Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49309 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49309 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

del 28/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott.Antonio Gialanella che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Campobasso e del G.I.P. del Tribunale di
Larino

RITENUTO IN FATTO
1.1 Pascarella Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 28
aprile 2015 del Tribunale della Libertà di Campobasso con la quale è stato confermato il
decreto del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Larino in data 8 aprile 2015 che
disponeva il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 98.011,76, in relazione
al delitto di truffa aggravata per il quale l’imputato era indagato in concorso con le ipotesi di
falso ideologico ed abuso di ufficio.
1.2 A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a)

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 2 e 322

ter comma 1 cod.pen. sotto il profilo della inapplicabilità del sequestro per equivalente del
profitto del reato, alle fattispecie criminose commesse anteriormente all’entrata in vigore della
legge 190/2012 (c.d. legge Severino);
b) inammissibilità del disposto sequestro per insussistenza di qualsiasi vantaggio
economico ovvero utilità illecita effettivamente conseguiti dal Pascarella;

Data Udienza: 24/11/2015

c)

insussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell’incompetenza assoluta e, quindi,

dell’impossibilità di configurare il falso ideologico nella determina n. 455/09 emessa dal
Pascarella circa la classificazione della strada denominata “Fonte Focolare”;
d)

mancanza ed illogicità della motivazione sulla mancanza da parte della strada “Fonte

Focolare” dei caratteri per essere qualificata strada comunale trattandosi di via interna al
centro abitato di Larino;
e)

violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di artifizi

o raggiri, ingiusto profitto e danno per ritenere ipotizzabile il delitto di truffa aggravata ai

riferimento alla non applicabilità del sequestro per equivalente all’ipotesi di abuso di ufficio;
f)

mancanza o illogicità della motivazione circa l’erronea identificazione dei beni sottoposti

a sequestro.
All’udienza del 24 novembre 2015 le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile

avendo carattere reiterativo ed aspecifìco poiché a fronte delle argomentate deduzioni del
Tribunale della Libertà di Campobasso si limita a riproporre questioni già adeguatamente
valutate senza individuare reali vizi del provvedimento impugnato.
2.2. In primo luogo, infatti, quanto alla dedotta irretroattività del sequestro per equivalente del
profitto del reato alle ipotesi delittuose commesse prima dell’entrata in vigore della legge n.
190 del 2012, osserva la Corte che sulla base della affermazione del principio giurisprudenziale
reso dalle Sezioni Unite anteriormente l’entrata in vigore della predetta legge, il sequestro
preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini
per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore
equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione
richiama l’intero art. 322 ter cod. pen. (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, Rv. 232164). E
poiché nel caso in esame il sequestro risulta proprio disposto in relazione alla particolare
disciplina dettata dall’art. 640 quater c.p., corretta appare la decisione impugnata del Tribunale
del riesame di Campobasso nella parte in cui, richiamata detta interpretazione
giurisprudenziale, affermava che la stessa era funzionale ad ammettere che il vincolo reale
imposto dal sequestro del tantundem poteva essere consentito anche sull’equivalente del
profitto e non al solo “prezzo” del reato, avendo la norma la generale finalità di contrastare il
fenomeno della indebita percezione di fondi pubblici.
2.3. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, occorre sottolineare che, in ipotesi di misura
cautelare reale, il ricorso, ex art. 325 c.p.p., può essere proposto esclusivamente per
violazione di legge.
E nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini
della questione e le ragioni sottostanti la necessità della apposizione del vincolo del sequestro
preventivo per equivalente, prodromico e strumentale alla successiva confisca del denaro
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danni della RA. ed in relazione all’insussistenza del delitto di abuso di ufficio oltre che con

sequestrato anche per evitare, in ogni caso, che il reato, in base agli accertamenti effettuati,
venga portato ad ulteriori conseguenze. A fronte di tale ricostruzione si osserva che le ulteriori
censure riproposte con il presente ricorso, non profilano alcuna violazione di legge concreta e
vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità,
una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente valutati dal giudice del
riesame il quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Rilevava difatti il Tribunale del riesame di Campobasso che:

danni della pubblica amministrazione, ipotesi che trovava fondamento nella determina emanata
dal Pascarella, nella sua qualità di dirigente amministrativo, il 30 aprile 2009 con la quale la
strada era stata classificata comunale pur non possedendone i requisiti sicchè irrilevante
appare la doglianza riferita alla non ipotizzabilità della misura in relazione al delitto di abuso;
b) tale provvedimento di classificazione aveva pregiudicato la regolarità del procedimento
amministrativo poiché ” la falsa dichiarazione del pubblico ufficiale è stato l’atto attraverso il
quale si è potuta perpetrare la truffa poiché la strada Focolare non era comunale” e sotto tale
profilo quindi appare configurabile l’artificio o raggiro quale elemento costitutivo del delitto di
truffa aggravata;
c) “la circostanza che l’indagato non fosse competente a classificare la strada non fa venire
meno la sussistenza del fumus del falso poiché egli nell’esercizio delle sue funzioni ha asserito
un fatto contrario al vero che ha costituito il presupposto essenziale per ottenere il
finanziamento”; e tale essendo stato il presupposto fondamentale del provvedimento
amministrativo di concessione del finanziamento pubblico a carico della Regione Molise, la
questione della incompetenza del Pascarella appare, evidentemente, non decisiva.
2.4. A fronte di tali precise argomentazioni le ulteriori doglianze esposte con il ricorso non
profilano alcuna concreta e specifica violazione di legge posto che il profitto illecito è stato
individuato in quello realizzato dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto ovvero dai proprietari dei
fondi prospicenti la via priva di natura comunale.
Tali complessive argomentazioni rendono concreta l’esistenza del fumus commissi delicti, che,
peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi
all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una
specifica ipotesi di reato (Sez.2, n. 2248 dell’11/12/2013 Rv, 260047). Correttamente, nel caso
in esame, e ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano adeguata risposta
nell’ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che sussistano gli elementi per la
configurazione del reato contestato ed in relazione al quale risulta disposta la misura cautelare
reale, di truffa aggravata ai danni della RA..
2.5. L’ultimo motivo proposto, riguardante la natura dei beni sottoposti a sequestro, profila
poi questioni analogamente inammissibili; difatti in materia di sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto
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a) il sequestro per equivalente risultava disposto in relazione al delitto di truffa aggravata ai

ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da
apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel
sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, n. 10567 del
12/07/2012, Rv. 254918). E nel caso di lamentata sproporzione tra il valore economico dei
beni da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, e l’ammontare delle cose sottoposte a
vincolo, il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, può contestare tale eccedenza al
fine di ottenere una riduzione della garanzia ma non in sede di istanza di riesame, non avendo

lamentato squilibrio, ma presentando apposita richiesta al pubblico ministero ed impugnando
con l’appello cautelare l’eventuale provvedimento negativo del Gip qualora l’istanza di riduzione
del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza) non sia stata
accolta dal pubblico ministero inizialmente adito (Sez. 3, n. 10567 del 12/7/2012 cit.).

2.6. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 24 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

il Tribunale della libertà, salvo i casi di sproporzione ictu oculi, i poteri per sindacare il

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