Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49306 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49306 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERDERIO RAOUL NORMAN N. IL 29/01/1952
avverso la sentenza n. 524/2012 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/10/2013
1729/2013
Motivi della decisione
Verderio Raoul Norman, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Alessandria che ha applicato nei confronti del
predetto la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. C) e
co. 2 bis, cds.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato e
comunque proposto da soggetto non legittimato.
Il giudice ha motivato il proprio provvedimento richiamando la giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n.20610 del 26.2.2010 Rv. 247326) secondo cui ai fini della
confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la
nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in
senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo
e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della
detenzione, purché non occasionali e rilevando che dagli atti si ricavava che era
proprio il Verderio ad avere l’effettivo e concreto dominio dell’auto in questione.
Può altresì rilevarsi che il ricorrente non è comunque legittimato a far valere la
questione, nella misura in cui lamenta la lesione di diritti di un soggetto terzo (il
coniuge) estraneo al processo, che, ove lo ritenesse opportuno, avrebbe potuto
attivarsi e far valere i propri diritti chiedendo, con incidente di esecuzione, la
restituzione del bene.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00.
Così deciso il 9.10.2013
Lamenta la disposta confisca per intero del veicolo utilizzato dall’imputato nonostante
lo stesso fosse cointestato anche alla moglie.