Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49309 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49309 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZELFANI CHORKRI N. IL 22/08/1976
KAMMESSIN SAMI ALIAS N. IL 23/09/1981
avverso la sentenza n. 3564/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

4455/2013

I ricorsi sono inammissibili.
Quello di Zelfani Chokri in considerazione della intervenuta rinuncia.
Quanto a Kammessin, le censure in ordine a pretese carenze motivazionali della
sentenza impugnata riguardo alla commisurazione della pena sono del tutto
generiche e pertanto non consentite atteso che delle considerazioni che vengono
prospettati con il presente ricorso si è già fatta carico la Corte di appello con
motivazione totalmente ignorata dal ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) per
Kammessin Sami e di euro 500,00 per Zelfani Chokri a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) per Kammessin Sami e di euro 500,00 per Zelfani Chorkri.
Così deciso in Roma il 9.10.2013

Zelfani Chorkri e Kammessin Sami ricorrono per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, denunciando la illogicità di motivazione in ordine alla entità della
pena irrogata e alla mancata concessione delle attenuanti generiche in quanto non
tiene conto della contenuta gravità dei reati contestati sia per la tipologia e
quantitativo di stupefacente detenuto sia per il tipo della condotta essendo stato a
ciascuno contestato solo il possesso della sostanza stupefacente trovata in suo
possesso.
Zelfani Chorkri ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.

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