovendo
il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, nel caso di specie
assolutamente non rilevabili e restando ininfluenti le minime incongruenze (ex plurimis Sez. U.
n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794).
2.4

In conclusione, l’impugnazione del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata

deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata.
Roma 24 novembre 2015

L CONSIGLIERE EST.

REPWITATO IN CANCELLERIA
SFCONIDA SEZIONE PENALE

1 5 DIC. 2015

essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e,

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