Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49304 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49304 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ONOFREI IONELA N. IL 05/06/1989
avverso la sentenza n. 211/2012 TRIBUNALE di PIACENZA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

1386/2013
Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza in epigrafe indicata, affermava la
responsabilità di Onofrei Ionela per guida senza patente e la condannava alla pena
di giustizia.

Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione, va dichiarato inammissibile
ex art. 613 cpp, in quanto proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti
a questa Corte. E’ infatti pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione
previsto dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione
degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi
al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente
qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez.
III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729) tra cui quello della abilitazione ad esercitare la
professione davanti a questa Corte.
Il ricorso è anche inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza
la sentenza impugnata,,
Quanto alle circostanze, • ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda
ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha
esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento a tal fine nella specie
debitamente motivato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputata, per il tramite del difensore di
fiducia, e la corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che
l’art.593 cp non consente l’appello dell’imputato cMro le sentenze di condannadla
sola pena dell’ammenda. Chiede la riforma dellaWWànto riguarda l’accertamento
di responsabilità in quanto l’imputata era convinta di poter lecitamente prendere
lezioni di guida da un proprio connazionale.

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