Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49294 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49294 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGNANO ANNA MARIA N. IL 08/09/1950
avverso la sentenza n. 21/2009 TRIBUNALE di CHIETI, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

43414/2012
Motivi della decisione
Il Tribunale di Chieti , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronuncia
di primo grado che aveva ritenuto Fagnano Anna Maria responsabile del reato di
lesioni colpose.

Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza
la sentenza impugnata ribadendo che la difettosità dell’impianto elettrico era statct.
denunciata alla imputata, in quanto proprietaria dell’immobile, ed era effettivamente
sussistente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del&ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

Il difensore dell’imputata ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità laddove invece era
stata dimostrata la regolarità dell’impianto elettrico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA