Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49302 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49302 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEFFATI KHOUBAIEB N. IL 21/09/1990
avverso la sentenza n. 890/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

740/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità basata solo sulle
poco attendibili dichiarazioni accusatorie di soggetti tossicodipendenti che avevano
riferito di aver acquistato talvolta la droga dall’imputato; contesta inoltre la mancata
concessione della attenuante del fatto lieve.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza
la sentenza impugnata riferendo che il ricorrente, unitamente al complice, era stato
trovato in possesso di un “cospicuo” quantitativo di hashish e specialmente che erano
state accertate, sulla base delle dichiarazioni di tre distinti acquirenti – la cui
attendibilità è solo genericamente contestata con il presente ricorso – la continuità e
sistematicità dello spaccio organizzato professionalmente dai due, il che ha portato ad
escludere, con valutazione corretta in termini giuridici, la concessione dell’attenuante
del fatto lieve.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, resa al temine di giudizio abbreviato ed
appellata anche dal pubblico ministero, confermava la ritenuta responsabilità di
Neffati Khoubaieb per il reato di cui all’art. 73 dPR 309/90, escludeva l’attenuante
del quinto comma del predetto art. 73 e rideterminava la pena inflitta.

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