Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49299 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49299 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHI SILVIA N. IL 11/06/1974
nei confronti di:
SPADONI SILVIA N. IL 16/09/1970
avverso la sentenza n. 129/2012 GIUDICE DI PACE di LUCCA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

314/2013
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di Lucca ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Spadoni Silvia per il reato di cui all’art. 590 cpv. cp
per essere il fatto di particolare tenuità.

La corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che avverso la
sentenza di cui trattasi non è consentito l’appello.
Tanto premesso, il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione, va
dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto proposto da avvocato non
legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti pacifico che l’istituto della
conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen.,
ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla
impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole
proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto
convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione
che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez. III 22.4.2004 n.26905 rv.
228729) tra cui quello della abilitazione ad esercitare la professione davanti a questa
Corte.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento di 1.000,00 (mille/00) euro in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.10.2013

Avverso tale sentenza ha presentato appello il difensore della persona offesa, Marchi
Silvia, eccependo che era intervenuta la costituzione di parte civile e doveva pertanto
ritenersi che la stessa si opponesse alla definizione del procedimento ex art. 34 d.lsv.
274/2000.

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