Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49311 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49311 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

14/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO,
sentite le conclusioni del PG Dott.Antonio Gialanella che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 14 luglio 2015 il Tribunale della Libertà di Napoli, in parziale

accoglimento dell’istanza di riesame avanzata da Amoroso Francesco avverso l’ordinanza del
G.I.P. di Torre Annunziata del 25-6-2015, annullava il suddetto provvedimento coercitivo
quanto al delitto di tentata estorsione contestato al capo a) della rubrica e, contestualmente,
disponeva sostituirsi la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con
riferimento ai fatti di estorsione contestati allo stesso Amoroso al capo b).
1.2 In particolare, il Tribunale del riesame, dopo avere ricostruito la vicenda relativa ai fatti
intimidatori ed estorsivi subiti da Pascucci Paolo, amministratore unico e direttore tecnico delle
ditte LU.PA e GE. SA operanti all’interno della Fincantieri di Castellammare di Stabia, riteneva
sussistere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’Amoroso con riguardo alle condotte
dallo stesso attuate nei riguardi della parte offesa dirette ad ottenere l’assunzione presso il
Pascucci della figlia Elisabetta.
1.3 Ad avviso del giudice del riesame l’Amoroso, quale capo officina addetto al servizio gru,
1

Data Udienza: 24/11/2015

aveva imposto l’assunzione fittizia della figlia a seguito di reiterati comportamenti intimidatori
posti in essere nei riguardi del Pascucci, sistematicamente pregiudicando l’imbarco delle merci
a bordo nave e l’attività delle società a questi riferibili, così costringendo la parte offesa a
versargli somme di denaro mensili quali retribuzioni di un finto rapporto di lavoro posto che, la
Amoroso Elisabetta, mai si era recata a prestare servizio a far data dall’assunzione dell’ottobre
del 2014 e sino alla cessazione del rapporto datata gennaio 2015.
1.4 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente

cod.proc.pen. in relazione alla nuova formulazione dell’art. 292 cod.proc.pen., per non avere il
Giudice delle Indagini Preliminari nell’ordinanza coercitiva proceduto ad autonoma valutazione
rispetto agli elementi indicati nella richiesta del pubblico ministero, con riferimento alle
esigenze cautelari specificamente sussistenti nei riguardi dell’Amoroso, come pure dedotto in
apposita memoria.
1.5 Con il secondo motivo deduceva l’illogicità della motivazione dell’ordinanza del riesame, ex
art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con specifico riferimento alla non attendibilità delle
dichiarazioni della vittima Pascucci Paolo, al contrasto sussistente tra le dichiarazioni di
quest’ultimo e quanto emergente dalle s.i.t. rese da Arancio Giancarlo e D’Agata Mottolese, i
quali avevano riferito di versamenti di somme di denaro a titolo estorsivo, all’assenza di
condotte minacciose nelle attività dell’Amoroso ed, infine, alla mancata individuazione delle
attività discrezionali compiute dall’indagato all’interno del cantiere in danno della parte offesa.
All’udienza del 24 novembre 2014, le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
2.1

Ed infatti, quanto al primo motivo, deve ricordarsi come secondo l’orientamento

giurisprudenziale di questa Corte ( Cass. n. 16706 del 18/03/2008 Cc. (dep. 22/04/2008) Rv.
240123 ed altre) quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di
specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto
mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei
limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice
di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

Nel caso in esame l’Amoroso ha dedotto la

nullità dell’ordinanza di custodia cautelare con apposita memoria, citata nel ricorso per
cassazione ma né richiamata né allo stesso allegata.
2.2

Inoltre, il dedotto vizio di assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. circa

indizi ed esigenze cautelari a carico dell’Amoroso, è stato confutato dal giudice del riesame con
motivazione congrua e logica avendo l’impugnata ordinanza affermato espressamente che il” il
giudice impugnato ha operato una valutazione ampia ed autonoma dei risultati investigativi,
compiendo per ciascuna delle posizioni un vaglio approfondito del materiale sottopostogli e
2

deducendo due distinti motivi; con il primo lamentava nullità ex art. 606 comma primo lett. c)

chiarendo le ragioni per le quali, sulla base dello stesso, dovesse ritenersi la gravità indiziaria
e la sussistenza delle esigenze cautelari”.
2.3

