Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49307 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49307 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

04/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG Dott. Baldi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 4 marzo 2015 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Teramo
disponeva l’archiviazione delle indagini svolte nei confronti di Di Sante Giandomenico,
Malavolta Domenico e Spalvieri Franco, già indagati del delitto di cui all’art. 644 cod.pen.,
ritenendo inammissibile l’opposizione svolta dalla parte offesa Ciarelli Livio, per non essere
stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova e per
essere, comunque, condivisibili le argomentazioni esposte dal pubblico ministero nella richiesta
di archiviazione richiamata per relationem.
1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il Ciarelli a mezzo dei propri
difensori, deducendo violazione della disciplina dettata dagli art.. 409 e 410 cod.proc.pen. e
vizio di motivazione sotto due profili:
a) per avere trascurato il giudice delle indagini preliminari gli elementi di prova indicati dalla
parte offesa nell’atto di opposizione all’archiviazione depositato il 16-2-2015;
1

Data Udienza: 24/11/2015

b) per avere lo stesso giudice richiamato acriticamente per relationem le argomentazioni
illustrate dal pubblico ministero nella sua richiesta ex art. 408 cod.proc.pen. motivata sulla
infondatezza della notizia di reato relativa ai rapporti bancari di conto corrente e di mutuo tra
Banca Adriatica s.p.a. ed il Ciarellì, nella sua qualità di rappresentante legale della Import
Export Edilmar 2.
1.3 Con memoria depositata il 10 settembre 2015 il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso atteso che l’atto di opposizione non conteneva valide indicazioni
circa l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova.

2.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1

Ed infatti il mancato ricorso alla procedura camerale di cui all’art. 409 comma secondo,

cod. proc. pen., e la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, trova fondamento nella
mancata indicazione da parte dell’opponente di adeguate indagini suppletive attraverso le quali
individuare elementi specifici in ordine all’elemento soggettivo del contestato delitto di usura in
capo ad amministratori e legali rappresentanti dell’istituto bancario, a fronte di modesti
superamenti del tasso soglia usurario per limitati periodi temporali.
2.2

A fronte di tale specifica indicazione relativa all’assenza di elementi dai quali ritenere

che tutti gli imputati, od anche taluno di essi, avessero potuto avere consapevolezza del
limitato superamento del tasso usurario per i rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti
tra Banca Adriatica ed il Ciarelli, il ricorrente con la censura riproposta con il presente ricorso,
introduce, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
presi in esame dal pubblico ministero e dal G.I.P. di Teramo. Pertanto, non avendo il ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali in relazione ai profili
soggettivi della condotta, né indicato alcun elemento concreto dal quale ritenere detta
consapevolezza, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione
dì elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
2.3

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3

c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore alla Cassa delle ammende
Roma 24 novembre 2015
I CONSIGLIERE EST.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

D tt. Ig a io Pardo
IL

1 5 DIC, 201

CONSIDERATO IN DIRITTO

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