Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49293 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49293 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNANO LUCA N. IL 05/01/1982
avverso la sentenza n. 5089/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Bologna – giudice per le indagini preliminari – applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art.
589 c.p. commesso in stato di ebbrezza, oltre che per il reato di cui all’art. 186 c.1,2 lett. C) e
2 ter cod. della strada;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che
il Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129
– Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con
una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi si riscontrano nella specie, avendo il giudice affermato
doversi escludere l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., anche mediante riferimenti specifici, ed
essere esatta la qualificazione giuridica del fatto;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
cod.proc.pen;