Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49306 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49306 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 aprile 2015 il Tribunale monocratico di Trento applicava a Cossi
Massimo, ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed €400,00 di
multa in ordine ai delitti allo stesso contestati di rapina aggravata ed illecito utilizzo di una
carta bancomat.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cossi personalmente
deducendo la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla carenza di
motivazione della sentenza che:
– non avrebbe esplicitato le ragioni per cui non addivenire ad una pronuncia di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.,
– disponeva l’applicazione della pena proposta senza vagliare i criteri dell’art. 133 cod.pen..
1.3 Con memoria depositata il 9 settembre 2015 il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso avuto riguardo alla completezza della motivazione della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
1

Data Udienza: 24/11/2015

2.1 Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., questa Corte, ha reiteratamente
affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso
contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta
la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di

E nel caso di specie il provvedimento impugnato contiene specifico riferimento agli elementi in
forza dei quali escludere l’applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129
cod.proc.pen., costituiti dalla piena confessione del Cossi sicchè la doglianza risulta
palesemente infondata.
2.2

Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che a soddisfare l’obbligo della

motivazione è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, della congruità della pena
concordata, perché, in tal modo, il giudice ha dato atto di avere effettuato, sia pure
implicitamente, il dovuto giudizio valutativo (Cass. Sez. U. n. 5777 del 27/3/1992, Di
Benedetto, RV 191134; Sez. 3, n. 42910 del 29/9/2009, RV. 245209). Nel caso in esame, il
giudice di primo grado, ha fornito specifica indicazione delle ragioni della correttezza della pena
concordata tra le parti, previa esclusione della recidiva, in ragione della collaborazione
processuale e della natura non obbligatoria di tale ultima circostanza soggettiva, sicchè,
l’obbligo motivazionale, può ritenersi essere stato adeguatamente soddisfatto anche sul punto.
2.3 In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativarnente in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 24 novembre 2015

L CONSIGLIERE EST.

proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un. n. 5777/1992, RV. 191134).

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