Peraltro, il giudice del riesame, nel caso di specie, ha anche fatto adeguato uso del

potere di integrazione della motivazione impugnata, in relazione alla sussistenza delle esigenze
cautelari specifiche sussistenti a carico dell’Amoroso, individuando tutti quegli elementi
particolari che riguardano proprio la posizione processuale del ricorrente (costituiti dal pericolo
di inquinamento probatorio concretamente provato dalla ritrattazione del D’Auria e di

ogni ipotesi di valutazione complessiva delle suddette esigenze, tale da potere fare ritenere
eluso l’obbligo di autonoma valutazione.
2.4

Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti manifestamente infondato. Occorre

rammentare come in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e),
la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di
valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo
all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque
omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame
del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di
verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini
della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242
del1 18/2/2013, Rv. 254988).
2.5

Nel caso in esame il Tribunale del riesame di Napoli ha adeguatamente spiegato, quanto

al contestato delitto di estorsione portato a termine dall’Amoroso, come le dichiarazioni della
vittima Pascucci Paolo, già da se idonee a sostenere un grave quadro indiziario perchè dotate
di elevata attendibilità, abbiano trovato riscontro nell’accertata assunzione della figlia
dell’Amoroso, nell’arco temporale compreso tra ottobre del 2014 e gennaio del 2015, alle
dipendenze della GESA, senza che la stessa avesse mai svolto alcuna attività lavorativa; e tale
circostanza appare essere stata sostanzialmente riconosciuta anche dall’indagato in sede di
interrogatorio di garanzia quando ammetteva che la stessa non aveva prestato regolare
servizio. A fronte di tale primo elemento di conferma delle dichiarazioni del Pascucci, ulteriori
riscontri sono stati individuati dal Tribunale del riesame nelle dichiarazioni rese dall’Arancio, il
quale confermava l’esistenza di atteggiamenti vessatori nei riguardi del Pascucci e l’avvenuto
versamento da parte di questi di somme di denaro non dovute all’Amoroso e dal D’Agata
Mottolese Stefano, nelle dichiarazioni riportate nell’ordinanza impugnata alla nota n. 1 di
pagina 3. Deve pertanto ritenersi che, quanto alla ricerca dei riscontri rispetto all’accusa
principale mossa dalla parte offesa Pascucci all’indirizzo dell’indagato, l’ordinanza impugnata
contiene motivazione del tutto ampia, logica e priva di qualsiasi contraddittorietà avendo
adeguatamente fornito spiegazioni delle ragioni della sussistenza di un grave quadro indiziario
a fronte di dichiarazioni della vittima, dati di fatto accertati (l’assunzione di Elisabetta
3

reiterazione di analoghe condotte in ragione della pervicacia manifesta) ed escludendo, quindi,

Amoroso) e dichiarazioni di contenuto analogo provenienti da soggetti informati sui fatti, le cui
difformità circa i pagamenti dell’estorto possono attribuirsi alle modalità della collaborazione
del Pascucci ricostruita anch’essa adeguatamente dal Tribunale.
2.6

Infine, anche la dedotta decisività delle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di

interrogatorio di garanzia, è circostanza ampiamente e specificamente smentita dall’ordinanza
del Tribunale del riesame, il quale ha spiegato che l’Amoroso ha sostanzialmente ammesso la
mancata prestazione di attività lavorativa da parte della figlia, riferendo la circostanza che la

“mestiere”, sicchè anche sotto tale profilo il ricorso è infondato non potendo attribuirsi alcuna
valenza alle dichiarazioni dell’Amoroso tale da escludere la sussistenza del quadro indiziario
come valutato in sede di riesame ex art. 309 cpp.
2.7

Appare evidente, pertanto, che il Tribunale del Riesame, con motivazione logica, priva

di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la
tesi difensiva la quale si manifesta non fondata e comunque priva di decisività.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 24 novembre 2015

IL CONSIGLIERE EST
Dott. Ignazio Pardo
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

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stessa durante il periodo di percezione dello stipendio si sarebbe recata altrove ad imparare il

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