Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49296 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49296 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 17/11/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Braditeanu Eliodor Marius, n. a
Voineasa (Romania) il 26.04.1974, rappresentato e assistito dall’avv.
Vladimir Solano, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello
di Milano, quarta sezione penale, n. 1969/2013, in data 23.03.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Ciro
Angelillis che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
sentita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Raffaella
Scutieri, comparsa in sostituzione dell’avv. Vladimir Solano, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

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(

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10.02.2012, la Corte d’appello di Milano,in
parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, in data 20.11.2012 nei
confronti di Braditeanu Eliodor Marius, dichiarava non doversi

procedere in relazione al capo C per essere il reato estinto per
prescrizione e rideterminava la pena in relazione ai capi A (delitto di
cui all’art. 640 cod. pen.) e B (delitto di cui agli artt. 494, 61 n. 2 cod.
pen.) nella misura di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro
200,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo
grado.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Braditeanu Eliodor Marius
viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:
-violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli
artt. 120 e 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., nonché violazione
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
192, 530 e 533, comma 1,cod. proc. pen. nonché violazione dell’art.
606 lett. e) cod. proc. pen. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata
per aver ritenuta la presenza della condizione di procedibilità per il
reato di truffa semplice proveniente da un soggetto diverso da quello
che avrebbe posto in essere l’atto dispositivo del patrimonio per
effetto della condotta tipica, individuato nell’istituto di credito.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
che, di fronte ad un complesso probatorio assolutamente lacunoso,
caratterizzato sia dalla mancanza dei documenti della banca atti a
ricostruire le modalità di apertura del conto corrente, sia dalla
mancanza di riscontro e di indicazione precisa e dettagliata in ordine
all’uso, da parte dell’imputato, del nome Codreanu Costantin, riferito
in dibattimento, procede ad una valutazione della prova secondo
criteri anomali e irragionevoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato e, come tale,
risulta inammissibile.
2.

Va evidenziato in premessa come, secondo il costante

insegnamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n.
6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri),
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Suprema

Corte è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’intrinseca adeguatezza e congruità delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare
il suo convincimento. Dai poteri del giudice di legittimità esula quindi
ogni “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente
più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché,
appunto, la Suprema Corte non può sovrapporre una propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica
della pronuncia portata alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel
momento del controllo della motivazione, la Suprema Corte non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003,
dep. 06/02/2004). Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46
del 2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione
dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha
modificato la natura del sindacato della Suprema Corte, il cui
controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del
provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura
del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché
anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi
probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo
diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una

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intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del
giudice del merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/2006, dep.
09/11/2006, Piras, Rv. 235508). Decisività che deve essere oggetto
di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al
confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena
l’immediata ‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura
di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la

decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come
prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente
rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella
forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la
contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma
dell’art. 606 cod. proc. pen.. Questo significa, ad esempio, che la
mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal
precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione
censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
“ictu ocu/i” (Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003,
Petrella). Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle
tassativamente e solo previste dalla lettera e) sono, a titolo
esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di
essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva,
insufficiente o insoddisfacente. Si tratta infatti di ‘difetti’ e vizi che,
ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del
provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità,
che non possono pertanto efficacemente introdurre, perché propri
dell’apprezzamento di stretto merito.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura.
Trattasi di doglianza meramente reiterativa di un motivo d’appello in
relazione al quale la Corte territoriale ha reso congrua e giustificata
motivazione.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte,
deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,

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in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559
del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009,
p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del
27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto
evidente che,a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una
risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come

motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come
critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte
territoriale: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente
privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c),
che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno
di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838).
Nel merito, va comunque evidenziato come i giudici di secondo grado,
seguendo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr., Sez. 2, sent. n. 20169 del 03/02/2015, dep. 15/05/2015,
Olivieri, Rv. 263520; Sez. F, sent. n. 33884 del 23/08/2012, dep.
05/09/2012, Savoca, Rv. 253474) abbiano chiarito come il Codreanu
fosse legittimato a presentare querela “in quanto la condotta tipica ha
cagionato danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifizi e
raggiri ha posto in essere l’atto di disposizione patrimoniale
pregiudizievole, ma anche … al terzo danneggiato (ndr., il Codreanu),
richiesto dalla banca di rientrare dal passivo di conto corrente di 1800
euro”.
4. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo di
censura.
Rileva il Collegio come le osservazioni critiche ivi articolate si
risolvano nell’apodittica introduzione di temi in fatto diversi da quelli
emergenti dalla ricostruzione – vincolante perché esente da vuoti
logici – resa nel doppio giudizio di conformità operato dai giudici del
merito; in ogni caso, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.11.2015

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa

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