Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49298 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49298 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO GIOVANNI N. IL 23/04/1965
avverso la sentenza n. 4705/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

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OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Padova – giudice per le indagini preliminari – applicava su richiesta
delle parti la pena concordata per il reato di cui all’art. 186 co.2 lett. B) 2 bis e 2 sexies c.d.s.,
disponendo, altresì, la sospensione della patente di guida per la durata di un anno;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
che la sentenza di patteggiamento non poteva essere ritenuta equiparabile a quella di

c.d.s.;
– Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità sul punto (Sez. 4, Sentenza n. 27994 del
03/07/2012 Rv. 253591 “In caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di
patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo
natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse
dall’art. 445 cod. proc. pen.);
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

accertamento del rato costituente presupposto per la sanzione accessoria ai sensi dell’art. 186

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