Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49291 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49291 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE ANGELO N. IL 28/10/1970
avverso l’ordinanza n. 32/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

43086/2012

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato dalla parte
personalmente, risultando lo stesso sottoscritto dallo stesso interessato. Una tale
dichiarazione si impone in conformità alla decisione delle Sezioni unite di questa
Corte che, con ord. del 27.6.2001, n.34535 Petrantoni dep. il 24.9.2001 rv.219613
pronunciata per la risoluzione di un contrasto esistente sul punto, hanno stabilito
che “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un
avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613
cpp, giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art.
571, comma primo, cpp che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre
personalmente l’impugnazione”. Nello stesso senso si è poi espressa la costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. IV sentenza n. 41636 del 3.11.2010
rv. 248449).
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito
l’onere delle spese del
procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in
favore delle cassa delle ammende che si stima equo fissare, anche dopo la
sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9.10.2013

Giacalone Angelo ricorre per la cassazione della ordinanza in data 17.1.2012 della
Corte di appello di Napoli che gli ha negato la riparazione per ingiusta detenzione.
Lamenta la erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza di colpa grave.

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