Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49303 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49303 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZIZI ASSANE N. IL 11/06/1971
avverso la sentenza n. 3430/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

1202/2013
osserva

Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza
di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata esclusione
della recidiva e alla mancata concessione di attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento e
della valutazione delle circostanze.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Ciò che nella specie è avvenuto avendo la Corte messo in evidenza, ad entrabi
i fini contestati, le precedenti condanne, la reiterazione del fatto a distanza di
pochi giorni dalla cessazione della detenzione per analogo illecito, e la non
occasionalità dell’episodio in contestazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna
confermava la condanna di Azizi Assane per il delitto di cui all’art. 73 dPR
309/90 nonché la pena inflitta a seguito della ritenuta equivalenza tra
l’attenuante del fatto lieve e la contestata recidiva reiterata.

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