Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49295 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49295 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARA MICHELE N. IL 07/09/1992
avverso la sentenza n. 7624/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

t

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Palermo, giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto
l’imputato responsabile per i reati di cui all’art. 116 c.d.s.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
insufficienza della motivazione in punto di mancata concessione del minimo della pena e di
mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non

-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, in ragione della congrua
motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego della sospensione condizionale
della pena, nonché della mancata richiesta in sede di conclusioni di udienza dei benefici oggi
invocati;
– ritenuto che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il C nsigliere Est.

menzione della condanna;

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