Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49310 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49310 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

30/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott.Antonio Gialanella che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 luglio 2015 il Tribunale della Libertà di Torino respingeva l’istanza
di riesame avanzata nell’interesse di Ceravolo Giuseppe, in stato di custodia cautelare in
carcere in forza dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Asti del 3 giugno 2015, perchè
indagato del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffe
commerciali.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di
fiducia, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle
esigenze cautelari ed alla attualità delle stesse.
1.3 In particolare, il ricorrente, contestava la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati
asserito dal Tribunale del riesame, che avrebbe comunque potuto essere tutelato attraverso il
regime degli arresti domiciliari, avuto riguardo alla ultima data di consumazione dei delitti-fine
perpetrati sino al 2013; quanto all’affermato pericolo di fuga deduceva mancare ogni prova

Data Udienza: 24/11/2015

circa consistenze patrimoniali e rapporti di altro genere intrattenuti dal Ceravolo in Svizzera
che potessero fare concretamente temere l’allontanamento dello stesso dal territorio
nazionale.
All’udienza del 24 novembre 2014 le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2.1

L’ordinanza impugnata, infatti, dopo avere accuratamente ricostruito i fatti contestati al

Ceravolo ed ai suoi correi, evidenzia, quanto alle contestate esigenze cautelari ed alla loro

societari di copertura utilizzati per acquisti di beni il cui corrispettivo non veniva versato e che
le modalità operative dell’indagato davano atto della “serialità dei comportamenti, attuati in
assoluto spregio delle più elementari regole che governano le transazioni commerciali,
realizzate attraverso infingimenti e abili manipolazioni della realtà, all’unico fine di acquisire,
senza provvedere al pagamento, merce che veniva reimmessa sul mercato a prezzi
concorrenziali”.
2.2

Inoltre, il pericolo di recidiva, veniva anche attestato dall’impugnato provvedimento, in

ragione dell’esistenza di ulteriori fatti di reato commessi ai danni di numerose ditte ed ancora
oggetto di precisa individuazione, mentre, il pericolo di fuga, si desumeva dalle accertate
disponibilità finanziarie svizzere del Ceravolo e dalla sua richiesta di residenza presso il
suddetto paese ove risultava avere già attivi diversi conti correnti con rilevanti saldi attivi
provento delle perpetrate truffe.
2.3

Deve pertanto ritenersi che il giudizio del Tribunale del riesame, circa la sussistenza

delle esigenze cautelari di cui alle lett. b e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., sia stato svolto sulla
base di un compiuto e completo esame delle emergenze investigative e sia frutto di valutazioni
del tutto logiche e corrette senza che il ricorso abbia manifestato incongruenze o illogicità del
ragionamento posto a base della scelta del mantenimento della misura in atto applicata.
2.4 Quanto alla non adeguatezza della richiesta misura degli arresti domiciliari, il Tribunale
del riesame evidenziava come la stessa non avrebbe impedito all’indagato di individuare nuove
vittime e portare a termine altri fatti delittuosi attraverso l’uso di servizi telematici o telefonici
avvalendosi di schemi societari e che le modalità consumative dei delitti-fine manifestavano
una “capacità dissimulatoria ed ingannatrice non comune” che non consente di ritenere
concerta la possibilità che Ceravolo “intenda adeguarsi e rispettare le prescrizioni relative a
misure diverse da quelle di massima afflittività”.
2.5

A fronte di tali specifiche ed analitiche deduzioni, la censura riproposta con il ricorso

introduce, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dal Tribunale del Riesame il quale, con motivazione logica, priva di
aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi
difensiva la quale appare pertanto del tutto generica e manifestamente infondata.
2.5 In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3 c.p.p,
2

attualità, che l’attività criminosa si è protratta sino alla fine dell’anno 2014 attraverso schemi

per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.

IL PRESIDENTE

Roma 24 novembre 2015

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