Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49308 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49308 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

del 24/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott.Antonio Gialanella che ha chiesto il rigetto del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 agosto 2015 il Tribunale della Libertà di Campobasso respingeva
l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Marra Altomare Donato, Ricciardi Massimo e
Gomeri Antonio, tutti in stato di custodia cautelare in carcere in forza dell’ordinanza del G.I.P.
presso il Tribunale di Larino del 30 luglio 2015 perchè indagati del delitto di estorsione
aggravata.
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati a mezzo del
difensore di fiducia, lamentando violazione della legge penale in relazione alla ritenuta
sussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo della sola ipotesi tentata ed alle
necessarie conseguenze in tema di esigenze cautelari scaturenti dalla richiesta derubricazione
dei fatti.
1.3 In particolare, i ricorrenti, contestavano il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame
nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell’ipotesi consumata del delitto di cui all’art.

Data Udienza: 24/11/2015

629 cod.pen. basandola sulla circostanza che il Marra era stato fermato dalla Polizia
Giudiziaria dopo essersi impossessato della busta contenente il denaro estorto alla vittima
Iannarone Orlando, dovendosi, invece, fare applicazione del differente principio secondo cui
sussiste la sola ipotesi di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. quando l’indagato non ha
conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità del denaro, nel
caso in esame mai uscito dalla sfera di controllo delle forze dell’ordine che avevano assistito
alla fase della consegna del denaro e poi tratto in arresto, nell’immediatezza, il Marra ed i

1.3 All’udienza del 24 novembre 2014, le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1 Ed infatti, la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dal Tribunale del riesame il quale, con motivazione
logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la doglianza, essendo ìncentrata tutta su una nuova ed
alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
2.2

Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede dì legittimità, non è possibile dedurre come

motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi dì merito (Sez. 4, n. 4675 del 17/5/2006 Rv. 235656) e poiché, nel caso di specie, il
ricorrente fa discendere la diversa configurazione giuridica da una diversa ricostruzione dei
fatti a, censura deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza avendo il
Tribunale della Libertà dì Campobasso adeguatamente spiegato come, a fronte dell’avvenuto
impossessamento della busta contenente la somma estorta alla vittima da parte del Marra, sia
configurabile l’ipotesi dell’estorsione consumata in luogo di quella tentata. Ed il giudice del
riesame aggiungeva al proposito come la giurisprudenza citata dai ricorrenti avesse ad oggetto
le peculiarità della fattispecie del furto e non potesse essere estesa anche alla differente
ipotesi dell’estorsione ove “la connotazione intimidatrice della violenza e minaccia pregresse e
lo stretto collegamento fra siffatta, precedente, sequenza della condotta e la consegna della
res giustificano l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità in ordine alla
individuazione del momento consumativo del reato di cui all’art. 629 c.p. nel tempo e nel luogo
in cuì sì verifichi l’apprensione materiale della res stessa, del tutto indipendentemente dalla
presenza o meno delle forze dell’ordine che, poi, subito dopo, riescano a recuperare l’oggetto
materiale del reato”.
2.3

Si rileva, peraltro, che il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche sotto il

profilo delle conseguenze che la dedotta differente qualificazione giuridica potrebbe avere in
2

correi.

,r

relazione alle esigenze cautelari poiché l’estrema gravità dei fatti, commessi anche tramite la
perpetrazione di un attentato dinamitardo all’interno dell’esercizio commerciale della persona
offesa, e la negativa personalità degli imputati, i cui precedenti penali sono stati stigmatizzati
dall’ordinanza impugnata, impedirebbero comunque l’adozione di una misura meno afflittiva,
pur in presenza della richiesta derubricazione del delitto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod.pen.,
trattandosi di attività delittuose portate a termine previa individuazione della vittima,
preparazione ed esecuzione di un attentato in danno della stessa e suddivisione dei compiti

2.4

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3

cod.proc.pen., per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00
ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Roma 24 novembre 2015

IL

ONSIGLIERE EST.

D

I nazi Pard
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile
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nella fase della richiesta del denaro e ricezione dello stesso.

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