Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49297 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49297 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIEMONTE GIUSEPPE N. IL 24/03/1959
avverso la sentenza n. 3008/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
08/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

43850/2012
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dal Tribunale di cui dà esaustiva contezza la
sentenza impugnata riferendo che il teste, agente della polizia municipale, fu chiamato
sul posto dove si era verificato l’incidente essendo stato il conducente del mezzo già
condotto ed ivi identificato per l’odierno ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

Giuseppe Piemonte propone ricorso per la cassazione della sentenza d97 i Tribunale di
Genova che lo ha condannato per guida senza patente. Lamenta ch a condanna è
stata emessa in assenza di prova certa.

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