Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49292 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49292 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERLI GIANLUCA N. IL 05/05/1980
avverso la sentenza n. 125/2012 TRIBUNALE di VOGHERA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

43186
Osserva:
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Merli Gianluca lamentando che
erano state effettuate solo due misurazioni con l’alcoltest invece delle tre che
sarebbero previste, e che lo strumento utilizzato non era ben funzionante.

Il c.d. patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e sgg cpp, è un istituto processuale
in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione
giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e valutazione delle circostanze e sulla
congruità della pena patteggiata.
Sulla base di tale accordo, il sindacato del giudice non ha la stessa ampiezza prevista
qualora si proceda al giudizio ma è limitato alla valutazione sull’esistenza, che deve
apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cpp e ad
un giudizio di congruità sul trattamento sanzionatorio.
In particolare il giudice non deve procedere all’accertamento dei fatti nella loro
effettiva consistenza, essendo da ciò esentato proprio dall’intervenuto accordo delle
parti.
Ne consegue che non sono proponibili con il ricorso per Cassazione censure che
attengono alla concreta ricostruzione dei fatti stessi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1.500,00.
p.q.m.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di 1.500,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9.10.2013

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto su motivi non consentiti.

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