Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49296 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49296 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHONFELD ERRICO N. IL 08/08/1963
avverso la sentenza n. 426/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Trento confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 186
c.2 lett. c) e 2 bis c.d.s.;
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata presa in
considerazione la circostanza relativa all’intervallo temporale intercorso tra il fatto e
il rilievo dell’alcoltest, nonché in ordine alla violazione dell’art. 27 della costituzione
g e dell’art. 354 c.p.p.;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, in presenza di
logica e adeguata motivazione in ordine all’incongruità dell’assunto difensivo
fondato sull’intervallo temporale tra l’alcoltest e il fatto, intervallo comunque esiguo
e tale da non escludere il carattere urgente dell’accertamento;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Cqisigliere Est.
Il Preside
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,